TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-08-01, n. 202312956
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 12956/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03371/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3371 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. I Bis, 30 agosto 2022, n. -OMISSIS-, resa nel giudizio iscritto al ruolo generale n. -OMISSIS- del 2022, passata in giudicato;
nonché avverso e per l’annullamento, per quanto possa occorrere, ove ritenuto autonomamente impugnabile con l’ordinaria azione di annullamento, previa conversione del rito dell’ottemperanza nel rito ordinario di cui all’articolo 32, comma 2, secondo periodo, cod. proc. amm.: (a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 16 dicembre 2022, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla prima rafferma biennale del ricorrente con decorrenza amministrativa postergata a quella giuridica; (b) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
con espressa condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione al ricorrente degli stipendi non percepiti da gennaio 2021 a dicembre 2022, ovvero, in subordine, da novembre 2021 a dicembre 2022, oltre tredicesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visto l’articolo 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, caporal maggiore dell’Esercito, reclutato quale volontario in ferma prefissata quadriennale dal 30 dicembre 2016, ha presentato domanda di ammissione alla prima rafferma biennale.
La Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, con nota del 12 novembre 2020, ha rigettato la domanda, per mancanza del requisito consistente nel “ non avere riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi ”; requisito richiesto dall’articolo 954, comma 3- bis , del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall’articolo 3, comma 1, lett. d) , del decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015. In particolare, il diniego della rafferma è dipeso dalla circostanza che nei confronti del sig. -OMISSIS- risultava emesso il 26 agosto 2019 un decreto di citazione a giudizio per delitto non colposo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di-OMISSIS-
Il procedimento penale a carico del ricorrente è stato successivamente definito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. -OMISSIS- del 2021, di assoluzione con formula piena (“ perché il fatto non sussiste ”); sentenza divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2021.
Il sig. -OMISSIS- ha quindi presentato nel novembre 2021 un’istanza di riammissione, ai sensi dell’articolo 704, comma 1- bis , cod. ord. mil.
La Direzione generale per il personale militare ha, tuttavia, rigettato l’istanza, con provvedimento del 7 febbraio 2022, ritenendo riferibile il predetto comma 1- bis dell’articolo 704 cod. ord. mil. alle sole procedure di immissione dei volontari in servizio permanente, e non anche all’ammissione alla rafferma.
Con ricorso iscritto al ruolo generale di questo Tribunale n. -OMISSIS- del 2022, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento negativo.
Questa Sezione, con la sentenza n. -OMISSIS-del 30 agosto 2022, ha accolto il ricorso, “ con conseguente annullamento nei limiti dell’interesse degli atti impugnati e declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare compiuto seguito ai consequenziali adempimenti richiesti dall’effetto conformativo della presente sentenza ”.
Il ricorrente ha rappresentato di aver notificato la sentenza all’Amministrazione, presso l’Avvocatura dello Stato, il 12 settembre 2022, al fine di far decorrere il termine breve per l’impugnazione, senza tuttavia ricevere nei termini la notifica di un atto di appello, con conseguente passaggio in giudicato della decisione giurisdizionale.
La parte, secondo quanto allegato nel ricorso, ha poi diffidato l’Amministrazione, con nota del 21 novembre 2022, a provvedere alla riammissione in servizio del militare, con integrale ricostruzione della carriera e corresponsione degli stipendi non percepiti dal giorno della domanda di riammissione fino all’effettiva riammissione.
Con provvedimento del 16 dicembre 2022, la Direzione generale per il personale militare, al fine di dare esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-del 2022 di questo Tribunale, ha disposto “ l’ammissione alla prima rafferma biennale (30 dicembre 2020 – 29 dicembre 2022) del Caporal Maggiore VFP4 -OMISSIS-, (...) con decorrenza giuridica 30 dicembre 2020 e amministrativa dalla data di effettiva presentazione presso il Reparto ”.
2. Con ricorso notificato il 22 febbraio 2023 e depositato il successivo 24 febbraio, il sig. -OMISSIS- ha agito per l’ottemperanza alla richiamata sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-del 2022.
Il ricorrente ha sostenuto che, con la predetta pronuncia, sarebbe stata accertata l’illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, determinando, per l’effetto, la retroattività degli effetti economici a favore del dipendente. Conseguentemente, sarebbe sorto il diritto