TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2021-01-15, n. 202100013
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00013/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2020, proposto da
Comune di Pineto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C S, L S, C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano non costituito in giudizio;
nei confronti
P P, V V, D R, Provincia di Teramo, Comune di Silvi, F A, G G non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Valeri, Mario Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
della deliberazione n. 227 del 17 novembre 2020 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”;
del verbale della seduta del 17 novembre 2020 del medesimo Consiglio di Amministrazione;
degli atti successivi e conseguenti adottati dagli organi del Consorzio illegittimamente costituiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 17 del D.L. 31/12/2020, n. 183, il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§- Con il ricorso in epigrafe il Comune di Pineto insorge avverso la deliberazione n. 227 del 17 novembre 2020 del Consiglio di Amministrazione del “ Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano ”, il verbale della seduta del 17 novembre 2020 del medesimo Consiglio di Amministrazione, nonché gli atti successivi e conseguenti adottati dagli organi del Consorzio illegittimamente costituiti, con cui venivano eletti quale Presidente del Consorzio l’Avv. P P (designato dalla Regione Abruzzo) e quale Vicepresidente il signor V V (designato dal Comune di Silvi), per violazione dell'art. 19 comma 2 dello Statuto consortile che riserva ai soli componenti il Consiglio di Amministrazione designati dai Comuni di Pineto e di Silvi Marina l’elezione a Presidente ed a Vicepresidente, secondo la regola dell’alternanza, nonché dell'art. 11 della Convenzione e dell'art. 31 commi 2 e 3 del TUEL.
Il ricorrente deduce che la scelta dell'organo di vertice del Consorzio (costituito oltre che dai Comuni di Pineto e di Silvi, anche dalla Provincia di Teramo e dalla Regione Abruzzo) poteva ricadere unicamente su uno dei due consiglieri individuati dal Comune di Pineto (F A o G G), tenuto conto che nel precedente mandato era stato eletto Presidente un componente