TAR Palermo, sez. III, sentenza 2013-07-19, n. 201301512
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N. 01512/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04231/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4231 del 1996, proposto da U A P, rappresentato e difeso dall'Avv. V C, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Luigi Pirandello, n. 2;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avv. B R, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Palermo, piazza Marina n.39;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 3991 del 12 luglio 1996 di diniego del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per l’appartamento sito in Palermo, via XII gennaio n. 16, piano 3, interno sinistro, iscritto al NCEU di Palemro al foglio n. 122, particella n. 54, sub 8;
- del verbale di sopralluogo del giorno 11.4.1996;
- dell’ordinanza sindacale n. 758 del 24.4.1996.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. Giuseppe La Greca;
Udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 2013 l’Avv. V. Candia per la parte ricorrente;nessuno presente per il Comune di Palermo;
Considerato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato i provvedimenti nella stessa epigrafe indicati, inerenti al diniego degli atti di assenso alla realizzazione di opere edilizie nell’appartamento di sua proprietà l’appartamento sito in Palermo, via XII gennaio n. 16, piano 3, interno sinistro, iscritto al NCEU di Palermo al foglio n. 122, particella n. 54, sub 8;
- che nel corso dell’odierna udienza pubblica il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato, come da verbale, la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite avuto riguardo al complessivo esito della controversia;