TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-02-24, n. 201200146
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N. 00146/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00844/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2011, proposto da:
L F F, rappresentato e difeso dagli avv. A F, L F, con domicilio eletto presso l’Avv. Chiara Scavo, in Ancona, piazza Cavour, 29;
contro
COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti, rappresentato e difeso dagli avv. L F, D S, con domicilio eletto presso l’Avv. Gian Luca Grisanti, in Ancona, via Goito, 4;
Provincia di Macerata, rappresentata e difesa dagli avv. S S, F G, con domicilio eletto presso l’Avv. Paolo Cesaroni, in Ancona, via Cardeto, 16;
nei confronti di
Ambito Territoriale Ottimale (ATO) N.3, Regione Marche, Comune di San Severino Marche, Comune di Treia, Comune di Camerino, Comune di Mogliano, Studio Geotecnico Italiano- Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Regione Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR - delle Marche, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPAM -delle Marche, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Macerata, non costituiti;
per l'annullamento, previa sospensione,
1) della deliberazione della Giunta Provinciale di Macerata n. 35 del 18.7.2011 avente ad oggetto “ D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – D. Lgs. 36/2003. Progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Fosso Mabiglia nel Comune di Cingoli (MC). Proponente Consorzio Cosmari di Tolentino ”, con cui è stato approvato il progetto definitivo della discarica di cui trattasi e rilasciata la autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e di tutti i relativi elaborati progettuali e tecnici allegati;
2) della deliberazione della Giunta Provinciale di Macerata n. 36 del 18.7.2011, avente ad oggetto “ Attuazione Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR). Individuazione discariche per rifiuti urbani ed assimilabili di appoggio al Consorzio Cosmari. Provvedimenti ”;
3) della determinazione del dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Macerata n. 204 del 15.6.2011 con cui è stato attribuito giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in località Fosso Mabiglia di Cingoli e rilasciata la autorizzazione paesaggistica, previo parere favorevole della Soprintendenza Regionale e di tutti i relativi elaborati progettuali e tecnici allegati e di tutti i verbali delle conferenze dei servizi effettuate;
4) nota della Provincia di Macerata prot. n. 42202 del 19.5.2010 avente ad oggetto “ Discarica per rifiuti urbani non pericolosi da realizzare in Loc. Fosso Mabiglia del Comune di Cingoli. Autorizzazione integrata Ambientale. Avvio procedimento ex art. 11 e 16 D.P.R. 327/2001 ”;
5) nota della Provincia di Macerata prot. n. 50424 del 17.6.2010 avente ad oggetto “ Osservazioni ex artt. 11, comma 2, e 16, comma 4 e 10, D.P.R. 327/2001 al progetto definitivo depositato dal Cosmari e istanza volta al rilascio della VIA ed AIA per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti urbani non pericolosi da realizzare in località Fosso Mabiglia del Comune di Cingoli ”;
6) tutti gli atti prodromici e preparatori alle deliberazioni della Giunta Provinciale di Macerata n.35 e 36 del 18.7.2011 e alla determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Macerata n. 204 del 15.6.2011, ivi compresi, espressamente, i pareri resi dagli Enti a ciò deputati;
oltre a tutti gli atti e provvedimenti già impugnati dall’arch. L F F con ricorso n. 632/2008 e, precisamente:
7) la deliberazione della Assemblea Generale del Cosmari n. 12 del 26.5.2008, avente ad oggetto la “ Individuazione siti discariche di appoggio al Cosmari ” e ogni altro atto presupposto e/o successivo, tra cui in particolare:
8) la delibera del Consiglio di Amministrazione del Cosmari n. 53 del 24.5.2008 avente ad oggetto “ Attuazione Piano Provinciale Gestione Rifiuti. Proposta individuazione sito futura discarica Cosmari ” ivi compresa l'allegata relazione della Direzione del COSMARI,
nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale,
e per la condanna
delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti e della Provincia di Macerata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il dispositivo di sentenza 10/2/2012, n. 101;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. F, proprietario di alcuni lotti di terreno ricadenti in località Fosso Mabiglia di Cingoli, impugna i provvedimenti con cui la Provincia di Macerata ha rilasciato al COSMARI:
- il parere favorevole di compatibilità ambientale in sede di V.I.A. e l’autorizzazione paesaggistica (determinazione dirigenziale n. 204/2011);
- l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e l’autorizzazione unica di cui all’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 (deliberazione di G.P. n. 35/2011),
riferite al progetto di una discarica per rifiuti urbani non pericolosi da realizzare nella predetta località di Fosso Mabiglia.
Vengono altresì impugnati tutti gli atti e provvedimenti che, a far tempo dal 2001, hanno caratterizzato il lungo procedimento che, a partire dall’individuazione dei siti potenzialmente idonei ad ospitare discariche nel territorio provinciale, si è poi concluso con l’adozione dei provvedimenti di localizzazione della discarica per cui è causa (alcuni di tali atti, indicati nell’epigrafe del ricorso, erano stati già impugnati dal ricorrente, dal Comune di Cingoli e da altri cittadini, ma i relativi ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse attuale ad agire con sentenza n. 517/2009 di questo Tribunale, confermata dalla sentenza n. 7461/2010 della Sez. V del Consiglio di Stato).
Il sig. F espone di essere leso da tale iniziativa sia perché la discarica ricade per la massima parte sui terreni di sua proprietà (che sono stati sottoposti a vincolo espropriativo), sia perché la presenza dell’impianto determinerà un deprezzamento delle restanti proprietà.
2. In questa sede, il sig. F in parte ribadisce le censure già formulate nel precedente ricorso e in parte solleva nuove censure.
Questi i motivi di ricorso:
- incompetenza del COSMARI a adottare atti di localizzazione di nuove discariche ed a procedere alla loro realizzazione, la competenza in materia essendo attribuita alla Provincia, sulla base dei criteri fissati dalla Regione (art. 199 D.Lgs. n. 152/2006, nel prosieguo T.U.A.);
- violazione art. 22, comma 3, L.R. n. 28/1999, punto 4.2. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e punto 14.1.1. Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR);
- in via subordinata, assenza di qualsiasi valida delega di poteri dalla Provincia al COSMARI, non essendo sufficiente al riguardo la nota del Presidente della Provincia del maggio 2003;
- in ogni caso, poiché il COSMARI è titolare solo di poteri di gestione del servizio, non gli poteva essere delegato il potere discrezionale di individuare l’area per la localizzazione della discarica;
- violazione L.R. n. 24/2009 (attuativa in ambito regionale del T.U.A.) e ulteriore profilo di incompetenza del COSMARI (visto che la normativa sopravvenuta prevedeva l’istituzione delle Autorità d’Ambito, successivamente soppresse dalla normativa nazionale e mai entrate in funzione);
- mancato formale recepimento nel PPGR dello studio dell’Università di Ancona che, nel 2001, aveva individuato nel territorio della provincia di Macerata nove siti idonei all’ubicazione di discariche, fra cui quello di Fosso Mabiglia. Tale studio fu approvato con deliberazione di G.P. n. 345/2001, mentre il recepimento avrebbe dovuto essere disposto dal Consiglio Provinciale, trattandosi di integrazione del PPGR;
- nella deliberazione di G.P. n. 345/2001 la Provincia aveva riservato a sé l’adozione dei futuri atti di progettazione e realizzazione delle discariche, il che conferma vieppiù l’incompetenza del COSMARI;
- invalidità derivata dei provvedimenti odiernamente impugnati per carenza del presupposto e carenza del potere espropriativo in capo al Consorzio intimato;
- nel merito, il COSMARI non ha proceduto a verificare l’attualità dello studio dell’Università di Ancona rispetto alla normativa sopravvenuta e non ha motivato in maniera adeguata la scelta del sito per cui è causa (il quale, nella graduatoria elaborata dall’Università, figura al sesto posto sulle nove località individuate). In particolare, il COSMARI ha illegittimamente integrato i criteri utilizzati a suo tempo dall’Università, introducendo un criterio meramente politico (ossia la scelta di privilegiare località dell’alto maceratese, in passato non interessate dalla localizzazione di discariche) e valorizzando solo tre dei circa trenta criteri posti a base del citato studio universitario;
- violazione allegato 1.1. al D.Lgs. n. 36/2003 (in base al quale nella localizzazione di nuove discariche sono da privilegiare siti già degradati e da ripristinare sotto il profilo paesaggistico, nel mentre Fosso Mabiglia è una località incontaminata in cui operano diverse e rinomate attività turistico - ricettive);
- omessa valutazione degli apporti partecipativi forniti dal ricorrente nel corso del procedimento;
- violazione della deliberazione di G.R. n. 460/2010, con cui era stato espresso l’indirizzo dell’incompatibilità ambientale della individuazione di siti contigui per l’allocazione di discariche (nel caso di specie, nell’arco di pochi chilometri è prevista la realizzazione di altre due discariche, nei Comuni di Appignano e Filottrano);
- le valutazioni della Provincia in sede di V.I.A. e A.I.A. sono consistite in richiami acritici al progetto del COSMARI e non sono state approfondite numerose questioni tecniche, fra cui l’inquinamento della falda acquifera, la pendenza dei crinali, le modalità di captazione del biogas, l’idoneità della barriera geologica di cui al punto 2.4.2. dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003, la distanza dalle abitazioni circostanti, dalle strutture turistiche e dagli immobili di pregio storico esistenti nei dintorni;
- l’A.I.A., in particolare, è consistita in una mera ripetizione del parere V.I.A., in violazione degli artt. 29- sexies , comma 3, e 29- septies T.U.A.;
- omessa comparazione degli interessi e violazione art. 208 T.U.A. (e ciò in relazione all’efficacia di variante urbanistica dell’autorizzazione unica ex art. 208).
Il sig. F chiede altresì il risarcimento dei danni derivanti dalla realizzazione della discarica.