TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-02-13, n. 202402944

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-02-13, n. 202402944
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402944
Data del deposito : 13 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2024

N. 02944/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08601/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8601 del 2022, proposto da
Fallimento n. 72/2016 Villa Luana Gifi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno, 7;

contro

Comune di Casape, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

al decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Tivoli il 4-8.10.2019 n. 1428 (r.g.n. 4501/2019) nei confronti del Comune di Casape con il quale è stato integralmente accolto il ricorso promosso dal Fallimento n. 72/2016 Villa Luana GIFI S.r.l., munito di formula esecutiva, non opposto e, quindi, definitivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casape;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che, nell’odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Tivoli il 4-8.10.2019 n. 1428 (r.g.n. 4501/2019) nei confronti del Comune di Casape con il quale quest’ultimo è stato condannato al pagamento di somme dovute per la gestione di servizi presso la RSA di cui la ricorrente, ancora in bonis , era titolare e formula anche domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), C.p.a. di condanna del Comune al pagamento di una penalità di mora determinata in € 100,00 - o nella diversa misura da determinarsi - per ogni giorno di ritardo;

Rilevato che l’Ente, nella propria costituzione in resistenza, ha dedotto che è stato disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che il curatore ricorrente ha chiesto di rinviare la trattazione della causa, nella memoria depositata l’8 novembre 2022, in quanto il piano di riequilibrio del Comune è stato sottoposto all’approvazione della sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 243 e ss. del d.lgs. 267/2000 e da questa inviato alle Commissioni di cui all’art. 155 del d.lgs. 267/2000 e dunque era necessario attendere le operazioni di verifica da parte dei suddetti Organi circa la sussistenza dei requisiti di validità del piano di riequilibrio;

Rilevato che il differimento è stato accordato dal Collegio (ordinanza nr. 16905 del 15 dicembre 2022), che ha anche rilevato d’ufficio la circostanza che non risulta prova della notifica del Comune del decreto di rito con la formula esecutiva;

Rilevato che, in vista della camera di consiglio del 24 gennaio 2024, il difensore di parte ricorrente ha depositato documenti di causa ed una memoria nella quale deduce circa la sopravvenuta cessazione delle cause di sospensione del giudizio;

Rilevato che, nella propria memoria, la parte ricorrente deduce che:

- con “ Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Lazio n. 11 del 21.06.2023 ” è stato deliberato “ di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Casape, di cui alla delibera consiliare n. 11 del 30 agosto 2022 ” (deposito del 31 dicembre 2023);

- ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. 267/2000 (“ Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 ”);

- nella fattispecie, afferma che può dirsi superata la causa di sospensione del giudizio di ottemperanza (cfr. TAR Puglia – Bari, 16.06.2017, n. 669);

-a seguito del deposito dell’istanza di fissazione di udienza del 23.11.2023, il TAR ha fissato la camera di consiglio del 24.01.2024 per la discussione e la decisione (l’ordinanza veniva pubblicata e comunicata il 15.12.2022, quindi al momento dell’istanza di fissazione non era decorso il termine annuale);

- oltre al decreto di liquidazione, emanato dal Tribunale di Tivoli il 23.12.2023, è stato anche allegato il decreto ingiuntivo con connessa relata di notifica dalla quale risulta che detto decreto – munito di formula esecutiva apposta il 15.01.2020 – è stato notificato al Comune di Casape dal funzionario UNEP del Tribunale di Tivoli il 30.01.2020 ;
la relata di notifica è posta su foglio separato, ma immediatamente successivo a quello su cui è presente la formula esecutiva al quale è unito tramite timbro di congiunzione apposto dallo stesso funzionario UNEP;
è stato depositato anche il certificato di non proposta opposizione emesso dalla Cancelleria del Tribunale di Tivoli il 13.07.2022;

Rilevato:

-che, in esito all’ordinanza richiamata in epigrafe, non sussistono più i presupposti per la sospensione dell’azione esecutiva ex art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. 267/2000;

-che parte ricorrente ha fornito gli elementi essenziali per risolvere la questione d’ufficio prospettata ex art. 73 c.p.a;

- che l’odierno ricorso risulta proposto dopo l’avvenuto compimento del termine di giorni 120 dalla notifica del titolo di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 come convertito in l. 28 febbraio 1997;

-che non risulta alcun adempimento da parte dell’Ente intimato, né opposizione alla definizione del giudizio dopo la dedotta cessazione delle cause di sospensione del giudizio;

Ritenuto pertanto che l’odierno ricorso per l’ottemperanza è fondato e merita accoglimento, salvo che per la domanda di condanna alla penalità di mora, da ritenersi soddisfatta con il pagamento degli interessi sulle somme di cui al giudicato;

Ritenuto di precisare che per quanto riguarda le spese successive alla sentenza nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla notifica del titolo sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (mentre non sono dovute le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore;
T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87;
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268);

Ritenuto pertanto che, in accoglimento della domanda, va ordinato al Comune resistente di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato di cui trattasi entro il termine che stimasi congruo stabilire in giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte se anteriore e di stabilire quanto segue:

- per il caso di mancata o inesatta esecuzione del giudicato, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, il quale provvederà personalmente o tramite un proprio funzionario appositamente delegato con atto formale da assumersi entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte, che sia in possesso di idonea qualifica, competenza ed esperienza in materia;

- il Commissario ad acta si insedierà tempestivamente alla scadenza del primo termine a provvedere, laddove non pervenga presso il suo ufficio comunicazione di avvenuta completa esecuzione del giudicato, che pertanto dovrà essergli indirizzata a cura dell’Ente e provvederà ad ottemperare al giudicato nei 120 giorni successivi, prorogabili su motivata istanza di parte o dello stesso Commissario;

- laddove l’Amministrazione dovesse comunque completare il procedimento dopo l’avvenuto insediamento del Commissario e prima che questi abbia, a sua volta, provveduto (nei limiti ed alle condizioni di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria nr. 8 del 25 maggio 2021), il compenso del Commissario ad acta, calcolato sulla base del DM 30.05.2022, sarà ridotto in proporzione all’attività effettivamente svolta;

- il Commissario ad acta ha piena facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti utili o necessari per dare completa esecuzione al giudicato, ivi comprese variazioni di bilancio, riconoscimento del debito fuori bilancio, accertamento di residui, riscossione di somme non incassate che risultino dovute all’Ente da privati a titolo tributario o tariffario o corrispettivo, alienazioni di beni dell’Ente, disposizioni organizzative e sottoscrizione di mandati di pagamento ed incluse altresì procedure di liquidazione collettiva, in deroga a qualsiasi normativa di settore, ma con l’osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 159 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, essendo l’Amministrazione intimata un ente locale, fermo restando che è obbligo degli uffici del Comune assicurare piena, tempestiva e puntuale collaborazione al predetto Commissario;

- all’atto del suo insediamento il Commissario terrà conto degli atti e delle attività eventualmente poste in essere dall’Amministrazione in esecuzione solo parziale del giudicato e ne farà salvi gli effetti se utili ai fini della compiuta esecuzione del giudicato;

- è parte integrante del mandato che viene conferito dal Tribunale al Commissario ad acta, l’obbligo di trasmettere alla Procura della Corte dei Conti una puntuale relazione sui fatti di causa, al fine di consentire la doverosa verifica della eventuale sussistenza di profili di responsabilità amministrativa in capo ai funzionari ed agli amministratori del Comune.

- i compensi ed i rimborsi del Commissario ad acta, se dovuti per effetto del suo insediamento, sono sin d’ora posti a carico dell’Ente Locale, nella misura che sarà liquidata a compimento dell’incarico, dietro presentazione di relazione e parcella, da redigersi ai sensi del DPR 115/2002 ed art. 2 del DM 30.05.2002;

Ritenuto che le spese della presente fase giudiziale seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

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