TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-07-25, n. 201608516

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-07-25, n. 201608516
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201608516
Data del deposito : 25 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2016

N. 08516/2016 REG.PROV.COLL.

N. 11852/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11852 del 2004, proposto da:
D R, A D, A M, A L, A G, C G, C M D, C M, C D, C F, D P, D G A, D P P, F G, G G, G V, I G, L B, L G, M A, M G, M P, M F, M G, M F, P T, P M, R N, R P, R Q, R F P, R O, S G, S S, S U A, S G, T L, T D, V A, V G, Z A P G, rappresentati e difesi dagli avvocati Ottorino Fiore e Stefania Maria Ianne, domiciliati, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno;

per l'annullamento ovvero la disapplicazione

del decreto del Ministero delle Finanze del 7 agosto 1996, n. 424, “Regolamento concernente la procedura di valutazione per l'avanzamento ‘a scelta per esami’ al grado di Maresciallo Aiutante del Corpo della Guardia di Finanza di cui all’art. 58 co. 3, del Decreto Legislativo del 12.05.1995 n. 199”;

di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2016 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITO

1. I ricorrenti, dipendenti della Guardia di Finanza con il grado, alla data del 1° settembre 1995, di Maresciallo Capo o Maresciallo Ordinario, espongono che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 12 giugno 1991, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 17, della legge n. 121 del 1981, della tabella C della legge come sostituita dall’art. 9 della legge n. 569 del 1982 nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includevano le qualifiche degli Ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Soggiungono che il Governo, a seguito della legge delega n. 216 del 1992, ha emanato tre decreti legislativi recanti disposizioni relative alla Polizia di Stato (n. 197 del 1995), all’Arma dei Carabinieri (n. 198 del 1995) e alla Guardia di Finanza (n. 199 del 1995).

Rappresentano, tra l’altro, che il complesso procedimento di cui all’art. 58, comma 3, d.lgs. n. 1999 del 1995 disciplina il passaggio al grado di maresciallo aiutante, mentre disposizioni completamente diverse regolano i corrispondenti avanzamenti di grado per quanto riguarda la carriera del personale della Polizia di Stato.

Sostengono che tale disparità di trattamento sarebbe inaccettabile avuto riguardo ai principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, per cui le disposizioni de quibus violerebbero il principio di razionalità della legge, disciplinando in modo differente situazioni uguali.

Di talché, hanno proposto il presente ricorso deducendo: falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 216 del 6 marzo 1992;
eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta nonché violazione degli artt. 76, 3 e 36 Cost.

Hanno concluso chiedendo l’annullamento, ovvero la disapplicazione, del decreto del Ministro delle Finanze n. 424 del 7 agosto 1996 con conseguente dichiarazione del diritto dei ricorrenti al riconoscimento della promozione dovuta ex d.lgs. n. 197 del 1995 con attribuzione del relativo livello retributivo.

L’Avvocatura Generale ha formulato una serie di eccezioni in rito e, nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 1° giugno 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. La Sezione ha esaminato più volte la questione dedotta in giudizio giungendo a conclusioni dalle quali il Collegio non ha ragioni per discostarsi (ex multis: TAR Lazio, Seconda, 26 marzo 2015, n. 4646).

Il ricorso, pertanto, in adesione a tali precedenti conformi, deve ritenersi manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

L’infondatezza del ricorso nel merito, peraltro, esime il Collegio dall’esame delle eccezioni in rito formulate dall’amministrazione resistente.

La giurisprudenza amministrativa, come detto, ha già ritenuto la non fondatezza della pretesa degli appartenenti alla Guardia di Finanza al riconoscimento della promozione al grado superiore ai sensi del D. Lgs. n. 197/1995, quando le disposizioni normative riguardanti la progressione di carriera del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza (che comprende anche gli odierni ricorrenti), sono invece identificabili nel Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (che all'art. 65, comma 1, ha disciplinato gli inquadramenti nel ruolo "Ispettori") e nel Decreto Ministeriale 7 agosto 1996, n. 424 (abrogato a far data dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2002, n. 58), avendo la Corte Costituzionale chiarito, con la sentenza 22 luglio 2009, n. 231, che 1'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (che reca i principi per l'esercizio della delega legislativa) non implica affatto che debba essere garantita “un'assoluta identità di posizioni e trattamenti”, ma solo “una sostanziale equiordinazione di compiti e dei connessi trattamenti economici”, equiordinazione evidentemente non esclusa dall’esistenza di specifiche procedure ai fini di specifici inquadramenti del personale.

Pertanto, per quanto concerne le norme regolanti il neo istituito ruolo Ispettori non si rinviene alcuna lesione dei principi costituzionali, atteso che in relazione agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione le disposizioni impugnate non hanno violato i principi della parità di trattamento e tutela della posizione lavorativa acquisita dal personale al quale le stesse sono state applicate, avendo il legislatore delegato ritenuto, nel suo ambito discrezionale, di prevedere, ai fini del raggiungimento della sostanziale equiordinazione delle carriere delle Forze di Polizia, che 1'anzianità del personale del Corpo soggetto al riordino venisse rideterminata secondo i criteri stabiliti dal sopracitato art. 65, secondo comma, ed essendo stata integralmente riconosciuta l'anzianità giuridica pregressa.

3. Le spese del giudizio, complessivamente liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, sono poste, in parti uguali, a carico dei ricorrenti ed a favore dell’amministrazione resistente.

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