TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2010-02-26, n. 201000229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2010-02-26, n. 201000229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201000229
Data del deposito : 26 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00848/2008 REG.RIC.

N. 00229/2010 REG.SEN.

N. 00848/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 848 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


MELIS

Prof. P, rappresentato e difeso dall'avv. G L F, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Giovanni

XXIII N.

62;

contro

Universita' Studi di Cagliari - Ministero Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;

per l'annullamento

CON IL RICORSO PRINCIPALE:

-della nota del Servizio del Personale dell'Università di Cagliari in data 4/07/08, con la quale è stata respinta l'istanza del ricorrente, professore associato già professore incaricato stabilizzato, volta alla applicazione dell'art. 16 D.Lgs. 503/92,

-nonchè, ove occorresse, della nota del Ministero dell'Università prot. 1201 del 4/4/2001 e così di ogni altro atto connesso o presupposto.

CON MOTIVI AGGIUNTI, con specifica richiesta cautelare, notificati il 12.1.2010 e depositati in data 30/01/2010, per l’annullamento (ancorchè non espressamente individuati, né depositati in giudizio –ma comunque depositati dall’Avvocatura dello Stato-):

-del decreto del 26.2.2009 n. 514 di collocamento in pensione dall’ 1.11.2009, anche per violazione dell’art. 72 comma 7° del D. Lgs. N.112/2009 (rectius 2008)

Visto il ricorso (senza allegati);

Visti i motivi aggiunti, con richiesta cautelare (senza allegati);

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Universita' degli Studi di Cagliari e del Ministero Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/02/2010 il Consigliere dott. G F e uditi per le parti i difensori avv. Falchi e avv. dello Stato Caput;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

La questione posta dal ricorrente è sostanzialmente quella dell’applicabilità o meno del biennio di proroga (in questo caso la richiesta sarebbe da 70 a 72 anni) del servizio presso l’Università del Professore associato (già incaricato stabilizzato), che, in tale peculiare veste, già ha goduto della norma speciale contenuta nell’art. 24 della L. 382/1980 (che attribuiva a tale specifica categoria l’elevazione del limite da 65 a 70 anni, riservata ai soli professori associati stabilizzati –e non in generale ai professori associati-).

Il Tribunale già si è espresso in ordine a tale profilo giuridico, ricostruendo la normativa e la specifica giurisprudenza con la recente sentenza n. 1615 del 5.11.2009, negando la possibilità del “cumulo” dei due benefici (5+2).

Anche questa controversia –del tutto analoga- va ricondotta nei medesimi termini decisionali.

Si può prescindere dall’eccezione (di rito –tardività e contraddittorio mancante con la controinteressata Dessì M. C. ricercatrice alla quale è stato affidato l’insegnamento per l’A.A. 2009/2010) sollevata dall’Avvocatura, nei confronti dei motivi aggiunti, essendo il ricorso ed i motivi aggiunti comunque infondati nel merito.

I documenti a cui si fa riferimento sono solo quelli prodotti dall’Avvocatura, posto che il ricorso ed i motivi aggiunti sono stati depositati, dalla parte, privi di allegati documentali.

Il ricorrente “Professore associato confermato” è nato il 17.8.1939. Con la domanda (presentata il 4.7.2008) di prolungamento del servizio per un biennio chiedeva di poter fruire del beneficio contemplato in via generale dall’articolo 16 del decreto legislativo 503/1992, con permanenza quindi dai 70 ai 72 anni di età, in servizio attivo presso l’Università di Cagliari.

Il diniego è stato pronunciato il 9.7.2008 dall’Università di Cagliari.

Conseguentemente con il decreto del 26.2.2009 è stato collocato in pensione dall’ 1.11.2009 per raggiunti limiti di età (a 70 anni).

La norma a regime, specifica per i “professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità”, la si ritrova nell’articolo 24 del d.p.r. 382 /1980, secondo il quale tale categoria di Professori universitari “conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell’anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età”.

In particolare tale articolo, rubricato “Collocamento a riposo” dispone (per le 2 <diverse>
categorie di professori associati, contemplati al 1° comma, e professori stabilizzati-associati, contemplati –con beneficio ulteriore- al 2° comma):

“1. I professori <associati>
sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.



2. I professori <incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità>
conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.”(articolo così sostituito dall'art. 6, l. 9 dicembre 1985, n. 705).”

In base a questa norma gli “associati incaricati stabilizzati con giudizio di idoneità” godono, dunque, di un regime “peculiare” migliorativo potendo essere collocati a riposo a 70 anni (a fronte della norma generale per gli associati che fissa il termine generale di 65 anni –cfr. 1° comma-).

L’art 2 della successiva L. 239/1990 prevede che:

“I professori universitari associati, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.”

L’articolo 16 del decreto legislativo 503 /1992, di cui si richiede con ricorso l’applicazione, ha stabilito che:

“è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti”.

***

A) La giurisprudenza ha fornito un’interpretazione restrittiva in ordine all’applicabilità di tale beneficio biennale in favore della specifica categoria dei “professori associati confermati”.

Fin dal 2000 il Consiglio di Stato (e ancor prima la giurisprudenza di primo grado) ha affermato che:

“Il professore universitario, appartenente allo speciale gruppo degli associati ex incaricati stabilizzati, che sia rimasto in servizio oltre il limite di sessantacinque anni di età previsto per la categoria, usufruendo del beneficio concesso dall'art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 239, non può usufruire del beneficio della permanenza in servizio per un ulteriore biennio previsto dall'art. 16 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503” (Consiglio Stato , sez. VI, 06 giugno 2000 , n. 3204 –pronunzia richiamata espressamente nel provvedimento di revoca impugnato, portata a formale conoscenza dell’Università, con nota del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prot. 1201 del 4.4.2001, con richiesta di uniformarsi a tale decisione-).

Il medesimo orientamento (inapplicabilità del beneficio a tale categoria di professori universitari associati) è stato ripetutamente confermato sia in primo che in secondo grado. In particolare si segnalano le seguenti:

in appello:

“I professori incaricati stabilizzati, poi divenuti associati, godono del beneficio di essere collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età, anziché al sessantacinquesimo anno, come gli altri professori associati;
una tale deroga costituisce una <norma speciale, propria del regime particolare di detti docenti>. Ne consegue che gli stessi non possono poi avvalersi della disciplina generale del collocamento a riposo, così cumulando l'ulteriore beneficio del prolungamento del servizio effettivo per un biennio, che, ai sensi dell'art. 16 d.l. 30 dicembre 1992 n. 503, si aggiunge ai limiti ordinari del collocamento a riposo.” (Consiglio Stato , sez. VI, 06 giugno 2006 , n. 3388).

“A norma dell'art. 6 l. 9 dicembre 1985 n. 705, i professori associati ex stabilizzati fruiscono, ai fini del collocamento a riposo, del particolare beneficio che fissa a settanta anni l'età massima;
pertanto, ad essi non è applicabile l'ulteriore beneficio del prolungamento del servizio effettivo per un biennio che, ai sensi dell'art. 16 d.lg. n. 503 del 1992, si aggiunge ai limiti ordinari del collocamento a riposo.” (Consiglio Stato , sez. VI, 30 settembre 2005 , n. 5233).

“ I professori incaricati stabilizzati, poi divenuti associati , godono del beneficio di essere collocati a riposo, al compimento del settantesimo anno di età, anziché al sessantacinquesimo anno, come gli altri professori associati ;
una tale deroga costituisce una norma speciale, propria del regime particolare di detti docenti. Ne consegue che gli stessi non possono poi avvalersi della disciplina generale del collocamento a riposo, così cumulando l'ulteriore beneficio del prolungamento del servizio effettivo per un biennio, che, ai sensi dell'art. 16 d.l. 30 dicembre 1992 n. 503 si aggiunge ai limiti ordinari del collocamento a riposo. (Consiglio Stato , sez. VI, 05 settembre 2002 , n. 4500).

**

In primo grado (ancor più recenti):

“I professori incaricati stabilizzati, poi divenuti associati, godono del beneficio di essere collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età, anziché al sessantacinquesimo anno, come gli altri professori associati;

una tale deroga costituisce una <norma speciale>, propria del regime particolare di detti docenti.

Ne consegue che gli stessi <non possono poi avvalersi della disciplina generale del collocamento a riposo, così cumulando l'ulteriore beneficio del prolungamento del servizio effettivo per un biennio>, che, ai sensi dell'art. 16 d.l. 30 dicembre 1992 n. 503, si aggiunge ai limiti <ordinari>
del collocamento a riposo. La facoltà di proroga biennale, di cui all'art. 16 del d.lg. n. 503 si deve intendere riferita al limite di collocamento a riposo stabilito ordinariamente per ciascuna categoria di personale, e non invece a quei limiti più elevati fissati da norme speciali per determinati dipendenti;
conseguentemente, tale facoltà non può essere riconosciuta ai professori già incaricati stabilizzati che, in deroga alla disciplina generale sul collocamento a riposo per i professori associati al compimento del sessantacinquesimo anno, possono rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 settembre 2008 , n. 8262).

“I professori ex incaricati stabilizzati divenuti associati godono del beneficio di essere collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età anziché al settantacinquesimo e perciò non possono avvalersi della disciplina generale del collocamento a riposo, così cumulando l'ulteriore beneficio del prolungamento del servizio effettivo per un biennio che, ai sensi dell'art. 16, d.lg. 30 dicembre 1993 n. 503, si aggiunge ai limiti ordinari di collocamento a riposo.” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 maggio 2007 , n. 4219).

“I professori associati già incaricati stabilizzati già godendo, relativamente al momento del collocamento a riposo, fissato per loro a settanta anni, di un trattamento privilegiato e derogatorio rispetto agli altri associati, non possono invocare in loro favore l'applicazione dell'ulteriore deroga rappresentata dalla possibilità di proroga per un biennio di cui all'art. 16, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503, con conseguente esclusione di tale beneficio ai limiti ordinari del collocamento a riposo.” (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 02 ottobre 2007 , n. 605).

“I professori associati già incaricati stabilizzati godono, relativamente al momento del collocamento a riposo, fissato per loro a settanta anni, di un trattamento privilegiato e derogatorio rispetto agli altri associati , e non è loro applicabile l'ulteriore deroga rappresentata dalla possibilità di proroga per un biennio di cui all'art. 16 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503. “ (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 01 luglio 2003 , n. 2656).

“I professori associati confermati (già incaricati stabilizzati) non possono essere collocati a riposo per limiti d'età dopo il 70 anno di età, non potendo tali docenti essere trattenuti in servizio per un ulteriore biennio ai sensi dell'art. 16, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503, in quanto tale previsione normativa trova applicazione con riferimento all'età normalmente prevista per il collocamento a riposo delle varie categorie di dipendenti pubblici (che per i professori associati è fissata al 65 anno di età) e con esclusione delle eventuali e straordinarie elevazioni di detto limite” (T.A.R. Abruzzo Pescara, 26 giugno 2002 , n. 586).

“La possibilità riconosciuta in capo ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di chiedere il trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età previsto per tali categorie ex art.16, d.lg. 30 dicembre 1992, n.503, non è considerata cumulabile con altri benefici che fossero stati conseguiti in base a diverse disposizioni normative;
ad esempio, ci si riferisce alla categoria dei professori universitari associati incaricati stabilizzati che avessero usufruito della previsione contenuta nell'art.6, comma 2, l. 9 dicembre 1985, n.705, secondo la quale hanno diritto di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, a tali soggetti non può essere riconosciuto il diritto di avvalersi della normativa di cui sopra per il limite di cumulabilità.” (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 19 settembre 1998 , n. 739).

***

Ne consegue che la pretesa sostanziale, inerente l’applicazione del beneficio contenuto nell’art. 16 del D.Lgs. 503/1992 è infondata in quanto il “professore associato stabilizzato” ha già ottenuto di poter fruire, a tutti gli effetti, della permanenza in servizio dai 65 ai 70 anni in forza di “norma speciale” riservata a tale categoria di soggetti.

Ed il cumulo di un ulteriore beneficio non è ammesso, essendo questo applicabile unicamente alla soglia massima di età stabilita “in via generale” (65 anni).

La giurisprudenza è costante, infatti, nel ritenere che tale norma attribuisca un particolare beneficio all'associato ex incaricato stabilizzato, non cumulabile con l'ulteriore beneficio previsto dall'art. 16 del d.p.r. n° 503 del 1992, che si applica solo al limite di età stabilito in generale per un determinata categoria di dipendenti pubblici.

I professori incaricati stabilizzati, poi divenuti associati, godono del beneficio di essere collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età, anziché al sessantacinquesimo anno, come gli altri professori associati;
una tale deroga costituisce una norma speciale, propria del regime particolare di detti docenti. Ne consegue che gli stessi non possono poi avvalersi della disciplina generale del collocamento a riposo, così cumulando l'ulteriore beneficio del prolungamento del servizio effettivo per un biennio, che, ai sensi dell'art. 16 d.l. 30 dicembre 1992 n. 503, si aggiunge ai limiti ordinari del collocamento a riposo (Consiglio Stato , sez. VI, 06 giugno 2006 , n. 3388).

In tale materia non può aver luogo il cumulo di benefici (cfr. sul punto, in senso esplicito, Cassazione civile , sez. lav., 14 dicembre 2004 , n. 23272: “Il dipendente pubblico -nella specie, veterinario in servizio presso una Asl- che abbia goduto del beneficio, riconosciutogli dal regolamento organico dell'ente di provenienza, di essere trattenuto in servizio fino all'età di settant'anni, e quindi oltre il limite di sessantacinque anni normalmente previsto dal predetto regolamento per il collocamento a riposo del personale appartenente alla sua qualifica, non ha diritto ad essere trattenuto in servizio per l'ulteriore periodo di due anni, in applicazione dell'art. 16, comma 1, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503, in quanto in tale materia non può aver luogo il <cumulo di benefici>.).

Secondo la normativa vigente il ricorrente non ha diritto a restare in servizio sino al compimento del settantaduesimo anno di età (cioè fino al 1 novembre 2011), con conseguente suo corretto collocamento a riposo con decorrenza 1 novembre 2009 (esaurito l’anno accademico di compimento del 70° anno di età).

Né può sostenersi l’incongrua differenziazione con il regime previsto per i professori ordinari (art. 110 DPR 382/1980), trattandosi di diversa categoria che, come tale, può fruire di un diverso regime generale, giustificato dal differente status e ruolo svolto nell’ambito universitario.

***

Sotto altro profilo (in relazione alla specifica problematica sollevata con i motivi aggiunti: omessa valutazione della situazione soggettiva alla luce del pubblico interesse secondo una corretta procedura di ponderazione e previa acquisizione del parere della competente Facoltà – adempimento omesso) va rilevato che:

l’ invocato comma 7 dell’art. 72 (del Dlvo 112 del 25.7.09 convertito nella legge 133 del 6.8.09, rectius:) del D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. nella L.

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