TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-08-06, n. 201801184
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Pubblicato il 06/08/2018
N. 01184/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2017 REG.RIC.
N. 01119/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2017, proposto da
Coopservice Soc. Coop. p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P S P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F F in Bari, via Torre di Mizzo 9;
contro
Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 49;
nei confronti
Leader Service Società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F P B e S N, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45;
Cosimo Damiano Donvito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2017, proposto da
Plurima S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Sciaudone, Giancarlo Luglini e F I, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via Alessandro Maria Calefati, 15/A;
contro
Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 49;
nei confronti
Leader Società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F P B e S N, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45;
Coopservice Soc. Coop. p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1142 del 2017:
- della nota prot. n. 77364 del 6 ottobre 2017, con cui la Stazione appaltante ha comunicato all'odierna ricorrente, da un lato, l'esclusione dalla procedura di gara e, dall'altro, l'aggiudicazione definitiva disposta in favore della società controinteressata, allegando la relativa deliberazione del Direttore generale di approvazione n. 1502 del 29 settembre 2017;
- della deliberazione del Direttore generale n. 1502 del 29 settembre 2017 – comunicata con la nota di cui sopra – con la quale la Stazione appaltante resistente ha disposto e approvato, da un lato, l'esclusione dalla gara dell'odierna ricorrente e, dall'altro, l'aggiudicazione definitiva in favore della società controinteressata;
- della deliberazione del Direttore generale n. 1409 del 7 ottobre 2016, di avvio del subprocedimento di anomalia con incarico ad un soggetto esterno;
- della deliberazione del Direttore generale n. 124 del 13 febbraio 2017, di un ulteriore incarico all’esperto esterno;
- di tutti i verbali di gara in parte qua e, in particolare: del verbale del 30 novembre 2016, con cui il RUP ha deciso di avviare il subprocedimento di anomalia nei confronti della Coopservice;del verbale del 27 luglio 2017, con cui il RUP ha dato lettura della relazione dell’esperto esterno;del verbale della seduta riservata del 20 settembre 2017, con cui il RUP ha concluso il giudizio di anomalia dell’offerta della Coopservice con esito negativo;del verbale del 21 settembre 2017, in cui il RUP ha comunicato all’odierna ricorrente il giudizio di anomalia dell’offerta, escludendola di fatto dalla gara;del verbale del 26 settembre 2017, con cui il RUP – preso atto dell’esclusione comminata alle prime due classificate per anomalia – ha aggiudicato in via definitiva la gara alla società controinteressata;
- della prima relazione dell’esperto esterno del 10 novembre 2016, acquisita in pari data al prot. n. 86041;
- della seconda relazione dell’esperto esterno del 22 febbraio 2017, acquisita il 23 febbraio 2017 al prot. n. 14823;
- della nota prot. n. 36060 del 9 maggio 2017, con cui il Direttore amministrativo ha richiesto un ulteriore approfondimento all’esperto esterno;
- della nota del 22 maggio 2017, acquisita al prot. nn. 42761 del 31 maggio 2017 e 49577 del 23 giugno 2017, con cui l’esperto esterno ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente;
- della nota prot. n. 91896 del I dicembre 2016, con cui il RUP ha formalizzato alla Coopservice la richiesta di giustificativi dell’offerta;
- della nota prot. n. 60171 del 28 luglio 2017, con cui il RUP ha chiesto ulteriori chiarimenti sulla congruità dell’offerta alla Coopservice;
- della nota prot. n. 72947 del 21 settembre 2017, con cui la Stazione appaltante ha convocato l’odierna ricorrente per la seduta pubblica del 26 settembre 2017, in cui ha formalizzato l’esclusione della Coopservice e la nuova aggiudicazione;
- della nota prot. n. 70680 del 14 settembre 2017, con cui la Stazione appaltante ha convocato l’odierna ricorrente per la seduta pubblica del 21 settembre 2017, in cui ha concluso il giudizio di anomalia dell’offerta della Coopservice;
- della nota prot. n. 58145 del 21 luglio 2017, con cui la Stazione appaltante ha convocato l’odierna ricorrente per la seduta pubblica del 27 luglio 2017 per il prosieguo delle operazioni di gara - della nota prot. n. 76636 del 6 ottobre 2016, con cui la Stazione appaltante ha comunicato all’odierna ricorrente l’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia sulla base della segnalazione operata dall’attuale aggiudicataria;
- della nota prot. n. 89969 del 24 novembre 2016, con cui la Stazione appaltante ha convocato l’odierna ricorrente per la seduta pubblica del 30 novembre 2016, in cui ha formalizzato l’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia;
- degli atti di gara in parte qua e precisamente del disciplinare di gara (artt. 1.1 e 4.1) e degli allegati 5 e 5- bis , laddove prevedono la c.d. clausola sociale e i chiarimenti nn. 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 16;
- dei chiarimenti nn. 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 16 sotto altro profilo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente
e per la declaratoria d’inefficacia
del contratto d’appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con l’aggiudicataria,
nonché per la conseguente condanna
della Stazione appaltante resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati,
e per l’annullamento del diniego parziale di accesso
frapposto dalla Stazione appaltante con note prot. nn. 78104 del 10 ottobre 2017 e 80334 del 16 ottobre 2017 e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere l’ostensione di tutti i documenti richiesti,
con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, del codice del processo amministrativo
perché venga ordinata all’Amministrazione resistente la produzione in giudizio di tutta la documentazione già richiesta e, quindi, copia integrale dei seguenti documenti: a) curricula vitae dei componenti la Commissione di gara;b) curriculum vitae dell’esperto esterno nominato per verificare l’anomalia dell’offerta della Coopservice;c) offerta tecnica dell’attuale aggiudicataria;
quanto al ricorso n. 1119 del 2017:
- del provvedimento di esclusione per anomalia dell'offerta (“Provvedimento di Esclusione”) del RTI Plurima-Nicolaus dalla procedura aperta indetta dall'A.O. consorziale Policlinico di Bari, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di supporto logistico alle attività del magazzino farmaceutico ed economale (“Procedura Aperta”), comunicato oralmente in occasione della seduta riservata del 21/9/17, come indicato nel relativo verbale del 21/9/2017 reso noto soltanto il 19/10/2017 mediante pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it;
- dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore di Leader Service, comunicata dall'A.O. in occasione della settima seduta di gara del 26/9/2017, come indicato nel relativo verbale del 26/9/2017;
- dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore di Leader Service, disposta con la deliberazione del Direttore generale dell'A.O. (“Del. D.G.”) n. 1502 del 29/9/2017, trasmessa a mezzo pec il 6 ottobre 2017;
- di tutti gli atti presupposti, compresi il bando di gara e tutti i suoi allegati, nonché i chiarimenti nn. 1, 5, 6, 7, 8, resi dalla Stazione appaltante;
- gli atti del procedimento di verifica di anomalia;
nonché di ogni atto presupposto, successivo, consequenziale o comunque connesso ai provvedimenti impugnati;
e per la dichiarazione d’inefficacia del contratto ove stipulato nel corso del giudizio;
sui motivi aggiunti presentati dalla Plurima s.p.a. il I febbraio 2018
per l’annullamento
di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
per la declaratoria d’inefficacia del contratto di appalto per l'affidamento del supporto logistico alle attività del magazzino farmaceutico ed economale, sottoscritto in data 19 dicembre 2017 (rep. n. 239) tra la Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria Leader Service,
e per il subentro del RTI Plurima-Nicolaus nel predetto contratto alle condizioni risultanti dalla propria offerta tecnica ed economica.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari e della Leader Service Società Cooperativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 il consigliere G A e uditi per le parti i difensori, avv. N P, su delega dell'avv. P P, avv. F P, avv. F I, avv. F P B e avv. S N;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A.