TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2016-01-12, n. 201600021

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2016-01-12, n. 201600021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201600021
Data del deposito : 12 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00529/2015 REG.RIC.

N. 00021/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00529/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 529 del 2015, proposto da:
E G, rappresentato e difeso dall'avv. B A, con domicilio eletto in Napoli, corso Vittorio Emanuele, n. 115;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avv. F M F, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, E C, B C, A C, A I F, G P, A P, B R, G R, domiciliata presso la sede in Napoli, piazza Municipio;

nei confronti di

G G, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Correra, con domicilio eletto in Napoli, largo Ferrandina, n. 1;

e con l'intervento di

ad opponendum:
G G e A A G, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Palmieri e Vincenzo Palmieri, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, Calata Trinità Maggiore, n. 4;

per l'annullamento

della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 140/C del 10.6.2014 di rigetto del permesso di costruire in sanatoria e contestuale ordine di demolizione di opere consistenti nella realizzazione di un corpo di fabbrica per civile abitazione di n. 2 piani fuori terra e di un box in muratura (pratica n. 13815/95), nonché della costruzione di un locale di sgombro (pratica n. 13625/95);

di ogni altro atto connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e dei germani G;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di Napoli, con disposizione dirigenziale n. 140/C del 10.6.2014, ha rigettato l’istanza di sanatoria, ex lege n. 724/1994, presentata da parte ricorrente in data 28.1.1995, relativa ad un corpo di fabbrica per civile abitazione di n. 2 piani fuori terra e di un box in muratura (pratica n. 13815/95), nonché della costruzione di un locale di sgombro (pratica n. 13625/95), in Napoli, Via Petrarca, n.135-135, ordinando alla parte ricorrente la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi ex art 31 del D.P.R. n. 380/2001.

Parte ricorrente, con ricorso notificato via pec all’amministrazione comunale, ha impugnato la suindicata disposizione dirigenziale, nonché ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:

- il dissenso espresso da G G in qualità di comproprietario non avrebbe alcuna efficacia giuridica, poiché i copri di fabbrica in questione sarebbe stati usucapiti dalla ricorrente, questione per cui pende un contenzioso civile;

- il diniego sarebbe stato emesso con riferimento alla sola sussistenza di un vincolo paesistico-ambientale (istituito con D.M. 24.1.1953), senza considerare che il suddetto vincolo era di inedificabilità relativa e non assoluta ed avrebbe consentito, quindi, il rilascio del condono edilizio, tenuto conto della preesistenza delle opere rispetto al d.m. di imposizione del vincolo;

- la decisione sarebbe palesemente ingiusta perché avvenuta ad anni di distanza ed in contraddizione con il formarsi del silenzio-assenso sull’istanza di sanatoria;

- fa valere inoltre il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione e l’eccesso di potere, per aver omesso il Comune di valutare e motivare gli aspetti di compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici e l’incidenza delle medesime opere sui beni tutelati dal vincolo paesaggistico, in spregio alle osservazioni presentate dal ricorrente a seguito della comunicazione di preavviso dei motivi di rigetto e con deviazione del fine proprio del provvedimento adottato.

Si sono costituivi il Comune intimato ed il controinteressato G G, che insistono per la reiezione dell’impugnazione. Si sono poi costituiti, con intervento ad opponendum , gli altri due germani G ed A A G, che chiedono la reiezione del ricorso.

In sede cautelare il Consiglio di Stato (con ordinanza n. 2699/2015 di riforma dell’ord. n. 436 del 2015 del Tar Napoli), ha accolto l’istanza cautelare sospendendo il provvedimento gravato.

A seguito del rinvio del 21 ottobre 2015, previa sostituzione del difensore della ricorrente, all’udienza pubblica del 4 novembre 2015 la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso principale si rivela infondato.

1.1. In via preliminare deve rilevarsi l’ammissibilità della notifica del ricorso, effettuata ex lege 53/1994, a mezzo PEC: il Collegio, pur consapevole dei recenti contrasti giurisprudenziali in materia di notificazione a mezzo p.e.c. nel processo amministrativo, ritiene che la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti a mezzo pec sussiste già da tempo e prescinde dall'introduzione e piena attuazione del processo telematico, fondandosi tale facoltà su autonome e specifiche disposizioni di legge quali l'art. 3 della Legge n. 53 del 1994 (come modificato dalla legge n. 263 / 2005), l'art. 25 Legge n. 183 del 2011 e, quindi, sul D.L. n. 179 del 2012, che ha introdotto un apposito articolo (il 3-bis) nel corpo della Legge n. 53 del 1994, che consente all'avvocato la notifica a mezzo pec avvalendosi del registro cronologico disciplinato dalla stessa Legge n. 53.

L’ammissibilità di tale forma di notificazione è stata affermata pure dal Giudice d’appello, che -citando anche pronunzie di primo grado- ha affermato: “Nel processo amministrativo telematico (PAT) –contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. – è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile (C.d.S., Sez. VI, 28 maggio 2015 n. 2682).

1.2. L’eccezione di prescrizione del diritto del proprietario ad opporsi al procedimento di condono, in disparte il profilo di inammissibilità perche sollevata solo in sede di memorie, non coglie nel segno.

Ed invero la possibilità del comproprietario di opposizione all’istanza di condono edilizio di un bene indiviso rientra nel novero delle facoltà insite nel diritto di proprietà, di cui segue il regime di imprescrittibilità.

2. Ciò precisato, occorre allora verificare l’incidenza sul procedimento di sanatoria in esame del dissenso espresso da G G.

2.1. In punto di diritto è noto che ai fini del rilascio del permesso di costruire, anche in sanatoria, l'amministrazione è onerata del solo accertamento della sussistenza del titolo astrattamente idoneo da parte del richiedente alla disponibilità dell'area oggetto dell'intervento edilizio e, nel verificare l'esistenza in capo al richiedente di un idoneo titolo di godimento sull'immobile, non si assume il compito di risolvere eventuali conflitti di interesse tra le parti private in ordine all'assetto proprietario, ma accerta soltanto il requisito della legittimazione soggettiva di colui che richiede il permesso (Cons. Stato Sez. IV, 06-03-2012, n. 1270).

Ed invero il Comune ha l'obbligo di verificare il rispetto da parte dell'istante dei limiti privatistici solo a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti, o immediatamente conoscibili, o non contestati, di modo che il controllo da parte dell'ente locale si traduca in una semplice presa d'atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un'accurata e approfondita disanima dei rapporti civilistici (Cons. Stato Sez. VI, 28-09-2012, n. 5128;
Cons. Stato Sez. VI, 20-12-2011, n. 6731;
Sez. VI, 04-09-2012, n. 4676;
Cons. Stato Sez. IV, 04-05-2010, n. 2546).

2.2. Giova precisare, più in dettaglio, che se l'amministrazione normalmente non è tenuta a svolgere indagini particolari in presenza di una richiesta edificatoria presentata da un comproprietario, qualora invece uno o più comproprietari si attivino per denunciare il proprio dissenso rispetto al rilascio del titolo edificatorio, il Comune dovrà verificare se, a base dell'istanza edificatoria, sia riconoscibile l'effettiva sussistenza della disponibilità del bene oggetto dell'intervento edificatorio (Cons. Stato Sez. VI, 20-12-2011, n. 6731;
Cons. Stato Sez. V, 08-11-2011, n. 5894), che evidenzia la possibile rilevanza in fase autorizzatoria dei limiti posti da diritti di terzi.

Deve altresì, rilevarsi che se da un lato il dato normativo stabilisce che "alla richiesta di sanatoria e agli adempimenti relativi possono provvedere non solo i soggetti indicati dall'art. 11 comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, cioè i soggetti legittimati a chiedere il permesso di costruire ma anche, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima", è pur vero che questa previsione normativa deve essere interpretata e applicata in modo ragionevole, evitando di farla diventare strumento di possibili abusi, come nel caso in esame, ove a fronte del fatto che non risulta accertata alcuna volontà conforme degli altri comproprietari del manufatto indiviso (essendo anzi documentato il loro dissenso), l'accoglimento dell'istanza di sanatoria è suscettibile di procurare un danno grave per i medesimi comproprietari.

Sul punto è significativa la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha precisato che “alla richiesta di sanatoria e agli adempimenti relativi possono provvedere non solo i soggetti indicati dall'art. 11 comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, cioè i soggetti legittimati a chiedere il permesso di costruire ma anche, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima, ma a condizione che sia acquisito in modo univoco il consenso comunque manifestato dal proprietario;
di conseguenza è inammissibile la sanatoria ove l'abuso sia stato realizzato dal singolo condomino su aree comuni, in assenza di ogni elemento di prova circa il consenso degli altri comproprietari” (Consiglio di Stato sez.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi