TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-06-12, n. 201907621

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-06-12, n. 201907621
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907621
Data del deposito : 12 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2019

N. 07621/2019 REG.PROV.COLL.

N. 08504/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8504 del 2018, proposto da
Alice 186 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera, n. 29;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso in Roma, via del Tempio di Giove 21;



per l'annullamento

della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47/18, recante “Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica” pubblicata sull'Albo Pretorio capitolino sino al 17/05/18;

-ove occorrer possa, della cd. Relazione di “apposito studio effettuato a supporto del nuovo regolamento e della relativa disciplina di tutela e basato sull'elaborazione dei dati presenti nel sistema S.I.C. (Sistema Informativo del Commercio) di Roma Capitale riferiti alla data del 30 marzo 2017..”, menzionata ma non allegata al Regolamento né pubblicata;

-ove occorrer possa, degli allegati al Regolamento, anch'essi pubblicati sull'albo Pretorio capitolino, in uno al Regolamento, sino al 17/05/18;

-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo all'esercizio dell'attività commerciale della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 8504/2018) Alice 186 s.r.l. ha adito questo Tribunale per l’annullamento della deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 47/2018 recante “Regolamento per l’esercizio dell’attività commerciali e artigianali nel territorio della città storica” pubblicata nell’albo pretorio sino al 17 maggio 2018, nonché degli ulteriori atti indicati nell’atto introduttivo del presente giudizio.

Riferisce di svolgere attività di laboratorio artigianale e di esercizio di vicinato ex articolo 7 del decreto legislativo 114 del 1998 e di operare nella prospettiva di aprire analogo laboratorio, assumendo il suo interesse all’impugnativa del regolamento nell’epigrafe indicato, in quanto lesivo della predetta attività a cagione delle numerose limitazioni e restrizioni ostative alla apertura immediata di tale tipologia di esercizi commerciali.

Si duole, in primo luogo, della carenza di potere e di attribuzione da parte del Comune di Roma di adottare simili disposizioni nella materia del commercio affermando l’illegittimità di tutto il regolamento e segnatamente delle seguenti disposizioni :

- l’articolo 5 che si occupa direttamente del consumo sul posto all’interno degli esercizi commerciali del settore alimentare del centro storico prevedendo che gli stessi debbano “destinare il consumo sul posto una superficie interna calpestabile non superiore al 25% della superficie totale dell’esercizio e comunque nel limite massimo di 50 m quadri”; superficie che deve rimanere distinte separata da quella delle attività di vendita o di produzione, nonché una serie di prescrizioni relative agli arredi, le stoviglie alle attrezzature ed all’assenza di servizio;

- l’art. 8 che pone requisiti soggettivi che consentono l’apertura di una attività simile a quella già in essere;

- l’art. 10 che impone restrizioni illegittime ed irragionevoli a tutela del decoro urbano,

- gli articoli 11 e 12 che introducono prescrizioni più stringenti per le attività che operano all’interno del sito ES, vietando l’apertura di nuove attività diverse da quelle tutelate (indicate dall’articolo 11) e l’aggiunta a questi ultimi di attività non tutelate (ad eccezione della possibilità per librerie e gallerie d’arte di attivare il consumo sul posto), condizionando l’apertura di nuove attività di vendita al dettaglio di generi alimentari al rispetto di alcune prescrizioni (comma 2) e prevedendo che in caso di suo ingresso nella titolarità per cessione o affitto di ramo d’azienda di attività non tutelata o vietata ai sensi dell’articolo 11 è consentito esclusivamente lo svolgimento delle attività elencate nell’articolo 8, comma 1 (comma 4);

-l’articolo 14 che vieta per tre anni nuove aperture di attività nel settore alimentare e ribadisce il divieto di cessione di attività esistenti precisando che decorso tale periodo il limite potrà essere eliminato (comma 2), prevedendo, altresì, che le attività commerciali forma di esercizio di citato e di attività artigianali della tipologia alimentare già effettuano il consumo sul posto cui al precedente articolo 5, alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi alle prescrizioni contenute nel medesimo articolo nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento;

-l’articolo 15 che stabilisce sanzioni per la violazione delle norme regolamentari.

Avverso il succitato regolamento la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

- quanto all’art. 5 della deliberazione consiliare n. 47/2018,

a) VIOLAZIONE DELLA L.R. 21/06 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 1/09; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI POTERI E DI ATTRIBUZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ARBITRARIETA' ED ILLOGICITA'.

Nel porre in essere tale abnorme modifica della disciplina regolamentare del commercio capitolino, l'Amministrazione resistente ha agito in palese carenza di potere e di attribuzione essendo la materia del commercio riservata alla competenza della Regione con carenza di poteri in capo all'Amministrazione comunale inibita ad introdurre modifiche alla disciplina del commercio.

b)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 1/12; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ARBITRARIETA' ED ILLOGICITA', ponendo in vigore il predetto regolamento violazioni dei principi di derivazione comunitaria e statale volti al pieno riconoscimento delle cd. liberalizzazione ed al rilancio dell'economia.

c) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, I° COMMA LETT. F-BIS DEL D.L. 223/2006 E DELL'ART. 25, IV° COMMA DELLA L.R. 33/1999; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO, ILLOGICITA', ARBITRARIETA', CONTRADDITTORIETA', non configurando la mera presenza nell’esercizio commerciale di sedute e tavoli abbinabili lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e di bevande abusiva.

d) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; ECCESSO DI POTERE SOTTO DIFFERENTI PROFILI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, non avendo la precedente deliberazione comunale prescritto alcun divieto in materia di abbinamento di tavoli e sedute abbinabili.

e) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ARBITRARIETA’ ILLOGICITA’ E VIOLAZIONE DELL’ART. 41 DELLA COSTITUZIONE, risultando illogica qualsiasi disposizione comunale recante divieto di preparazione di caffè e di spillatura di bevande alla spina, nonché la previsione del limite del 25% della superficie totale del locale ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione.

-quanto all’art. 8 della deliberazione consiliare n. 47/2018,

a.1) ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’, DIFETTO D’ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ARBITRARIETA’, ILLOGICITA’ E VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 1/12, stante l’illegittimità dell’assoggettamento dell’esercizio dell’attività commerciale alla precritta anzianità di iscrizione alla Camera di commercio o all’albo delle imprese artigiane non inferiore a tre anni e che eserciti da almeno tre anni, con introduzione di illogiche disposizioni restrittive ai fini dello svolgimento delle attività commerciali.

b.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012, DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ARBITRARIETA’, essendo incomprensibile la previsione restrittiva, in caso di cessazione dell’attività commerciale, di esercizio di una nuova attività purchè dello stesso genere e tipologia, anche nei casi di attività tutelate di diverso genere.

c.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. F BIS DEL DECRETO LEGGE N. 223/2006; ECCESSO DI POTERE SOTTO DIFFERENTI PROFILI, essendo il consumo sul posto connaturato all’attività di vendita del settore alimentare e di laboratori artigiani della tipologia alimentare.

- quanto all’art. 10 della deliberazione consiliare n. 47/2018,

a.2) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, ILLEGICITA’, ARBITRARIETA’, LESIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE, non risultando comprensibili divieti e restrizioni sull’esercizio delle attività commerciali fondati su prescrizioni finalizzate alla tutela del decoro con particolare riferimento allo stoccaggio di merci nelle vetrine, al divieto di vendita mediante apparecchiature automatiche, in quanto pregiudizievoli alla commercializzazione dei beni.

- quanto agli artt. 11 e 12 della deliberazione consiliare n. 47/2018,

a.3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. F BIS DEL DECRETO LEGGE N. 223/2006; ECCESSO DI POTERE SOTTO

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