TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-05-14, n. 201805293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-05-14, n. 201805293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805293
Data del deposito : 14 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2018

N. 05293/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06595/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6595 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P E B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. B S in Roma, p.zza Sallustio, 9;

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale Arma dei Carabinieri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) quanto al ricorso:

- in parte qua del decreto dirigenziale n. 1485 del 22 Maggio 2007 della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, laddove si attribuisce valore alle valutazioni del ricorrente riferite agli anni 1993, 1994 e 1995;

- nonché per quanto occorra del provvedimento prot. n. 12/92-2-2006 del 11.05.2007, notificato in data 21.05.07, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Ufficio Commissione di valutazione e avanzamento, nella parte in cui giudica in relazione all’aliquota del 31/12/2005 non idoneo all’avanzamento il ricorrente sulla base delle valutazioni risalenti al 30/09/1993, 30/09/1994 e 30/09/1995 allorquando il Mar.-OMISSIS-non era in servizio con la seguente motivazione: “Non idoneo all’avanzamento per aver manifestato nel periodo valutato un rendimento discontinuo e complessivamente di non soddisfacente livello incorrendo altresì, in sanzioni disciplinari di corpo, talché ha palesemente manifestato di non avere la necessaria attitudine all’esercizio delle funzioni del grado superiore”;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;

2) quanto ai motivi aggiunti:

- in parte qua della nota 12/92-4-2006 del 5 Luglio 2007 notificata in data 30/07/2007, del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento – relativa alle valutazioni del ricorrente, laddove si attribuisce valore alle valutazioni del ricorrente riferite agli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, nella parte in cui giudica in relazione all’aliquota del 31/12/2005 non idoneo all’avanzamento il ricorrente sulla base delle valutazioni risalenti agli anni indicati allorquando il Mar.-OMISSIS-non era in servizio con la seguente motivazione: “Non idoneo all’avanzamento in quanto l’interessato nel periodo in esame non ha prestato alcun servizio per cui non esistono elementi di giudizio che possono assicurare che lo stesso abbia superato la pregressa situazione di grave demerito”;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza “smaltimento” del 13 aprile 2018 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il Mar. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, concernenti il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore per l’aliquota al 31.12.2005.

In particolare, il ricorrente, precisando di essere stato dispensato dal servizio ma poi riammesso e reintegrato, giusta pronuncia del Consiglio di Stato n. 4758/05 del 14.9.2005, lamentava svariate forme di eccesso di potere, in quanto il giudizio contestato prendeva in considerazione un periodo in cui non aveva svolto servizio, si fondava su motivazioni adottate nel 1993, 1994 e 1995, quando non era stato ancora reintegrato, richiamava sanzioni disciplinari che, in data 22.11.2006, già avevano ricevuto parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti, sui cui provvedimenti conseguenziali formulava istanza istruttoria di esibizione.

Successivamente, con rituali motivi aggiunti, il ricorrente riproponeva analoga impugnativa, per gli stessi motivi, avverso la nota in epigrafe, con cui si attribuiva valore alle valutazioni del ricorrente riferite agli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, alla base del giudizio di “non idoneità” come riportato.

In prossimità dell’udienza di merito il ricorrente depositava anche una memoria riassuntiva della sue tesi.

Alla pubblica udienza “straordinaria” del 13.4.2018 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il gravame non può trovare accoglimento.

Il ricorrente risultava dispensato dal servizio per insufficiente rendimento, secondo le esplicite valutazioni del 30.9.93, 30.9.94 e 31.8.95 ed era stato assente dal servizio dal novembre 1991. Con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato richiamata, peraltro, era disposto l’annullamento dell’originario provvedimento di dispensa per sole ragioni procedurali legate all’applicazione dell’art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599 come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 1995, n. 126.

Ne consegue che il ricorrente, di cui era stata ricostruita l’anzianità nel grado e ed era stato sottoposto alla valutazione della competente Commissione con l’aliquota del 31.12.2005 quale “pretermesso”, correttamente risulta essere stato valutato “ora per allora” in base alle uniche valutazioni presenti nel suo “curriculum”, tutte di non idoneità all’avanzamento.

Deve rilevarsi che l’avanzamento in questione non costituisce infatti una mera progressione automatica di carriera ma è oggetto di giudizio discrezionale da parte del competente organo in base al comportamento professionale del militare.

Proprio l’assenza dal servizio per il lungo periodo in questione, se poteva consentire la ricostruzione giuridica dell’anzianità (di carriera) nel grado in virtù della subentrata sentenza del giudice amministrativo, non poteva far conseguire una valutazione per una prestazione di servizio che non c’era stata.

Di conseguenza, la tesi di parte ricorrente deve essere considerata con profilo speculare, nel senso che proprio l’assenza di fatto dal servizio impediva una valutazione delle sue nuove attitudini, peraltro preceduta da altre di non idoneità in riferimento al periodo di servizio espletato.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.

Non si dà luogo a pronuncia sulle spese per la mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate.

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