TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-12-16, n. 202100557
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Pubblicato il 16/12/2021
N. 00557/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2020, proposto da
M F A, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio D Ranallo S. Domenico;
Dipartimento Sanità Regione Abruzzo, non costituito in giudizio;
nei confronti
C M, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti:
1) Della determinazione n. DPF015/08 del 24 febbraio 2020, nonché i provvedimenti ivi richiamati, con cui è stata approvata la graduatoria riservata per l'ammissione di 20 tirocinanti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2019-2022, ai sensi dell'art. 12, co. 3, D.L. n. 35/2020, pubblicata sul BUR Regione Abruzzo il 28 febbraio 2020, serie speciale n. 21;
2) Dell'elenco di cui all'allegato a) nella parte in cui la ricorrente non figura fra i soggetti ammessi;
3) Dell'elenco di cui all'allegato b) in cui la domanda della ricorrente viene giudicata inammissibile per “mancanza di requisito previsto dall'art.2, co. 2, lett. e) dell'Avviso pubblico di cui al dgr. n. 557 del 24 settembre 2019”
4) Ove fosse necessario, dell'avviso pubblico di cui al D.G.R. n. 557 del 24 settembre 2019, dei relativi allegati nonché tutti i provvedimenti ivi richiamati nella parte in cui non consente di valutare l'attività prestata dalla ricorrente presso l'ASP1 di Teramo.
per l'accertamento
del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso.
per la condanna in forma specifica ex art. 30 co. 2 c.p.a
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di C M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. M G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe si impugna la determinazione n. DPF015/08 del 24 febbraio 2020, nonché i provvedimenti ivi richiamati, con cui è stata approvata la graduatoria riservata per l’ammissione di 20 tirocinanti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2019-2022, ai sensi dell’art. 12, co. 3, D.L. n. 35/2020, pubblicata sul BUR Regione Abruzzo il 28 febbraio 2020, serie speciale n. 21;l’elenco di cui all’allegato a) nella parte in cui la ricorrente non figura fra i soggetti ammessi;l’elenco di cui all’allegato b) in cui la domanda della ricorrente viene giudicata inammissibile per “mancanza di requisito previsto dall’art.2, co. 2, lett. e) dell’Avviso pubblico di cui al dgr. n. 557 del 24 settembre 2019” nonché, ove necessario, lo stesso avviso pubblico di cui al D.G.R. n. 557 del 24 settembre 2019.
Il ricorso è assistito da un unico articolato motivo di ricorso con il quale si lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 35/2020. Eccesso di poter per travisamento dei fatti. Difetto di adeguata istruttoria”.
Si sono costituiti la Regione Abruzzo e il controinteressato C M resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Alla camera di consiglio del 22 luglio 2020, con ordinanza n. 143/2020, pubblicata il successivo 23 luglio 2020, questo collegio riteneva di non poter accogliere l’istanza in autotutela richiesta dalla ricorrente.
L’ordinanza predetta veniva riformata in appello con ordinanza n. 5247/2020 del Consiglio di Stato.
Alla pubblica udienza del’1 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.§. La ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria riservata che ci occupa giacché è stata ritenuta priva del requisito di cui alla lett. e) del bando che, per l’ammissione, richiede lo “svolgimento di incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Abruzzo relativo al triennio 2019-2022”.
2.§. In primo luogo il collegio ritiene di pronunciarsi in ordine all’eccezione sollevata dal controinteressato che sostiene la tardività del ricorso introduttivo, per l’omessa impugnazione dell’avviso pubblico approvato giusto D.G.R. n. 557/2019.
L’eccezione non è fondata.
Al momento della pubblicazione dell’avviso non sussisteva alcun interesse della Dr.ssa Agostinelli alla sua impugnazione considerato che la clausole ivi contenute non potevano essere considerate immediatamente escludenti, tenuto conto che l’attività posta in essere dalla ricorrente, anche alla luce della dichiarazione resa dal Direttore dell’Asp 1 di Teramo, può essere astrattamente ritenuta equivalente al servizio di guardia medica attiva.
Nella specie, le condizioni previste nell’avviso di partecipazione non determinano un immediato effetto escludente considerato che la mancata inclusione della ricorrente dal novero dei soggetti inclusi nella graduatoria che ci occupa dipende da un’interpretazione dell’attività posta in essere dalla stessa.
L’effetto lesivo, quindi si è verificato solamente con la pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi e, quindi, è solo da questo momento che sorge l’interesse all’impugnazione.
3.§. Nel merito il ricorso deve essere accolto.
La ricorrente ha ricevuto il conferimento per oltre due anni di incarichi libero-professionali da parte dell’Azienda per i servizi alla persona di Teramo (ASP1), da svolgere presso la Casa di riposo “G. De Benedictis”, una “Residenza Assistenziale per Anziani” (RAA), convenzionata con il servizio sanitario.
Nelle determine di conferimento che si sono succedute nel tempo veniva specificato che il professionista avrebbe reso “prestazioni proprie del servizio medico [effettuando, n.d.r.] visite giornaliere onde assicurare un buon funzionamento del servizio sanitario, disponendo terapie agli anziani ed assicurando le prestazioni necessarie in caso di infermità dell’ospite curabile all’interno della Casa di Riposo, eventuali ricoveri e quant’altro necessario e strettamente connesso agli obblighi assistenziali dell’ente”.
L’orario di svolgimento dell’attività era fissato in 25 ore settimanali per 100 ore mensili.
Secondo parte ricorrente, l’attività prestata sarebbe sostanzialmente identica a quella del medico di continuità assistenziale, consistendo in entrambi i casi nell’erogazione di prestazioni riconducibili a quelle proprie della medicina generale.
La ricostruzione proposta può essere accolta.
E’ importante evidenziare la tipologia di prestazioni che venivano rese dalla Casa di Riposo De Benedictis, evincibili dalle determine di conferimento incarico ricevute dalla ricorrente.
In ciascuna determina è precisato che presso la casa di cura De Benedictis vengono erogate “prestazioni socio assistenziali connesse con quelle socio sanitarie riconducibili all’art. 1