TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2023-11-02, n. 202316271

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2023-11-02, n. 202316271
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316271
Data del deposito : 2 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2023

N. 16271/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01149/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2021, proposto dal Sindacato Nazionale Finanzieri Si.Na.Fi., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in L’Aquila, via Cardinale Mazzarino n. 76;



contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- dell'atto identificato al n. prot. DFP-00739-P- del 18/11/2020, recante oggetto “Comparto Sicurezza/Difesa – Personale non dirigente. Triennio 2019/2021. Convocazione incontro per avvio procedure negoziali”;

- di ogni successivo atto presupposto, preliminare, connesso e comunque consequenziale;

nonché per l’accertamento

del diritto della parte ricorrente ad essere comunque “invitata a partecipare” alle attività di discussione e relative procedure per la definizione dell’accordo sindacale e dei relativi provvedimenti di concertazione del Comparto Sicurezza/Difesa - triennio 2019/2021 - personale non dirigente, con condanna delle amministrazioni intimate all’adozione dei relativi provvedimenti e/o integrazioni rispetto a quelli già emanati, in funzione conservativa, finalizzati allo scopo per cui si richiede la tutela cautelare.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini perentori di legge, il ricorrente Si.Na.Fi. (Sindacato Nazionale Finanzieri), qualificatosi come “associazione professionale militare a carattere sindacale” e “nazionale” (cfr. artt. 1 e 2 dello Statuto agli atti), ha lamentato l’illegittimità della mancata convocazione alle procedure di concertazione/contrattazione per il rinnovo del contratto di lavoro, comparto Sicurezza/Difesa - Triennio 2019/2021, formalizzata con la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali indicata in epigrafe, invocando la diretta ed immediata operatività dei principi espressi nella sentenza della Corte Costituzionale 11 aprile 2018, n. 120, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 1475, co. 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto prevedeva che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» anziché prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

2. Il diniego impugnato si fonda sulla considerazione per cui, ancorché il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da cui il Corpo dipende, con circolare del Capo di Gabinetto del 30 ottobre 2018, n. 20619, ne abbia disciplinato (in attuazione dell’art. 1475, co. 1, d.lgs. n. 66/10, secondo il quale la costituzione di associazioni fra militari è subordinata al “preventivo assenso” del Ministro della difesa, “condizione di carattere generale valida a fortiori per quelle a carattere sindacale”: cfr. par. 16 della sentenza) le modalità di costituzione, la Corte costituzionale avrebbe introdotto una riserva di legge quanto alla “definizione delle condizioni e dei limiti per la costituzione di tali associazioni”, sicché, secondo il disposto della circolare in questione, “restano ferme, a legislazione vigente, le competenze degli Organismi della Rappresentanza Militare”, nelle more dell’adozione di una disciplina ad hoc da parte del

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