TAR Firenze, sez. II, sentenza 2019-10-03, n. 201901309
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Testo completo
Pubblicato il 03/10/2019
N. 01309/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2016, proposto da
Capraia Rifornimenti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi e Antonino Sacca', con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Righi in Firenze, via Lamarmora 14;
contro
Autorità Portuale di Livorno, in persona del legale rappresentante p.t., e Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Comune di Capraia Isola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'atto prot. n. 10593 del 15.12.2015, trasmesso a mezzo posta in pari data, della Autorità Portuale di Livorno, a firma del Segretario Generale Dott. Massimo Provinciali, con il quale è stata comunicata la irricevibilità dell'istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 18/2012 presentata il 23.10.2015 ed il diniego della istanza di riesame depositata il 15.02.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2019 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- La Capraia Rifornimenti s.r.l. è titolare di una stazione di rifornimento per carburanti per autotrasporto e per la marina sita sull’isola di Capraia alla via Assunzione e titolare della concessione demaniale n. 48 del 2011 per utilizzo di aree al servizio della stazione di rifornimento medesima. In data 30 ottobre 2009 la società presentava istanza all’Autorità portuale di Livorno per la realizzazione di altra stazione di rifornimento per la marina, prevista nel molo della nuova struttura portuale. In esito alla svolgimento procedimentale veniva rilasciata alla odierna ricorrente la concessione demaniale n. 18 del 2012, avente durata di 47 mesi (1.02.2012 – 31.12.2015) e avente ad oggetto l’occupazione di area demaniale marittima “allo scopo di realizzare e mantenere una nuova stazione di servizio per l’erogazione di carburanti al naviglio da diporto e da pesca”. Con nota prot. 6891 del 13 giugno 2013 l’Autorità portuale di Livorno contestava alla ricorrente alcune difformità nell’esecuzione dell’opera; oltre ai profili relativi alla realizzazione di manufatto, tettoria e area di