TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-10-11, n. 202202817

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-10-11, n. 202202817
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202817
Data del deposito : 11 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2022

N. 02817/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01058/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2021, proposto da
Associazione Onlus “La Mano di Francesco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Airo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Roccamena, Centrale Unica di Committenza - Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. A R.L., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Iside Soc. Coop. Sociale, Socialread Coop. Sociale, Fenice Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Ribaudo, in Palermo, via Mariano Stabile n. 241;

per l'annullamento

- della determinazione del Comune di Roccamena n. 58 del 30.04.2021, comunicata ai sensi dell'art. 76 del d.gls. n. 50/2016, con pec del 05.05.2021, avente a oggetto la “determina di aggiudicazione di Ente Attuatore per la gestione, erogazione dei servizi, degli interventi e delle attività previste nell'ampliamento del programma territoriale di accoglienza integrata da inserire nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SIPROIMI (S.P.R.A.R.) per il biennio 2021-2022, per la realizzazione del progetto "Viaggiare Insieme” all'operatore economico Iside soc. Coop. Sociale, in qualità di capofila, con sede in via Marchiano, n. 2, 90044 Carini (PA)” - CIG: 84785912A2;

-dei verbali di gara e della relativa proposta di aggiudicazione;

- degli atti contenenti le valutazioni delle offerte dei partecipanti;

- degli atti della commissione di gara con i quali sono stati attributi i punteggi alle domande di partecipazione dei diversi concorrenti;

-degli atti afferenti le verifiche delle dichiarazioni rese dai partecipanti;

-nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso.

NONCHÈ

per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato con la controinteressata, del diritto della ricorrente al subentro nella esecuzione della parte residua del servizio e al risarcimento dei danni per equivalente ove il subentro non risulti consentito, o comunque, per la parte di servizio già eseguita.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione la società ricorrente ha impugnato la determinazione del Comune di Roccamena n. 58 del 30.4.2021, comunicata ai sensi dell'art. 76 del d.gls. n. 50/2016 con pec del 5.5.2021, avente a oggetto la “ determina di aggiudicazione di Ente Attuatore per la gestione, erogazione dei servizi, degli interventi e delle attività previste nell'ampliamento del programma territoriale di accoglienza integrata da inserire nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SIPROIMI (S.P.R.A.R.) per il biennio 2021-2022, per la realizzazione del progetto "Viaggiare Insieme ” all'operatore economico Iside soc. Coop. Sociale, in qualità di capofila nonché tutti gli atti presupposti, come indicati in epigrafe di ricorso.

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS 50/2016;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19 DEL DM 18

NOVEMBRE

2019;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA;
ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO D’ISTRUTTORIA;
VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO
”, in quanto:

- la disciplina di gara, conformemente all’art. 19 del D.M. 18 novembre 2019 - Linee guida Sprar -, stabilisce in maniera chiara e inequivocabile che i concorrenti dovessero dimostrare, al momento di presentazione della domanda, di avere la disponibilità giuridica mediante preliminare di locazione, di unità immobiliari site nel Comune di Roccamena “pienamente fruibili e immediatamente disponibili” ed idonee, secondo la normativa urbanistica e sanitaria, ad ospitare n. 37 beneficiarie accompagnate da prole o sole;

- prima dell’aggiudicazione non è stata disposta alcuna verifica in ordine allo stato in cui versano le strutture dichiarate dalla ditta aggiudicataria;

- le ditte Cooperativa Sociale Badia Grande e il RTI con a capogruppo il Consorzio Iside non hanno la disponibilità di strutture rispondenti ai requisiti del bando ovvero immediatamente disponibili, fruibili e idonee all’uso abitativo così come previsto dall’art. 19 del D.M. 18 novembre 2019, per poter ospitare n. 37 persone oltre prole;

- la carenza di uno degli elementi dell'offerta che il capitolato speciale d'appalto definisce come requisiti minimi della fornitura legittima l'esclusione dell'offerta;
pertanto entrambe le ditte controinteressate dovevano essere escluse dalla procedura in questione poiché non dispongono di idonee strutture per soddisfare i requisiti richiesti dal bando;

- il RTI ISIDE ha dichiarato di avere la disponibilità delle seguenti strutture e che le stesse risultano conformi a quanto stabilito dalle linee guida SPRAR:

1) Proprietà Termini Via Umberto I n. 56 per n.3 posti letto;

2) Proprietà Roppolo Via Geraci n. 100, per n. 4 posti letto (costruzione incompleta);

3) Proprietà Napoli Via Nuova snc per n. 5 posti letto;

4) Proprietà Ippolito Via Geraci n. 13 per n. 4 posti letto;

5) Proprietà M Via Umberto I n. 163/165 per n. 3 posti letto;

6) Proprietà M Via Umberto I n.159/161 per n. 18 posti (struttura già dichiarata inagibile);
per un totale di n. 42 posti letto, rispetto ai n. 37 necessari;

- tuttavia, almeno due delle strutture indicate, Via Umberto I n.159/161 (per n. 18 ospiti) e Via Geraci n. 100 (per n. 4 ospiti), risultano inagibili o addirittura ancora in corso di costruzione, di guisa che oltre alla dichiarazione non veritiera, l’offerta proposta dalla ISIDE non è in condizione di ospitare n. 37 persone con eventuale prole;

- rispetto alle struttura sita in via Umberto I nn. 159/161 di proprietà di G M, in precedenza utilizzate dalla ricorrente per lo stesso progetto SPRAR, la stessa è stata dismessa per gravi carenze igienico sanitarie nel luglio 2018;
in particolare, l’ASL di Palermo, con verbale del 16.07.2018, ha espressamente dichiarato che l’immobile sito in Via Umberto 159/163, di proprietà M, presentava condizioni igienico sanitarie insufficienti e, dalla stessa dichiarazione della ISIDE, si evince che, successivamente all’accertamento di inagibilità dell’immobile del luglio 2018, non sono stati eseguiti lavori ovvero sia stata presentata una nuova segnalazione certifica di agibilità dell’immobile;
in sostanza, la ISIDE si è limitata a richiamare il titolo di agibilità dell’immobile, risalente al 2013, omettendo di riportare che nel 2018 l’immobile in questione, adibito allo stesso progetto di accoglienza, è stato dismesso per carenze igienico sanitarie;
e l'art. 26, t.u. dell'edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede che il rilascio del certificato di agibilità non impedisce il successivo esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, qualora l’immobile verta in stato di abbandono o degrado;
pertanto, in assenza di una nuova segnalazione di agibilità successiva al luglio 2018 ovvero dalla comunicazione di lavori di adeguamento ed il rilascio di un nuovo parere 10 igienico sanitario, contrariamente a quanto dichiarato dalla ISIDE l’immobile sito in via Umberto n. 159/161 non può ritenersi né immediatamente e pienamente fruibile né idoneo all’uso abitativo;

- rispetto all’immobile sito in via Geraci n. 100 di proprietà di Roppolo, la ISIDE allega apposita relazione tecnica con la quale, richiamando la SCIA di agibilità del 02.01.2021 (presentata un giorno prima della domanda di partecipazione) e ne attesta la rispondenza ai requisiti previsti dalle linee guida sprar ma, tuttavia, da quanto risulta in loco, l’immobile in questione risulta ancora incompleto, privo dei balconi e privo di finiture interne, risultando ancora allo stato grezzo;

- la società Badia Grande ha presentato dei preliminari di locazione che riguardano:

1) Proprietà Di Corte, sito in Via Roma n. 9 per n.11 posti letto;

2) Proprietà Di Giorgio, sito in Via Cavour n. 34 per n.11 posti letto;

3) Proprietà Diesi, sito in Via Quattro Case n. 4, per n. 5 posti letto;

4) Proprietà Marinello, sito in Via La Masa n. 32, per n.16 posti letto;

5) Proprietà di Cammalleri, sito in Via delle Margherite n. 4 per n. 9 posti letto;
per un totale di n. 42 posti letto complessivi;

- con eccezione del solo immobile sito in Via delle Margherite n. 4 per n. 9 posti letto, tutti gli altri immobili risultano in atto nella disponibilità esclusiva della ricorrente in forza di regolari contratti di locazione e che sono stati allegati in sede di gara;

- i contratti di locazione in capo alla ricorrente sono validi ed efficaci fino al 30 giugno 2021 e sono già stati tacitamente rinnovati per i prossimi anni, in assenza di alcuna preventiva disdetta nei sei mesi precedenti da tale scadenza, da parte dei proprietari dei predetti immobili;

- le promesse di locazione presentate in sede di offerta da parte di Badia Grande, a fronte di contratti già in essere con la ricorrente, non possono ritenersi giuridicamente idonee a dimostrare la disponibilità immediata delle stesse;

- le Amministrazioni resistenti, preso atto di tale circostanza, avrebbero dovuto escludere il predetto operatore economico poiché le promesse di locazione presentate non possono ritenersi valide ed opponibili ai contratti di locazione, già in essere in capo alla ricorrente;

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS 50/2016;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19 DEL DM 18

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