TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-03-28, n. 202301020
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 01020/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2023, proposto dall’Associazione Happy Basket S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G P e L M R e A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del primo, in Palermo alla Via della Libertà n. 39;
contro
Comune di Palermo - Area del Decoro Urbano e del Verde - Settore Decoro Urbano e Sport, non costituito in giudizio;
Circolo Didattico Garzilli Palermo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l’annullamento
del silenzio-diniego formatosi, ai sensi dell'art. 25 c. IV della l. n. 241/90 e ss.mm.ii., in ordine all'istanza di accesso agli atti, trasmessa via pec in data 28.11.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Circolo Didattico Garzilli Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 18/01/2023 e depositato il 19/01/2023, l’Associazione Happy Basket s.r.l. espone che:
- nonostante il possesso di tutti i requisiti richiesti, veniva esclusa dalla selezione indetta, in data 11.08.2022, dal Comune di Palermo con l’avviso pubblico per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali per l’anno sportivo 2022-2023;
- in data 30 settembre 2022, si riuniva il consiglio d’Istituto della scuola D.D.S. “Nicolò Garzilli” al fine di esprimere una preferenza in relazione alle diverse società che avevano presentato apposita domanda per l’utilizzo delle palestre scolastiche dei due plessi “Garzilli” e “Trinacria”;
- tale parere risultava necessario in considerazione di quanto previsto dal regolamento municipale per la concessione in uso delle palestre comunali;
- all’esito della detta riunione, l’Amministrazione scolastica intimata, con verbale n. 2 del 30.09.2022, deliberava di “autorizzare” all’utilizzo delle palestre scolastiche dei plessi sopra menzionati, la società Arena basket per le attività di basket, la società Azzurra per le attività di ginnastica artistica e la società GE.GA.P per le attività di pallavolo;
- la ricorrente, al fine di esaminare ulteriormente la procedura seguita dall’Amministrazione scolastica, presentava apposita istanza di accesso, trasmessa via pec in data 28.11.2022, richiedendo tutti gli atti istruttori afferenti la procedura valutativa che le amministrazioni intimate avrebbero dovuto svolgere.
La ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio diniego formatosi, ai sensi dell’art. 25, c. IV della L. n. 241/90, in ordine alla sopra citata istanza di accesso;e che sia disposto, nei confronti delle Amministrazioni intimate, un ordine di esibizione avente ad oggetto gli atti richiesti ed in particolare:
1) il provvedimento con il quale le predette Amministrazioni hanno autorizzato temporaneamente le società sopra menzionate all’utilizzo delle palestre dei plessi “Garzilli” e “Trinacria”;
2) tutti gli atti istruttori con i quali le Amministrazioni medesime si determinavano ad autorizzare le predette all’utilizzo delle palestre dei plessi “Garzilli” e “Trinacria”;
3) tutte gli eventuali atti e/o provvedimenti con le Amministrazioni intimate hanno rilasciato in favore della società Arena basket, della società Azzurra e della società GE.GA.P., l’autorizzazione all’utilizzo delle palestre scolastiche dei plessi “Garzilli” e “Trinacria” facenti capo all’Istituto scolastico D.D.S. “Nicolò Garzilli”;
4) il progetto presentato dall’Associazione Arena Basket e tutti i documenti allegati dalla stessa alla domanda di partecipazione alla selezione in esame;
5) i documenti da cui si evincano i dati relativi alla sede legale e all’indirizzo di posta elettronica certificata delle società autorizzate con verbale n. 2 del 30.09.2022 all’uso delle palestre dei plessi “Garzilli” e “Trinacria”.
Il Comune di Palermo non si è costituito in giudizio mentre l’Istituto scolastico D.D.S. “Nicolò Garzilli” si è costituito con memoria di mera forma.
Con memoria del 2 marzo 2023 la ricorrente ha dichiarato l’avvenuto deposito da parte Amministrazioni resistenti di alcuni dei documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti del 28.11.2022, intervenuto nel giudizio n. 2117/2022 di R.G. e pendente dinanzi a questo TAR.
Ha chiesto pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale delle amministrazioni resistenti, con riguardo all’ostensione dei documenti richiesti ai punti 1), 2), 3), 5) sopra indicati;ha insistito per l’accoglimento del ricorso in relazione alla documentazione richiesta al punto 4) della summenzionata istanza di accesso e non ancora ottenuta.
Alla camera di consiglio del 21 marzo 2023, previo avviso ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a. in ordine a possibili profili di inammissibilità del ricorso - attesa la natura di controinteressato dell’Associazione Arena Basket alla quale la documentazione di cui si chiede l’accesso è riferita - la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio prende atto di quanto dichiarato dalla ricorrente in ordine al soddisfacimento della sua pretesa alla ostensione dei documenti richiesti ai punti 1), 2), 3), 5).
Va pertanto dichiarata la cessazione dalla materia del contendere in relazione a tali documenti.
Con riferimento al documento richiesto al punto 4), rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza (v. da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 28/01/2022, n. 1005;T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 18/11/2022, n. 3100 ) anche nel giudizio sull’azione di accesso agli atti il ricorso deve essere notificato a quanti possano avere interesse a contraddire e tra questi è titolare di una evidente posizione di controinteressato il soggetto al quale la documentazione di cui si chiede l’accesso è riferita, quando questo soggetto è identificato (come nel caso di specie) o identificabile secondo l’ordinaria diligenza (cfr., in plurime fattispecie, T.A.R. Campania, Napoli , sez. VI , 13/11/2020 , n. 5188, e Consiglio di Stato , sez. IV , 04/10/2019 , n. 6719, secondo cui il soggetto controinteressato ex art. 22, co.1, lett. c) della L. n. 241 del 1990 è colui che risulti individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento richiesto e che, inoltre, dall’esercizio dell’accesso vedrebbe compromesso il suo diritto alla riservatezza;cfr. anche Consiglio di Stato sez. V, 03/05/2018, n. 2634).
Nel caso in esame la ricorrente - oltre a richiedere l’accesso ad alcuni atti compiuti dalle resistenti Amministrazioni in relazione alla procedura in parola - ha chiesto di conoscere il progetto presentato dall’Associazione Arena Basket e di tutti i documenti allegati dalla stessa alla domanda di partecipazione alla selezione.
È evidente pertanto la contrapposizione di interessi che viene in rilievo tra il soggetto che ha formulato l’istanza di accesso ed il terzo a cui sono riferibili i documenti richiesti. Né l’eventuale omesso coinvolgimento di detta Associazione in sede procedimentale potrebbe di per sé determinare il venir meno di tali contrapposti interessi, onde l’onere da parte della ricorrente di notificare il ricorso al soggetto già individuato nella istanza di accesso, al fine di consentire allo stesso la piena ed effettiva tutela in sede processuale della propria situazione soggettiva.
In conclusione sulla scorta di quanto precede, il Collegio dichiara in parte la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe ed in parte lo dichiara inammissibile.
Avuto riguardo all’andamento del giudizio e al suo esito, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.