TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-19, n. 202313895
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Testo completo
Pubblicato il 19/09/2023
N. 13895/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03686/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3686 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del provvedimento n. K10/-OMISSIS- sottoscritto per il Ministro dal Sottosegretario di Stato, notificato all'interessato il 3 gennaio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 1° marzo 2019 e depositato il 29 marzo 2019 il ricorrente, cittadino indiano, ha impugnato il decreto n. K10/-OMISSIS- dell’8 novembre 2018, notificato in data 3 marzo 2019, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza presentata in data 23 aprile 2015, volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge n. 91 del 01 ottobre 2014.
Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla definizione del richiesto provvedimento concessorio, il Ministero ha rilevato
- la presenza di un pregiudizio penale consistente nella sentenza ex art. 444 e 445 c.p.p. emessa in data 4 aprile 2012 dal Tribunale di Piacenza, divenuta irrevocabile il 19 maggio 2012, per il reato di cui all’art. 186 bis comma 1 del d. lgs. 285/1992 ( guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche ) ancorché dichiarato estinto con ordinanza del medesimo plesso giurisdizionale in data 12 marzo 2018;
- il mendacio dichiarativo connesso al summenzionato pregiudizio penale, posto che in sede di compilazione dell’istanza di naturalizzazione il ricorrente ha autodichiarato – ai sensi D.P.R. 445/2000 – l’assenza di condanne penali a proprio carico.
Sulla base di tali presupposti il Ministero, previa rituale notifica di apposito “preavviso di diniego”, ha denegato il richiesto provvedimento concessorio, avendo “ valutato che la condanna penale … e la condotta rilevata con riferimento all’autocertificazione sono indici sintomatici di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa,