TAR Milano, sez. I, sentenza 2020-05-25, n. 202000922

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2020-05-25, n. 202000922
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202000922
Data del deposito : 25 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2020

N. 00922/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00148/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 148 del 2020, proposto da
ADMAIORA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F A, P R, N A, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Donizetti, n. 47;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M, S P, S P, D P, Massimo Cali', E P dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale eletto presso le loro caselle PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6;

Museo Civico di Storia Naturale di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito;

nei confronti

Società Cooperativa Culture, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;

Gruppo Pleaidi Soc. Coop. Soc. in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;

per l’accertamento

del diritto all’accesso a tutti gli atti e provvedimenti afferenti la procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Milano per l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione delle attività didattiche e complementari presso il Museo Civico di Storia Naturale (GARA N. 35/2018 - CIG 7674590803), intervenuti, depositati, adottati e/o comunque assunti agli atti della procedura sopraindicata successivamente all’aggiudicazione della medesima gara al raggruppamento Coop Culture – Gruppo Pleiadi, ed in particolare:

- agli atti attestanti le verifiche di comprova dei requisiti previsti dalla legge speciale di gara;

- all’eventuale contratto stipulato tra il Comune di Milano e le società aggiudicatrici;

- alla documentazione attestante l’avvio dell’esecuzione del servizio;

- alla documentazione riguardante eventuali atti o provvedimenti assunti ai fini dell’avvio del servizio al raggruppamento aggiudicatario;

- agli atti afferenti l’eventuale procedura di revoca dell’affidamento;

- alla ulteriore documentazione prodotta dalle aggiudicatarie agli organi della procedura al fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnici;

- alla liste del personale da dedicare all’attività didattica presso il Museo ed ai relativi curricula, prodotti dalle controinteressate in vista dell’avvio del servizio;

- ogni altro atto e/o documento, comunque denominato, riguardante la gara per l’affidamento del servizio in oggetto, adottato successivamente all’intervenuto affidamento del servizio.

nonché per la conseguente condanna

del Comune di Milano all’ostensione ed al rilascio di copia della succitata documentazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti gli atti della causa;

Visto l’art. 116 c.p.a.;

Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

Relatore la dott.ssa V M nella camera di consiglio del 13 maggio 2020 tenutasi con le modalità previste dall’art. 84 del D.L. n. 18/2020 mediante collegamenti da remoto, come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la società ADMAIORA, ha premesso di aver impugnato quale concorrente, con separato ricorso (R.G. 1651/2019), l’aggiudicazione definitiva della gara indetta dal Comune di Milano per l’assegnazione, in regime di concessione, del servizio di organizzazione delle attività didattiche e complementari presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Ha poi dichiarato di aver presentato – nell’ambito di quella procedura - istanza di accesso agli atti al Comune ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 in data 21 novembre 2019.

Risulta dagli atti del giudizio che con nota del 29 novembre 2019 il Comune abbia informato l’istante di aver inviato comunicazione alle controinteressate, e di non avere ancora effettuato i controlli circa la verifica del possesso dei requisiti, precisando che il contratto non era ancora stato stipulato e che le attività didattiche non erano state avviate, rinviando a ulteriori comunicazioni che sarebbero seguite.

La società, pur avendo presentato nell’ambito del giudizio RG 1651/2019, istanza ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.a., ha altresì proposto in via autonoma il ricorso ex art. 116 comma 1 c.p.a. di cui in epigrafe, notificato il 20 gennaio 2020 e depositato in pari data.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che con separata memoria ha dichiarato e documentato che già in data 21 gennaio 2020 il Comune ha messo nella disponibilità della ricorrente la documentazione richiesta, e che il materiale accesso agli atti è stato effettuato il 24 gennaio 2020, mediante estrazione di copia di numerosi documenti.

La società ricorrente, con le memorie depositate in giudizio, ha lamentato che, pur avendo ottenuto parte degli atti richiesti, risulterebbe coperto da omissis un considerevole numero di atti oggetto di ostensione.

Risulterebbero in particolare oscurati i documenti impiegati dalle controinteressate al fine di dimostrare alla stazione appaltante il possesso dei requisiti di preparazione ed esperienza professionale del personale da dedicare ad attività didattica (nominativi, curricula etc.).

Il Comune con mail del 21 febbraio 2020 ha evidenziato la possibilità di prendere visione integrale dei documenti, precedentemente estratti in copia e parzialmente oscurati.

Ciò nonostante la ricorrente ha insistito per ottenere copia integrale della documentazione, e ha rinunciato alla visione della documentazione stessa (cfr. verbale di accesso del 27 febbraio 2020).

Il Comune di Milano ha ulteriormente evidenziato alla ricorrente che il mancato rilascio della copia integrale degli atti parzialmente oscurati rispondeva ad esigenze di riservatezza (anche di soggetti terzi, come espressamente indicato dal RTI controinteressato nel corso del subprocedimento per l’accesso) e che la visione integrale degli atti era finalizzata a “ contemperare la richiesta di accesso con le esigenze di tutela della riservatezza commerciale e di terzi sostenute dall’operatore COOP CULTURE/GRUPPO PLEIADI ”.

In vista della trattazione del ricorso le parti hanno depositato scritti difensivi, rassegnando le seguenti conclusioni:

- il Comune ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere essendo stata soddisfatta la pretesa della ricorrente, e comunque che sia respinto il ricorso;

- la ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso con la conseguente condanna dell’Amministrazione a consentire l’estrazione di copia integrale della documentazione richiesta.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 13 maggio 2020 tenutasi con le modalità previste dall’art. 84 del D.L. n. 18/2020 mediante collegamenti da remoto.

Risulta documentato (anche dalla stessa ricorrente, cfr. doc. A) che con nota del 21 gennaio 2020 il Comune ha provveduto a riscontrare l’istanza di accesso della società rilasciando copia integrale degli atti e dei documenti indicati nella nota stessa, e precisamente:

“- Corrispondenza afferente la verifica delle dichiarazioni contenute nell'offerta tecnica in riferimento all'art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi