TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-10-20, n. 202315545
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 15545/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Alessandro Parini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per l'annullamento
1) della graduatoria per l'assegnazione del posto di funzione di direttore dell’ Ufficio XI – Disciplina, di cui all'Interpello bandito dal Ministero della Giustizia, con nota GDAP 30/07/2019, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 20/11/2019, nella parte in cui alla ricorrente è stato assegnato un erroneo punteggio;
2) del provvedimento datato -OMISSIS-, con il quale è stato conferito, alla controinteressata, l’incarico di "Direttore dell’Ufficio XI della Direzione generale del personale e delle risorse–Disciplina";
3) del mancato conferimento del predetto incarico alla ricorrente, la quale, con il riconoscimento del rivendicato giusto punteggio, verrebbe a precedere in graduatoria la predetta controinteressata;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
-quanto ai motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 24/02/2020:
del decreto del Direttore generale del Personale del -OMISSIS-, con il quale le è stato conferito l'incarico di Direttore della Casa Circondariale di -OMISSIS-, inviatole con nota di trasmissione del -OMISSIS- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 ottobre 2023 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota G.D.A.P. in data 30 luglio 2019, n. -OMISSIS-, veniva bandito l’interpello per l'assegnazione di incarichi di dirigenza non superiori per il posto di funzione di direttore dell’Ufficio XI - Disciplina, della Direzione generale del personale e delle risorse.
Con dichiarazione in data 13 settembre 2019, la ricorrente manifestava la propria disponibilità a
ricoprire il suddetto posto, come richiesto dal citato bando del 30 luglio 2019.
In data 20.11.2019, venivano pubblicati gli esiti della procedura, in una graduatoria che vedeva al primo posto, con punti -OMISSIS-, il dottor -OMISSIS- e, al secondo posto, con punti -OMISSIS-, la dott.ssa -OMISSIS-, mentre la ricorrente vi figurava al nono posto, con punti -OMISSIS-.
Con Decreto -OMISSIS-, il posto di cui trattasi - nell’impossibilità di conferirlo al primo classificato, dott. -OMISSIS-, per motivi organizzativi e di servizio, indicati nello stesso Decreto - veniva conferito alla dott.ssa -OMISSIS-, seconda classificata.
Lamenta la ricorrente l’errato punteggio attribuitole in graduatoria mentre quello, ben maggiore, a lei spettante, le permetterebbe di precedere in graduatoria la dott.ssa -OMISSIS- e di avere, quindi, al posto di quest'ultima, il diritto di ricoprire l'incarico di cui trattasi.
Con un unico, articolato motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’eccesso di potere (“errore di fatto e di diritto, arbitrarietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento e irragionevolezza”) - violazione di legge (“violazione della normativa concorsuale”) - violazione del principio di imparzialità, efficienza e buon andamento della P.A. (“violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 Legge 241/90”).
La ricorrente, in particolare, deduce che con riferimento al D.M. 28.09.2016, recante “ la determinazione dei criteri generali e la disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n., 63, nonché l’individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei ”, nella scheda di valutazione redatta nei suoi confronti sono stati attribuiti i seguenti
punteggi:
a) punti 8,33 “per incarichi dirigenziali ricoperti nel decennio 1/01/2008-31.12.2017” ai sensi dell’art. 3, commi 2-6, del D.M. cit.;
b) punti 18,00 “per attitudini e capacità professionali del funzionario” ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. cit.;
c) punti 27,00 all’esito del “colloquio” ex art. 3, comma 8, del D.M. cit.
La ricorrente, in particolare, contesta il punteggio attribuito ai sensi dell’art. 3 commi 2-6, pari a 8,33, ritenuto inferiore a quello che lei afferma essere spettante per gli incarichi ricoperti nel periodo in valutazione.
Con riguardo al decennio considerato dalla procedura, dall’1.01.2008 al 31.12.2017, precisa di aver ricoperto i seguenti incarichi:
1) Vice direttore Ufficio Organizzazione e relazioni, dal 18 novembre 2010 al 15 gennaio 2015;
2) Responsabile della Segreteria particolare del Capo del Dipartimento, dal 16 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
Lamenta che gli 8.33 punti assegnati sono solo per il primo incarico, mentre nessun punteggio le è stato attribuito con riguardo al secondo, che difatti non risulta essere stato inserito dall’Amministrazione convenuta nella domanda dalla stessa precompilata ed inserita nella piattaforma del Ministero ai fini della partecipazione al bando 30.07.2019 cit. per il posto di funzione Ufficio XI – Disciplina – della D.G.P.R.
Assume che, erroneamente, l’Amministrazione non ha ritenuto valido ai fini dell’attribuzione del punteggio ai sensi dell’art. 3, co. 2-6, D.M. cit. tale incarico ricoperto, che sarebbe – nella prospettazione della ricorrente - parallelo a quello di Direttore di Ufficio di I livello, individuato come incarico superiore, così come risulterebbe dalla nota del Vice Capo Vicario del Dipartimento 20 novembre 2009.
Avendo la ricorrente svolto tale incarico dal 16.01.2015 al 31.12.2017, cioè per complessivi 1080 giorni (anni 2, mesi 11 e giorni 15), secondo l’algoritmo di calcolo, le spetterebbero 4,00 punti per ciascun anno e quindi ulteriori 11,84 punti (id est: 4,00 : 365 x 1080 = 11,84).
In subordine, tale servizio reso dovrebbe essere valutato, secondo parte ricorrente, “ quantomeno, alla stregua del servizio che stava prestando al momento del suo temporaneo distacco, alla scadenza del quale era previsto il rientro automatico, e cioè, quello di Vice direttore Ufficio Organizzazione e relazioni che, per il periodo 18 novembre 2010 – 15 gennaio 2015 era stato valutato con punti 8,33.
A ciò consegue che il servizio di Responsabile della Segreteria particolare del Capo del Dipartimento … deve essere valutato … quantomeno con punti 2 per ciascun anno … 2:365x1080=5,92 ”.
La ricorrente conclude deducendo che per la voce “Incarichi espletati nel decennio - dall’1.01.2008 al 31.12.2017” le dovevano essere riconosciuti punti 8,33 + 11,84, per un totale di 20,17 punti; in via del tutto subordinata, punti 8,33 + 5,92 per un totale di 14,25 punti.
In tal modo, tenuto conto dei coefficienti ottenuti ex art. 3 commi 7 (18,00 pt.) e 8 (27,00 pt.) del D.M.