TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-01-09, n. 202300271
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00271/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14632/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14632 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tommaso Adanti, Adorisio Stefano, Agnello Gianmarco, Agosta Marcello, Agresta Mariarita, Aguglia Carla, Albani Bruno, Amato Marta, Ambrosio Anna, Andriani Simona, Angelino Matteo, Annunziata Dalila, Anselmi Maria Stella, Apicella Carmen, Arleo Federica, Aronne Stefania, Arrighi Ginevra, A A, Attisano Anna Maria, Audino Alessandro, Auriemma Donato Pio, Balducci Francesca, Balestrieri Marianna, Baraldi Niccolò, Barberi Paolo, Barillaro Alessio, Barranco Giuseppe, Bartolozzi Silvio, Basurto Maria Ludovica, Bellotti Gaetano, Beneggi Ivan, Benina Michele, Berardi Benedetta, Beretta Sara, Bertini Ester, Berto Maria Luisa, Berzacola Chiara, Besutti Sofia, Biasi Enrico Alberto, Bignardi Francesca, Bisignano Irene, Biuso Joel, Blasi Maria Chiara, Bocchese Andrea, Boccieri Claudia, Boffa Antonio, Bolzoni Ludovica, Boncompagni Camilla, Boreggio Elena, Borelli Francesco, Botrugno Mauro, Bottone Stefano, Burattini Ludovica, Calafiore Alessandro, Calogero Andrea, Caminiti Ilaria, Campanella Federica, Canino Francesca Teresa, Canora Giovanni, Capasso Elena, Capone Chiara, Capozzella Benedetta, Carbini Chiara, Carbone Teresa, Carè Francesco Maria, Carraretto Elisa, Carta Antonella, Caruso Vincenzo, Casalini Simone Daniele, Caudana Filippo, Cavaliere Luca, Cavalieri Silvia, Cavalli Stefano, Cazzato Enrico, Cecere Gelsomina, Cecere Lidia, Celano Giorgia, Chakroun Yasmine Ben Sami, Chianca Sabrina, Chiezzi Benedetta, Chirulli Stefania, Ciambriello Giuseppe, Ciaraldi Edoardo, Cincis Francesca, Ciniero Maria, Cipolla Eliana, Cirillo Daniele, Coccioli Virginia, Cocorullo Mario, Colombaroli Sara, Colombino Dario, Conserva Martina, Contessa Sofia, Conti Cristina Luisa, Cortellessa Francesco, Cortesi Alessandro, Cosco Francesca, Cosentino Flavia, Costanza Agnese Maria, Cotugno Giorgio, Crapanzano Giuseppe, Cremona Maria Silvia, Crispino Crescenzo, Critelli Giovanni, Crovella Simone, Cusanno Antonio Gaetano, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Domenico Chelini, 5;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, Università degli Studi di Chieti Gabriele D'Annunzio, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di L'Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano S. Cuore, Università degli Studi di Milano Humanitas (Lingua Inglese), Università degli Studi di Napoli Federico Ii, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma La Sapienza Policlinico, Università degli Studi di Roma La Sapienza Polo Pontino, Università degli Studi di Roma La Sapienza S.Andrea, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Roma Campus Bio Medico, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Torino Sede Orbassano, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Varese Insubria, Università degli Studi di Vercelli Avogadro, Università degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Milano Vita e Salute S.Raffaele, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Andrea Bifulco, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Perugia, non costituiti in giudizio;
Università degli Studi di Padova, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin, Marika Sala, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo del giudizio:
- del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2016/2017;
- della graduatoria unica nazionale, ancora in corso di definizione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- della graduatoria unica pubblicata in data 4 OTTOBRE 2016 ed i successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- dei decreti-bandi, emanati dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con il quale è stato istituito il numero programmato, per l'anno accademico 2016/2017, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio dl amministrazione dell'Ateneo de quo , C.U.N.),
- del Decreto Interministeriale 25 luglio 2016 n. 592 (Programmazione dei posti per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2016/2017), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati,
- del Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale 26 luglio 2016 n. 598 (Programmazione posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2016/2017), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- del Decreto Ministeriale 30 giugno 2016 n. 546 (Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo ad accesso programmato a.a. 16/17), nonché, ove occorra, di
tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- del decreto ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale, ex art. 2 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2012 n. 196, è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea m medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso l'ateneo indicato in epigrafe, nonché, ove occorra, dl tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti.
con contestuale domanda di risarcimento dei danni.
Con il ricorso per motivi aggiunti, proposto dai soli signori A T e A A
- del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Università degli Studi di Bari e di Università degli Studi di Bologna e di Università degli Studi di Brescia e di Università degli Studi di Cagliari e di Università degli Studi di Catania e di Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro e di Università degli Studi di Chieti Gabriele D'Annunzio e di Università degli Studi del Molise e di Università degli Studi di Ferrara e di Università degli Studi di Firenze e di Università degli Studi di Foggia e di Università degli Studi di Genova e di Università degli Studi di L'Aquila e di Università degli Studi di Messina e di Università degli Studi di Milano e di Università degli Studi di Milano Bicocca e di Università degli Studi di Milano S. Cuore e di Università degli Studi di Milano Vita e Salute S.Raffaele e di Università degli Studi di Milano Humanitas (Lingua Inglese) e di Università degli Studi di Napoli Federico Ii e di Seconda Università degli Studi di Napoli e di Università degli Studi di Padova e di Università degli Studi di Palermo e di Università degli Studi di Parma e di Università degli Studi di Pavia e di Università degli Studi di Pisa e di Università degli Studi di Politecnica delle Marche e di Università degli Studi di Roma La Sapienza Policlinico e di Università degli Studi di Roma La Sapienza Polo Pontino e di Università degli Studi di Roma La Sapienza S.Andrea e di Università degli Studi di Roma Tor Vergata e di Università degli Studi di Roma Campus Bio Medico e di Università degli Studi di Salerno e di Università degli Studi di Sassari e di Università degli Studi di Siena e di Università degli Studi di Torino e di Università degli Studi di Torino Sede Orbassano e di Università degli Studi di Trieste e di Università degli Studi di Udine e di Università degli Studi di Varese Insubria e di Università degli Studi di Vercelli Avogadro e di Università degli Studi di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 19 dicembre 2016, i candidati indicati in epigrafe hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2017/2017, previa declaratoria del loro diritto ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti.
A sostegno della propria domanda, hanno articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
- Il Ministero avrebbe determinato il numero complessivo dei posti a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli atenei anche sulla base della rilevazione relativa al fabbisogno professionale del bacino territoriale in carenza di adeguata istruttoria;
- illegittimità dei provvedimenti impugnati per non aver il Ministero previsto la assegnazione di tutti i posti disponibili e stabiliti dal decreto ministeriale;
- violazione della segretezza dei quiz e la diffusione di informazioni a studenti di altre sedi, in quanto il sistema previsto, in particolare, dall'art 9 del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2003, si sarebbe dimostrato non in grado di assicurare quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione;
- la previsione di una graduatoria unica nazionale dei soggetti che hanno sostenuto le selezioni per l'ammissione ai corsi universitari in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria estrometterebbe totalmente i singoli atenei dalla scelta dei candidati da ammettere, non assumendo gli atenei alcuna competenza in merito, né alla formazione della suddetta graduatoria, né all'ammissione dei singoli studenti;
- la modifica delle procedure selettive sarebbe dovuta avvenire attraverso una norma di legge, risultando la materia de quo coperta da riserva di legge, secondo quanto disposto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione;
- il nuovo sistema adottato sottrarrebbe allo studente la scelta della sede universitaria e del corso di laurea da frequentare, rimettendola a fattori non direttamente imputabili ad esso od all'esito della prova svolta;
- la determinazione dei posti sarebbe illegittima in quanto effettuata in carenza di istruttoria;
- illegittimità di talune domande che si presenterebbero ambigue;
- non sarebbero chiari i criteri applicati e le modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, con lesione del principio di conoscibilità dell’azione amministrativa.
Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli studi di Milano e l’Università degli studi di Padova, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso de quo per essere stato promosso in forma collettiva, la tardività dello stesso, la carenza di interesse di taluni ricorrenti, l’omessa notifica ad almeno un vincitore, la contraddittorietà delle domande rispetto ai vizi censurati.
Nel merito, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del TAR del 27 gennaio 2017 n. 454 del 2017 è stata respinta l’istanza cautelare con la seguente motivazione:
“ Considerato che, al primo e sommario esame, il ricorso proposto non appare suscettibile di prognosi di esito favorevole, atteso che:
1. le censure di cui ai motivi sub I, II, V e VII - a vario titolo attinenti alla determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale e presso ciascuna Università – concernono scelte fondamentali a carattere organizzativo e programmatico riservate all’Amministrazione difficilmente sindacabili sul piano della legittimità e che, in ogni caso, non appaiono in contrasto con puntuali disposizione di legge;
2. sono generiche e non riferibili a contesti e situazioni specifiche e provate le critiche afferenti alle presunte irregolarità nello svolgimento delle prove selettive (motivo III);
3. la presunta lesione delle competenze proprie delle Università in materia di ammissione degli studenti ai rispettivi corsi di laurea (motivo IV) costituisce mera conseguenza della scelta, a suo tempo compiuta dal Legislatore, di introdurre il numero chiuso per l’accesso a determinati corsi di laurea;
4. la censura sub VI relativa al disagio per coloro che per ragioni economiche non possono indicare tutte le sedi disponibili in Italia (ma solo quelle prossime) risulta essere una conseguenza della concorsualità della procedura che per definizione favorisce, nella scelta, i candidati rivelatisi più meritevoli;
Considerato che le censure relative al quesito n. 16 (annullato dal MIUR) non appaiono conferenti in quanto il quesito è da ritenere errato nella sua formulazione e come tale è stato neutralizzato dall’Amministrazione in modo eguale per tutti i concorrenti;
Considerato altresì che le censure addotte avverso i singoli quesiti non appaiono muniti del necessario “fumus boni juris” ai fini della concessione della misura cautelare, in considerazione del fatto che i quesiti sono stati somministrati in modo identico a tutti i partecipanti e che non appare rilevare in modo decisivo il dato (casuale fino a prova contraria, trattandosi in molti casi di esercizi di logica) della presenza di quesiti simili in testi di preparazione all’esame comunemente in commercio;
Considerata altresì l’opinabilità di quanto sostenuto in merito alla correttezza logica delle risposte alternative ugualmente possibili in relazione ad un medesimo quesito;
Considerato, in ultima analisi, che con i vizi dedotti si contesta la procedura nel suo complesso e che appare contraddittorio pretendere l’ammissione con riserva alle graduatorie nazionali e ai corsi di laurea in oggetto nel momento in cui si contesta la stessa legittimità delle prove selettive nel loro complesso, con censure che, ove accolte, determinerebbero il travolgimento dell’intera procedura in oggetto;
Considerato che tutti i ricorrenti sono in possesso di punteggi ben lontani dal superamento della “prova di resistenza” e cioè del limite minimo necessario al superamento della prova di ammissione per cui è causa;
Considerato che l’orientamento favorevole finora seguito dalla Sezione in tema di ricorsi avverso esclusioni si è sempre riferito a situazioni in cui (diversamente dalla presente) veniva positivamente fornita dai ricorrenti la prova (non raggiunta nella specie) di avere conseguito un punteggio utile all’ammissione al corso di laurea, con esclusione poi intervenuta per mero vizio formale (omessa sottoscrizione della scheda anagrafica) ”.
La predetta ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato con propria ordinanza n. 2149 del 19 maggio 2017, “ Rilevato che pima facie il ricorso, in relazione alla genericità delle censure, non pare presentare consistenti elementi di fumus boni iuris ”.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16 febbraio 2017, i soli sig.ri A T e A A hanno impugnato, altresì, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse.
Alla pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Ritiene il Collegio di poter soprassedere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari, attesa l’infondatezza nel merito dei ricorsi in esame.
3. Si procede con lo scrutinio del ricorso introduttivo del giudizio, che non può essere accolto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
4. Il Collegio osserva in via preliminare che il proposto gravame si inserisce in un ampio e ricorrente contenzioso, che segue annualmente le prove di selezione per l'accesso alla facoltà di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, con censure più volte reiterate e già oggetto di plurime decisioni di questo Tribunale con riferimento alle diverse tornate concorsuali (cfr. ex multis sentenze: 5 ottobre 2017, n. 10065, 9 ottobre 2017, nn. 10129 e 10130;2 novembre 2017, nn. 10925, 10950 e 10962;2 ottobre 2018, n. 9698;11 febbraio 2019, n. 1789;3 luglio 2019, n. 8706;11 ottobre 2019, n. 11799;3 marzo 2020, n. 2768;20 aprile 2020, n. 4039 e n. 4040;7 novembre 2022 n. 14437), potendo quindi ricorrere, in assenza di nuovi spunti valutativi, ad una motivazione espressa in forma semplificata, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm., che dimostra l'infondatezza delle censure in esame corrispondenti a motivi già trattati e respinti dalla Sezione, anche con riguardo alla specifica tornata concorsuale per cui è causa (cfr. ex multis sent. 18 marzo 2020, n. 3384 e 9 ottobre 2017, n. 10129, nonché da ultimo sent. 28 marzo 2022, n. 3503).
Si richiamano, pertanto, i pertinenti contenuti dei pronunciamenti intervenuti relativamente alla medesima annualità 2016/2017 nel trattare i singoli motivi di gravame attesa la ricorrenza di precedenti specifici da cui non si ravvisino nel caso di specie ragioni per discostarsi.
5. Muovendo dall'esame dei motivi di gravame di cui ai numeri I, II, V e VII - a vario titolo attinenti alla determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale e presso ciascuna Università - il Collegio intende richiamare il pertinente contenuto della precedente sentenza resa dalla Sezione n. 10129/2017, sopra citata, nel cui contesto è stato affermato che l'istruttoria svolta (con specifico riguardo all'anno accademico in questione) rientra in un'attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all'Amministrazione ampi poteri discrezionali, non sindacabili per mera e indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, oltre che in considerazione del già illustrato carattere secondario e comunque non illegittimo del criterio, rapportato alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro, a livello nazionale, delle professionalità in questione (cfr. anche, al riguardo, la sentenza CEDU del 2 aprile 2013, ivi menzionata).
Trattasi, dunque, di scelte fondamentali a carattere organizzativo e programmatico riservate all’Amministrazione difficilmente sindacabili sul piano della legittimità e che, in ogni caso, non appaiono in contrasto con puntuali disposizione di legge.
Con particolare riferimento alla censura riferita alla mancata redistribuzione dei posti vacanti riservati ai candidati extracomunitari residenti all'estero, ritiene il Collegio non fondata la pretesa attribuzione, prospettata in ricorso, dei suddetti posti vacanti direttamente a parte ricorrente, attesa l'efficacia erga omnes dell'annullamento di atti amministrativi inscindibili, come quelli a carattere generale o a contenuto normativo (sul punto, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 14 settembre 2018 n. 9335, nonché la pronuncia ivi richiamata Cons. St., sez. IV, sent. 4 aprile 2018, n. 2097), al quale consegue l'obbligo di scorrimento della graduatoria nazionale secondo l'ordine di collocazione dei concorrenti sulla base del punteggio riportato, fino alla integrale copertura dei posti disponibili relativamente al suddetto contingente riservato ai candidati extracomunitari residenti all'estero limitatamente ai posti da questi ultimi candidati non occupati (in tal senso, cfr. ex multis la citata sentenza n. 11314/2017).
Né i ricorrenti hanno fornito la “ prova di resistenza ” relativa alla sussistenza di effettive e concrete “ chances ” di accedere in via definitiva al corso di laurea presso le sedi optate, ovvero in subordine, presso altra sede universitaria tra quelle indicate in ordine di preferenza nella domanda di partecipazione a suo tempo presentata.
Ancora, in relazione alla dedotta errata determinazione del contingente di posti disponibili per l’anno accademico in considerazione, possono senz'altro richiamarsi le ragioni poste a fondamento della reiezione della censura di analogo tenore nell'ambito del medesimo pronunciamento della Sezione sopra menzionato (sent. n. 3384/2020, che sul punto rinvia alla precedente sentenza 26 aprile 2018, n. 4626), atteso che i rilievi critici mossi al riguardo, di carattere tecnico, vengono a collocarsi nell'area dell'opinabile, senza che siano provati travalicamenti nell'ambito dell'irragionevole e dell'illogico quali uniche ipotesi suscettibili di fondare un sindacato giudiziale di tipo caducatorio su atti espressivi di discrezionalità tecnica che, diversamente, integrerebbe inammissibile sconfinamento nelle valutazioni di merito tecnico, riservate all'Amministrazione.
In particolare, la predetta sentenza n. 3384/2020 ha ritenuto che:
“- nel decreto interministeriale del 25 luglio 2016 con cui veniva individuato il numero (“chiuso”) di posti disponibili nei corsi di laurea di che trattasi (9.224), oltre ad essere richiamato l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 9 giugno 2016, veniva riportato anche il riferimento al parere espresso dall’ANVUR (nella seduta del 13 luglio 2016);
- in quella sede, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha rilevato che, nell’ambito delle professioni sanitarie, sussiste un disallineamento (definito “preoccupante”) tra le diverse professioni in quanto, in alcune di esse (nella laurea in infermieristica ed anche nelle lauree per tecnico audioprotesista, assistente sanitario, tecnico audiometrista, podologo e terapista occupazionale), l’offerta formativa è risultata essere “decisamente inferiore” ai fabbisogni;
- sempre l’ANVUR evidenzia, poi, che, negli Atenei, rispetto ai reali fabbisogni, sussiste un esubero dell’offerta formativa con riferimento ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria (e veterinaria);
- in questo quadro, l’Agenzia Nazionale ha auspicato una revisione delle politiche di investimento da parte degli Atenei nonché una riflessione da parte del Ministero resistente per ricercare prassi virtuose che riescano a far incrementare il numero di iscritti nelle professioni sanitarie “meno note” di quelle in cui è stato previsto il c.d. “numero chiuso”;
- ora, anche alla luce di tali indicazioni, richiamate nelle premesse del decreto interministeriale del 25 luglio 2016, assume ancora maggiore valenza l’affermazione contenuta nella sentenza della Sezione n. 10129/2017 laddove si sostiene che la valutazione discrezionale effettuata nel caso di specie dalle Amministrazioni resistenti non risulta sindacabile, essendo stata ampiamente esercitata nei limiti previsti dal potere ad esse attribuito nonché dalla legge che, come noto, prevede che la programmazione dei posti disponibili si deve basare, non solo sulla valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, ma anche sul “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (cfr art. 3 della legge n. 264 del 1999).
Peraltro, come già osservato dalla sentenza 10129/2017 con riguardo all’istruttoria ministeriale svolta al fine, “tale istruttoria – complessa e articolata, con costituzione di un apposito tavolo tecnico e in accordo con la Conferenza per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome – rientra (…) in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, non sindacabili per mera e indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, che emergerebbe anche a seguito delle migliaia di immatricolazioni con riserva, ottenute in via giudiziale in anni precedenti. Quanto sopra, in assenza di qualsiasi reale riscontro, in merito alle difficoltà organizzative affrontate, in tale contesto, dagli Atenei e ai livelli di formazione conseguenti. E’ già stato in precedenza illustrato, inoltre, il carattere secondario e comunque non illegittimo del criterio, rapportato alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro, a livello nazionale, delle professionalità in questione (cfr. anche, al riguardo, la citata sentenza CEDU del 2 aprile 2013)”.
Deve infine osservarsi che, in realtà, i diversi protagonisti istituzionali pubblici chiamati “ex lege” a concorrere, con i rispettivi “pareri” e le rispettive posizioni, nella determinazione annuale del numero chiuso, hanno in effetti partecipato attivamente alla relativa procedura, atteso che il Ministero della Salute ha effettuato le rilevazioni e le statistiche di sua competenza per la definizione dei fabbisogni del SSN (vedi i numerosi allegati al doc. 2 ric.);è stato aperto un apposito Tavolo tecnico;si è pervenuti ad accordo all’interno della Conferenza tra Stato e Regioni e province autonome;tutte le università coinvolte hanno dichiarato la rispettiva offerta normativa ed il numero di studenti ai quali avrebbero potuto assicurare servizi adeguati. Non va, infine, dimenticato che quelli impugnati dal ricorrente con il primo motivo sono atti a carattere programmatorio e di natura generale (qualificazione che vale anche per le delibere di determinazione del numero di posti resi disponibili, assunte dai singoli Atenei) ai quali, pertanto, si applica la deroga di al dovere generale di motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge n. 241 del 1990 secondo cui “2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale”. ”.
Per tutte le ragioni appena esposte, le predette censure devono essere respinte.
6. In relazione al motivo n. III (violazione della segretezza dei quiz e la diffusione di informazioni a studenti di altre sedi) il Collegio intende richiamare il pertinente contenuto della precedente sentenza n. 10129/2017, sopra citata.
Nello specifico, rifacendosi alle argomentazioni sul punto ivi illustrate si evidenzia: i) da un lato, che il principio di anonimato richiede peculiare valutazione quando, come nel caso di specie, la correzione avvenga automaticamente, tramite lettore ottico, mentre effettive manipolazioni, o altre segnalate forme di frode nello svolgimento delle prove in alcune sedi richiedono accertamenti di natura penale, senza che al momento emergano fattori di pregiudizialità al riguardo e con conseguenze comunque autonome, ove in qualsiasi momento fossero accertati reati, fonte di nullità totale o parziale delle prove svolte;ii) dall'altro, che alla luce della prospettazione in ricorso non emerge comunque con sufficiente certezza che in concreto si siano verificati fatti di manipolazione o sostituzione degli elaborati, né altri indebiti aiuti esterni ai candidati.
Inoltre, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 454/2017 confermata in sede di appello, le censure mosse sul punto dai ricorrenti sono generiche e non riferibili a contesti e situazioni specifiche e provate le critiche afferenti alle presunte irregolarità nello svolgimento delle prove selettive.
Dunque anche questa censura non è condivisibile.
7. In ordine al motivo n. IV (previsione di una graduatoria unica nazionale dei soggetti che hanno sostenuto le selezioni che estrometterebbe da ogni decisione sul punto gli atenei), si ribadisce che la presunta lesione delle competenze proprie delle Università in materia di ammissione degli studenti ai rispettivi corsi di laurea “ costituisce mera conseguenza della scelta, a suo tempo compiuta dal Legislatore, di introdurre il numero chiuso per l’accesso a determinati corsi di laurea ” (ord. Caut 454/2017 confermata dal C. di St. in sede di appello).
Pertanto la doglianza non è condivisibile.
8. Del pari, la censura n. VI (il nuovo sistema adottato sottrarrebbe allo studente la scelta della sede universitaria e del corso di laurea da frequentare, rimettendola a fattori non direttamente imputabili ad esso od all'esito della prova svolta), è manifestamente infondata, atteso che il disagio per coloro che per ragioni economiche non possono indicare tutte le sedi disponibili in Italia (ma solo quelle prossime) risulta essere una conseguenza della concorsualità della procedura che per definizione favorisce, nella scelta, i candidati rivelatisi più meritevoli.
9. In ordine alle censure di cui ai motivi VIII e IX, il Collegio intende rinviare al pertinente contenuto della precedente sentenza della Sezione n. 3384/2020 sopra citata, evidenziando in particolare che la pretesa rettifica del punteggio conseguito - diretta ad ottenere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (nella specifica misura prospettata) in corrispondenza delle domande asseritamente non originali alle quali parte ricorrente non ha risposto ovvero ha risposto in modo erroneo - non appare suscettibile di accoglimento, in quanto fondata su dati meramente ipotetici e non dimostrati (quali, da un lato, la non utilizzazione da parte della ricorrente dei manuali editi da soggetti privati per la preparazione ai test nei quali sarebbero contenuti quesiti corrispondenti a quelli somministrati, dall'altro la circostanza che la ricorrente, in caso di diversa formulazione dei dedotti quesiti, avrebbe certamente risposto in modo esatto).
Inoltre, le critiche di natura tecnica svolte al riguardo si collocano nell’area dell’opinabile, senza che siano provati travalicamenti nell’ambito dell’irragionevole e dell’illogico i quali sono i soli che possono porsi a fondamento di un sindacato giurisdizionale di tipo caducatorio che, diversamente, integrerebbe inammissibile sconfinamento nelle valutazioni di merito tecnico, riservate all’Amministrazione.
Peraltro, i quesiti sono stati somministrati in modo identico a tutti i partecipanti e che non appare rilevare in modo decisivo il dato (casuale fino a prova contraria, trattandosi in molti casi di esercizi di logica) della presenza di quesiti simili in testi di preparazione all’esame comunemente in commercio.
Con particolare riferimento al quesito n. 16, deve essere ribadito che esso è stato annullato dal MIUR quindi neutralizzato dall’Amministrazione in modo eguale per tutti i concorrenti.
Conseguentemente anche detti motivi non sono condivisibili.
10. Per tutte le ragioni su esposte, il ricorso introduttivo è infondato e va pertanto respinto.
11. Si procede con lo scrutinio dei motivi aggiunti, presentati dai soli ricorrenti A T e A A - con i quali viene chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per mancata conferma dell’interesse – anch’essi infondati come da orientamento giurisprudenziale pacifico sul punto.
Invero, i giudici di Palazzo Spada, chiamati a pronunciarsi sulla specifica questione, hanno rilevato che: “ Il decreto ministeriale n. 337 del 2018, Allegato II punto 10, lettera d), statuisce quanto segue: ‘Entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse’. Il predetto meccanismo della conferma di interesse alla immatricolazione con cadenza settimanale, a pena di decadenza, come più volte ritenuto dal Consiglio di Stato (sia pure in sede cautelare), non appare né sproporzionato, né irragionevole (cfr. ordinanze nn. 2946/2021, 5142/2019, 423/2019, 3672/2018 e 3307/2017), in quanto finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento. La decadenza dalla graduatoria di merito comporta l’impossibilità di aspirare ad alcun posto utile, sia in graduatoria nazionale, sia nell’assegnazione dei posti extra UE rimasti vacanti ” (da ultimo C. di St. n. 881/2022).
Ancora, hanno specificato che: “ l’onere di verifica settimanale dello stato della graduatoria è previsto originariamente dalla lex specialis e costituisce un adempimento semplice e ben poco impegnativo che corrisponde a un interesse pubblico connesso ai principi di trasparenza, efficienza, pubblicità ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di provvedere in termini rapidi e certi (anche nell’interesse di tutti i partecipanti alla selezione) agli aggiornamenti della graduatoria nazionale degli ammessi. Pertanto, in assenza di tale meccanismo l’amministrazione si verrebbe a trovare in una condizione di grave incertezza e nell’impossibilità pratica di poter dare un assetto certo agli scorrimenti periodicamente disposti. Da tali considerazioni, suscettibili di essere estese anche alle doglianze mosse con la censura in esame, discende la legittimità della previsione contestata dalla parte ricorrente nel presente giudizio e, quindi, anche sotto tale profilo il ricorso per motivi aggiunti non merita accoglimento ” (cfr. C. di St. n. 14465/2022).
Ritiene pertanto il Collegio che il principio espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sia pianamente applicabile anche alla fattispecie in esame ed i motivi aggiunti non possano essere accolti.
12. Per le ragioni esposte, il ricorso come integrato dall'atto di motivi aggiunti è infondato e va pertanto respinto.
13. Si ravvisano giusti motivi, anche in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.