TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-06-03, n. 202005870

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-06-03, n. 202005870
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005870
Data del deposito : 3 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2020

N. 05870/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03493/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3493 del 2008, proposto da
-OISSIS-elettivamente domiciliato in Roma, piazza D. Minzoni n. 9 presso lo studio dell’avv. R A che, unitamente all’avv. P F del foro di Verbania, lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – FILIALE DI SALERNO, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio

per l'annullamento

del provvedimento prot. -OISSIS-del 05/02/08 con cui il Ministero delle politiche agricole – Dipartimento delle politiche di sviluppo ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente per la concessione dei benefici previsti dall’art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93, e relativi all’accollo, da parte dello Stato, della fideiussione a favore della Banca Nazionale del Lavoro prestata dal ricorrente nell’interesse della società;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 aprile 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in date 01/04/08, 03/04/08 e 07/04/08 e depositato il 16/04/08 -OISSIS-ha impugnato il provvedimento prot. -OISSIS-del 05/02/08 con cui il Ministero delle politiche agricole – Dipartimento delle politiche di sviluppo ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente per la concessione dei benefici previsti dall’art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93, e relativi all’accollo, da parte dello Stato, della fideiussione a favore della Banca Nazionale del Lavoro prestata nell’interesse della società.

Il Ministero delle politiche agricole, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 02/05/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 562/08 del 12/05/08 il Tribunale ha ordinato al Ministero delle politiche agricole di depositare la documentazione ivi indicata.

Con ricorso notificato il 24/07/08 e depositato il 05/08/08 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti già gravati in via principale.

Con ordinanza n. 5030/08 del 27/10/08 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del 24/04/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con ordinanza n. 4200/2020 del 24/04/2020 il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 comma 3 d. lgs. n. 104/10, ha prospettato alle parti l’esistenza di una possibile questione di giurisdizione assegnando alle stesse termine di trenta giorni per il deposito delle memorie.

In data 23/05/2020 il ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo e per l’accoglimento del gravame.

Scaduto il termine ex art. 73 d. lgs. n. 104/2010, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti -OISSIS-impugna il provvedimento prot. -OISSIS-del 05/02/08 con cui il Ministero delle politiche agricole – Dipartimento delle politiche di sviluppo ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente per la concessione dei benefici previsti dall’art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93, e relativi all’accollo, da parte dello Stato, della fideiussione a favore della Banca Nazionale del Lavoro prestata dal -OISSIS- nell’interesse della società.

Con i gravami in questione il ricorrente prospetta i vizi di eccesso di potere e manifesta illogicità evidenziando, in particolare, che:

- il provvedimento impugnato richiamerebbe atti riferibili alla cooperativa -OISSIS- e in possesso della stessa per cui non consentirebbe di individuare le ragioni per cui il Ministero ha ricollegato le vicende della cooperativa ai soci. In particolare, la cooperativa sarebbe stata dichiarata fallita con sentenza n. -OISSIS-del Tribunale di Salerno e con successivo decreto n. -OISSIS-il medesimo Tribunale avrebbe confiscato le attività patrimoniali della società in quanto, di fatto, gestita da soggetto condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.. I provvedimenti in esame, però, non riguarderebbero i soci della cooperativa come desumibile anche dalla sentenza n. -OISSIS-con cui il Tribunale di Salerno ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del ricorrente su istanza della Banca Nazionale del Lavoro proprio in base alla fideiussione dallo stesso prestata e per la quale il -OISSIS- ha richiesto la garanzia statale (così il ricorso principale);

- contrariamente a quanto dedotto nell’atto impugnato, con la nota n. -OISSIS-la Prefettura di Salerno non avrebbe indicato elementi da cui desumere una gestione illecita delle società cooperative -OISSIS- e -OISSIS- -OISSIS-. In quest’ottica, il gestore di cui si assume l’illecita intromissione nella vita sociale non sarebbe nemmeno stato socio della società e, comunque, sarebbe stato denunciato dalla stesso presidente della cooperativa e le sue responsabilità non potrebbero estendersi ai soci garanti pena la violazione dei principi penali e civili di responsabilità personale e di distinzione tra la posizione dei soci e della società, per altro ipotizzati dalla stessa amministrazione nella nota prot. n. -OISSIS- del 04/07/05 di richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato poi inopinatamente disattesa con il provvedimento impugnato. Inoltre, l’acquisizione della certificazione antimafia nei confronti dei soci ricorrenti sarebbe prescritta dall’art. 4 d.m. 02/10/95 che, però, sarebbe stato annullato dalla sentenza n. -OISSIS-del TAR Lazio (ricorso per motivi aggiunti).

Così ricostruiti l’oggetto e le ragioni dell’impugnazione, il Tribunale rileva che l’art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93, stabilisce che “le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato”.

L'accollo da parte dello Stato delle garanzie rilasciate da soci in favore delle cooperative agricole, quando sia accertata l'insolvenza del debitore principale, è configurato dalla disposizione in esame in termini di obbligo che postula l'accertamento di condizioni oggettive, senza alcuna valutazione di discrezionalità amministrativa, per cui sussiste un vero e proprio diritto soggettivo, nel ricorso dei presupposti di legge, a conseguire l'accollo.

Pertanto, le relative controversie, involgendo posizioni di diritto soggettivo, sono devolute alla cognizione giurisdizionale del giudice ordinario (così anche Cons. Stato n. 5454/09;
TAR Lazio – Roma n. 5813/13;
TAR Lazio – Roma n. 7592/13).

Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha, del resto, affermato la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziando che:

- l'art. 1 primo comma bis del d.l. n. 149 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 237 del 1993) si occupa delle garanzie rilasciate dai soci in favore di cooperative agricole prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto e ne dispone l’"assunzione a carico del bilancio dello Stato" quando sia stata accertata l'insolvenza delle debitrici principali;

- tale assunzione delle obbligazioni di garanzia, e, correlativamente, la facoltà dei creditori di reclamare l'adempimento da parte dello Stato si verificano ope legis, nel concorso dei requisiti fissati dalla norma (con riferimento alla data degli impegni fideiussori, alle qualità dei garanti, alla qualità ed alle situazioni delle debitrici garantite), e, dunque, si determinano sulla scorta di un apprezzamento dell'opportunità dell'intervento pubblico direttamente effettuato dalla norma medesima, senza la previsione di alcun atto di tipo concessorio, con cui la pubblica amministrazione, oltre al controllo circa la sussistenza di quei requisiti, sia chiamata a valutazioni di carattere discrezionale;

- profili di discrezionalità amministrativa non sono desumibili dal limite di stanziamento in bilancio e dalla connessa possibilità d'inadeguatezza del relativo ammontare rispetto alla complessiva entità delle garanzie ammesse al beneficio, tenendosi conto che tale eventualità, in assenza di espresse disposizioni che pongano condizioni al beneficio medesimo ovvero affidino all'autorità amministrativa il compito di operare graduatorie o scelte (previa fissazione dei criteri), rimane sul piano dell'impedimento all'esazione dei crediti verso lo Stato, senza incidere sull'insorgenza e persistenza di essi;

- pertanto, nella fattispecie deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario venendo in rilievo domande rivolte a far valere posizioni di diritto soggettivo per le quali non sono contemplate eccezioni ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione (Cass. Civ. SS.UU. ordinanza 28 luglio 2004 n. 14346).

Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere non condivisibile la prospettazione, in punto di giurisdizione del giudice amministrativo, fornita dalla parte ricorrente nella memoria depositata il 23/05/2020 a seguito della concessione del termine ex art. 73 comma 3 d. lgs. n. 104/10.

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