TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-05-09, n. 201800670
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Testo completo
Pubblicato il 09/05/2018
N. 00670/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2017 REG.RIC.
N. 00846/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ambiente 2.0 Consorzio stabile società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F E ed E M A A, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, alla via dei due Macelli n. 47;
contro
Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A B e M D C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, alla via Nicolai, n. 43;
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R T, C C e C N P, con domicilio eletto presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Bari, alla via Putignani n. 108;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Agenzia Complessa-Legnano (Mi), non costituita in giudizio;
nei confronti
Teknoservice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaello Giuseppe Orofino e Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso il loro studio in Casamassima, alla via Pietro Mascagni n. 7;
Linea Gestioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Giuseppe Fuda, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Russi in Bari, al corso Vittorio Emanuele II, n. 60;
Camassambiente s.p.a., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2017, proposto da
Ambiente 2.0 Consorzio stabile società consortile a r.l., Navita s.r.l., Direnzo s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati F E ed E M A A, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla via dei due Macelli n. 47;
contro
Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Emanuele Petronella in Bari, alla via Principe Amedeo, n. 165;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 139 del 2017:
1) della comunicazione Consip s.p.a. prot. n. 31593/2016 del 30.12.2016, recante esclusione dell'ATI costituenda composta da Ambiente 2.0 Consorzio stabile società consortile a r.l. (mandataria), Navita s.r.l. e Direnzo s.r.l. (mandanti), dalla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari per le Amministrazioni Comunali ricadenti nel territorio dell'ARO BA/4 (ID SIGEF 1594, CIG 6054036C8A);
2) di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione di gara, ancorché non noti, nella parte in cui hanno valutato negativamente le circostanze sottese all'esclusione della predetta ATI, nonché di qualunque altro atto e provvedimento analogo, anche del Responsabile Unico del Procedimento;
3) dell'aggiudicazione della gara, provvisoria e definitiva, medio tempore intervenuta in favore di altro concorrente;
4) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi l'omesso riscontro all'istanza di annullamento in autotutela dell'esclusione disposta nei confronti dell'ATI, la graduatoria di gara, la delibera a stipulare il contratto d'appalto e il contratto eventualmente stipulato; nonché della nota Consip del 26.1.2017 prot. 1745/2017, nella parte in cui non annulla in autotutela la disposta esclusione dell'ATI e delle note INPS datate 27.10.2016 e 6.12.2016, nella misura in cui le stesse vengano intese come ricognitive di una causa escludente dalla procedura, in danno della predetta ATI; infine della nota INPS del 24.1.2017, nella parte in cui l'Istituto afferma di non aver mai ricevuto alcuna richiesta specifica di emanazione di un DURC ai sensi del D.L. n. 52/2012 e dell'implicito rifiuto di INPS, ai fini della gara de qua , di emettere un DURC ai sensi del D.L. n. 52/2012;
e per l'accertamento della regolarità contributiva, per l'intero periodo della procedura di gara de qua, di Aimeri Ambiente s.r.l., quale consorziata ed esecutrice designata dalla mandataria Ambiente 2.0;
e per la condanna di Consip s.p.a. ed INPS al risarcimento del danno, in forma specifica ovvero per equivalente;
e sui motivi aggiunti depositati in data 19 luglio 2017,
per l’annullamento previa sospensiva:
a) del provvedimento Consip s.p.a. prot. n. 15133/2017 del 14.6.2017, recante l'aggiudicazione definitiva efficace della procedura in favore del costituendo RTI Teknoservice s.r.l. - Azienda servizi vari s.p.a. - Raccolio s.r.l., a seguito dell'esclusione del primo, del secondo e del quarto concorrente dalla graduatoria di merito;
b) per quanto occorrer possa, della nuova graduatoria di gara, dei verbali della Commissione di gara, nonché di tutti gli atti e provvedimenti comunque resi nel corso del procedimento, ivi inclusa la nota Consip s.p.a. prot. 927/SAD/5/2015 del 3 24/06/2015, nella parte in cui non escludono il costituendo RTI Teknoservice s.r.l. - Azienda Servizi Vari s.p.a. - Raccolio s.r.l.;
c) in ogni caso, della graduatoria finale di gara, di cui al provvedimento sub a), nella parte in cui non dà atto della mancata conferma dell'offerta da parte delle concorrenti indicate come seconda e terza classificata, Linea Gestioni s.r.l. e RTI Camassambiente s.p.a. - IGM Rifiuti Industriali s.r.l.;
d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopra indicati, ancorché non noto alla data di notifica del ricorso per motivi aggiunti, ivi inclusa la delibera a stipulare il contratto d'appalto ed il contratto eventualmente stipulato;
e per la condanna di Consip S.p.A. ed INPS al risarcimento del danno, in forma specifica ovvero per equivalente;
e sul ricorso incidentale presentato da TEKNOSERVICE S.R.L. il 3-18 agosto 2017
per l'annullamento in via incidentale
di tutti gli atti impugnati dalla ricorrente principale ed indicati nell'epigrafe del gravame e dei motivi aggiunti da essa proposti, nella parte in cui non dichiarano l'esclusione della Ambiente 2.0 per le ragioni che saranno esposte con il presente atto, ivi compresi:
a) la comunicazione Consip prot. n. 31593/2016 del 30.12.2016;
b) i verbali di gara, gli atti e le comunicazioni adottati nel corso della procedura concorsuale e, tra questi, anche l'eventuale provvedimento di aggiudicazione provvisoria, nelle parti in cui risultino lesivi per l'A.T.I. controinteressata;
c) la nota Consip prot. n. 1745/2017 del 26.1.2017, nonché le note Inps del 27.10.2016, del 6.12.2016 e del 20.1.2017, nelle sole parti in cui risultino lesive per l'A.T.I. controinteressata;
d) ove occorra, il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e l'aggiudicazione