TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-10-14, n. 201100974
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Testo completo
N. 00974/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01266/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2003, proposto da:
TMT Snc di D A & Figli, rappresentata e difesa dagli avv. L C, M T, con domicilio eletto presso Dott.ssa M C P in Cagliari, via La Vega N.11;
contro
CONSORZIO INDUSTRIALE NORD EST SARDEGNA, Direttore Generale del Consorzio Industriale Nord Est Sardegna dott. A C- Responsabile del procedimento dott.ssa D'Alessandro Anna, rappresentati e difesi dall'avv. R C, con domicilio eletto presso avv. Marco Pisano in Cagliari, via Puccini N.2;
per l'annullamento
-della nota del 30.7.2003, a firma del D.G e Resp. del procedimento, di comunicazione del SOLLECITO per MANCATO PAGAMENTO di fattura (n. 137 del 27.2.2003) emesse dal C.P.S.I.O. relativa al pagamento di complessivi euro 929,62, riferita a sanzione ai sensi dell’art. 78 del Regolamento Idrico Consortile (per “Prelievo acqua al di fuori delle bocche di erogazione CPSIO”);
-dell’intero Regolamento per la distribuzione dell’acqua del CPSIO adottato dall’ente con delibera Commissariale 579 del 15.9.2000, con particolare riferimento agli articoli 1 bis, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 28, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 42,- 50, 51, 52, 56, 57, 59, 75, 77, 78, 79 , Tabella A e Tabella B;
-dell’atto 487/03 che non si conosce;
e tutti gli atti connessi;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Consorzio Industriale Nord Est Sardegna ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il Consigliere dott. G F e udito per la ricorrente l’avv. Torre (nessuno è comparso per il Consorzio);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 17.9.2003 e depositato il 27/9 la società ricorrente ha impugnato la nota/sollecito del 30.7.2003 di comunicazione del “mancato pagamento della fattura del 27.2.2003 n. 137” (per euro 929), formulando le seguenti censure:
(la numerazione è differente rispetto a quella presente in ricorso , rilevati errori nella continuità della numerazione nella formulazione dei vizi):
A)* Sulla “sanzione” e sulla relativa potestà:
A1)Eccesso di potere per indeterminatezza;
A2) Eccesso di potere – contraddittorietà e violazione del regolamento idrico per mancata applicazione dell’art. 79 del Regolamento del Consorzio – vizi del procedimento;
A3) violazione del giusto procedimento – violazione dell’art. 7 della L. 241/1990 – omesso avviso di avvio;
A4) Eccesso di potere per indeterminatezza – illogicità;
A5) Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura sanzionatoria;
A6) Eccesso di potere per carenza assoluta di potere – violazione dell’art. 2 comma 2 del D.L. n. 163 del 12.5.1995 e DPCM del 29.4.1999;
A7) Eccesso di potere