TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-07-28, n. 202312825
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Testo completo
Pubblicato il 28/07/2023
N. 12825/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15869/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15869 del 2015, proposto da
V MUSCO e M L MUSCO con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. F D G che li rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. E M che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
delle determine dirigenziali n. 2422 del 29/07/15 e n. 2423 del 29/07/15 con cui Roma Capitale ha ingiunto rispettivamente a Vincenzo Musco e Maria Letizia Musco di provvedere ai lavori necessari per la sistemazione del deflusso delle acque pluviali ed agli ulteriori adempimenti, ivi indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in date 01/12/15 e 03/12/15 e depositato il 30/12/15 Vincenzo Musco e Maria Letizia Musco hanno impugnato le determine dirigenziali n. 2422 del 29/07/15 e n. 2423 del 29/07/15 con cui Roma Capitale ha ingiunto, rispettivamente al primo e alla seconda, di provvedere ai lavori necessari per la sistemazione del deflusso delle acque pluviali ed agli ulteriori adempimenti, ivi indicati.
Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 12/01/16, ha concluso per la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 26/06/23 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Tribunale ritiene di dovere respingere l’istanza istruttoria formulata dai ricorrenti nella comparsa depositata in data 25/05/23 in quanto avente ad oggetto documentazione non rilevante ai fini della decisione; infatti, la causa è pronta per la sua immediata definizione come si avrà modo di precisare in prosieguo.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Vincenzo Musco e Maria Letizia Musco impugnano le determine dirigenziali n. 2422 del 29/07/15 e n. 2423 del 29/07/15 con cui Roma Capitale ha ingiunto, rispettivamente al primo e alla seconda, di provvedere ai lavori necessari per la sistemazione del deflusso delle acque pluviali ed agli ulteriori adempimenti, ivi indicati.
Con una serie di censure, tra loro connesse, i ricorrenti prospettano:
- il travisamento dei fatti in quanto l’immobile di loro