TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-12-10, n. 201401521

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-12-10, n. 201401521
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401521
Data del deposito : 10 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01157/2014 REG.RIC.

N. 01521/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01157/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2014, proposto da:
G G, rappresentato e difeso dall'avv. P A, con domicilio eletto presso Claudio D'Alonzo, in Bari, Via Garruba n. 3;

contro

Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, USP - Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per L'Istruzione, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio III;

per l'annullamento

1) della determinazione del 13/8/2014 pervenuta in data 22.8.2014 avente Protocollo n. 299/TA Ufficio III — U.

0. II - a firma del Coordinatore Annunziata Tritto avente ad oggetto: “richiesta di accesso agli atti per conto del Prof. G G”;

2) di ogni altro atto presupposto e connesso e consequenziale al suddetto diniego emesso in determina specificata in punto 1) - ancorché non conosciuto;

3) del “Diniego tacito” da parte degli altri uffici qui di seguito elencati:

- Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca dipartimento per l’istruzione;

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico- Ufficio III;

- Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari - Ufficio VII;

- Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia -Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia - Ufficio IX;

- Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia.

4) di ogni altro atto presupposto e connesso e consequenziale ai suddetti dinieghi emessi specificati al punto 3) ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’USP - Ufficio Scolastico Provinciale di Bari e di USP - Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, dell’USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per il ricorrente l’Avv. P A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente aspira ad accedere ai ruoli del personale docente della Scuola - classe di concorso A0 33 – tecnologia, per scorrimento della graduatoria regionale dei vincitori del concorso pubblico a cattedra bandito con D.D.G. 82/2012, nella quale è iscritto ed ha quindi chiesto alle Amministrazioni resistenti di accedere ai documenti inerenti alle immissioni in ruolo, su posti della classe di concorso A0 33, effettuate nel periodo dal 1990 al 2014.

Ha specificato di averne interesse in quanto il sistema di accesso ai ruoli del personale docente (cosiddetto doppio canale), descritto dall’art. 399 del d.lg. 297/94, prevede che il contingente dei posti vacanti e disponibili per le assunzioni sia attribuito, in genere annualmente, per il 50% alle procedure di scorrimento della graduatoria permanente del concorso per soli titoli (c.d. GAE, graduatoria ad esaurimento) e, per il restante 50%, alle analoghe procedure della graduatoria del concorso per titoli ed esami.

Detto sistema prevede inoltre che i posti non assorbiti dalla graduatoria del concorso perché esaurita, siano conferiti alle operazioni di assunzione dalla GAE e poi recuperati dal contingente per le assunzioni degli anni successivi e restituiti alle nuove graduatorie del concorso per titoli ed esami.

La situazione del ricorrente potrebbe pertanto mutare in melius per effetto della restituzione alla graduatoria del concorso, ove è iscritto, dei posti in passato conferiti in eccedenza alla GAE, così come l’eventuale maggior numero di posti attribuiti erroneamente alla GAE, in luogo della ripartizione paritaria, dovrebbe comportarne la restituzione di altrettanti alla graduatoria del concorso.

L’Ufficio scolastico della provincia di Foggia ha respinto l’istanza, avendo escluso in capo al ricorrente un interesse concreto, diretto e attuale alla visione dei documenti richiesti, perché non è iscritto nella graduatorie delle precedenti procedure concorsuali, per soli titoli (GAE) o per esami e titoli, della classe di concorso A033.

L’Ufficio scolastico provinciale, nella relazione prodotta dall’Avvocatura di Stato, sostiene poi che la Circolare MIUR n. 21 prot. 8310 - Allegato A punto 5), che detta le istruzioni operative del D.M. 732/2014 in materia di assunzioni, sebbene ribadisca la ripartizione al 50% fra la GAE e la graduatoria del concorso per titoli ed esami, esclude il recupero dei posti eventualmente assegnati in eccedenza alla GAE.

L’USP aggiunge poi che il ricorrente non avrebbe un interesse attuale e concreto all’accesso perché, essendo iscritto al 154° posto della graduatoria del concorso, 82 posti dopo l’ultimo nominato, non avrebbe alcuna possibilità di essere assunto.

Il ricorso è fondato.

La graduatoria del concorso, come si evince dall’art. 399 del d.lg. n. 297/94, ha validità fino ad esaurimento e pertanto l’interesse vantato dal ricorrente, non ancora soddisfatto per carenza di posti della classe di concorso A033 vacanti e disponibili per le assunzioni nelle scuole della Regione Puglia, deve ritenersi attuale.

Ha peraltro i requisiti della certezza e concretezza perché l’accesso ai documenti inerenti alle operazioni di assunzione degli anni passati è necessario per poter verificare:

- se nelle precedenti operazioni di immissione in ruolo siano residuati posti del contingente assegnato al canale delle assunzioni concorsuali, dopo l’esaurimento delle graduatorie;

- se inoltre dette eccedenza siano state assegnate alle GAE;

- se infine un pari numero di posti sia stato restituito alle graduatorie dei successivi concorsi per titoli ed esami.

Solo l’esame di detti documenti permetterebbe di verificare la corretta ripartizione dei contingenti in compensazione a favore della graduatoria del concorso e la possibilità per il ricorrente di essere immesso in ruolo, ove risulti che alla graduatoria del concorso non sono attribuiti tutti i posti previsti dalla legge, sia a titolo di ripartizione paritaria, sia a titolo di compensazione dei posti non assorbiti dalle precedenti graduatorie e conferiti in esubero alla GAE.

Né può aderirsi alla tesi della p.a. che limita l’interesse del ricorrente alle procedure nelle quali è direttamente coinvolto, considerato che l'obbligo dell'amministrazione di riequilibrare il contingente delle cattedre attribuite alle due tipologie di concorso, rappresenta un vincolo permanente a valere per le ulteriori tornate concorsuali se, per ipotesi, ciò non sia avvenuto con riferimento alla procedura concorsuale immediatamente successiva.

Neppure può accogliersi l’obiezione della resistente che nega l’esistenza dell’interesse del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti rinviando all’allegato A punto 5) della Circolare

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