TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-05-15, n. 201200170

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-05-15, n. 201200170
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201200170
Data del deposito : 15 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00308/2010 REG.RIC.

N. 00170/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00308/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2010, proposto da:
M T (C.F. TRLMSM67C22F132O) e A P (C.F. PLZLRT38C68A952), rappresentati e difesi dal Prof. avv. M A S, dall’Avv. M S, dall’Avv. E A e dall’Avv. A A, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alfredo d’Elia, in Bolzano, corso Libertà, 24;



contro

Comune di Merano in persona del Sindaco pro tempore dott. G J (codice fiscale n. JNT GTH 50R27 F132Y), rappresentato e difeso dagli avv.ti A D ed E P (codice fiscale n. PLLLBT61A54B220K) dell’Avvocatura comunale, domiciliato presso il Consorzio dei Comuni, in Bolzano, via C.M.Gamper, 10;



per l'annullamento

1. dell'ordinanza del Comune di Merano, Ripartizione 3 - Edilizia e Servizi Tecnici di data 12.10.2010 n. 347 (notificata al ricorrente ex art. 140 c.p.c. con deposito di copia dell'atto nella casa comunale ed invio di raccomandata in data 20 ottobre 2010, ritirata dal ricorrente in data 3 novembre 2010), con la quale è stata ordinata agli stessi ricorrenti la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi (salva la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria alternativa, nella ricorrenza dei presupposti di legge) di opere eseguite dal sig. M T de cuius degli attuali ricorrenti (già proprietario e successivamente usufruttuario dello stesso bene) sulle porzioni immobiliari 12 e 13, p.ed 1591, comune catastale Merano, via Leonardo da Vinci 38 e 50, Merano (e già oggetto di istanza di condono edlizio presentata dal medesimo sig. M T in data 10 dicembre 2004), consistenti in:

"1. inglobamento di due balconi su facciata sud nei corrispondenti vani mediante spostamento all'esterno del muro perimetrale;

2. chiusura di una loggia originariamente aperta";

nonchè, per quanto occorrer possa:

2. del provvedimento del Comune di Merano, Ripartizione 2-Area tecnica n. prot. 36520 (notificato al sig. M T ex art. 140 c.p.c. con deposito di copia dell'atto nella casa comunale ed invio di raccomandata in data 11 dicembre 2006, ritirata dal ricorrente in data 18 dicembre 2006), nella parte in cui ha rigettato l'istanza di condono edilizio presentata dal sig. T in data 10 dicembre 2004 in ordine alle suddette opere;

3. del Regolamento edilizio, artt. 16-19 ss. del Comune di Merano approvato con deliberazione C.C. 18 CC del 24 febbraio 2005;

4. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Merano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. L M e uditi per le parti i difensori:

avv. E A per i ricorrenti;

avv. E P per il Comune di Merano.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il sig. M T, de cuius e dante causa degli odierni ricorrenti - sig. M T e A P - quale proprietario tavolare della p.ed. 258 C.C. Merano - contrassegnata dai numeri civici 48/52 di via Leonardo da Vinci - in data 10.12.2004, presentò al Comune di Merano, domanda di condono edilizio ai sensi della L.P. n. 6/2004, per opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia n. 143/2002 e consistenti, secondo la dichiarazione dell’istante, “nella realizzazione di cubatura e superficie utile ricavata in parte dallo spostamento della linea di delimitazione di alcuni vani prospicienti i balconi ed in parte rendendo abitabile una loggia.”

Dopo un carteggio intercorso tra il sig. M T ed il Comune, quest’ultimo, con provvedimento dd. 06.12.2006 prot. n. 36520, rigettava l’istanza di concessione in sanatoria, “in ordine a: 1. inglobamento di due balconi su facciata sud nei corrispondenti vani mediante spostamento all’esterno del muro perimetrali; 2. chiusura di una loggia originariamente aperta”, ritenendo, tra l’altro, che dette opere abusive non fossero condonabili, essendo “incontrovertibilmente emerso che le stesse non sono state realizzate nel periodo dichiarato dal richiedente (I° semestre 2002) e che in ordine al residuale periodo utile (dal 28.01.03 al 31.03.03) non sono state rese specifiche dichiarazioni nè prodotta documentazione atti a individuare in tale periodo residuale il momento di ultimazione delle opere---omissis”.

A sostegno di detta motivazione, il Comune evidenziava, anche, le “foto realizzate dall’Amministrazione comunale in data 27.01.03, dalle quali risulta che gran parte delle opere di cui all’istanza di condono non erano a quella data ancora state realizzate---omissis”.

Nel precitato provvedimento dd. 06.12.2006, prot.n. 36520, veniva, altresì, precisato che la domanda sarebbe stata accolta per le restanti opere di cui all’istanza di condono, “in quanto l’amministrazione non è in possesso di prove incontrovertibili che le opere stesse non sono state realizzate nel periodo previsto dalla legge (entro 31.03.03), rimanendo perciò valide fino a prova contraria le dichiarazioni e le prove fornite dal richiedente”.

In conclusione, la domanda di condono veniva, pertanto, rigettata dall’Amministrazione con riferimento all’inglobamento di due balconi sulla facciata sud dell’edificio nonché alla chiusura della terrazza (o loggia, come denominata dal sig. M T), originariamente aperta.

Detto diniego veniva censurato dal sig. M T avanti a questo TRGA, con ricorso R.G.n. 48/2008, con cui veniva chiesto l’annullamento del provvedimento prot. 36520, nella parte in cui veniva rigettata l’istanza di condono edilizio.

Con decreto n. 116/2010, reso il 12.04.2010, il Presidente di questo Tribunale dichiarava estinto il giudizio, dopo aver rilevato: che, con istanza congiunta depositata in segreteria il 13.3.2009, le parti avevano dato comunicazione dell’intervenuto decesso del ricorrente, allegando il relativo certificato di morte; che l’ordinanza collegiale di interruzione del giudizio n. 29/2009 era stata notificata alle parti in data 17.04.2009 ed in data 21.04.2009 e che, nessuna parte aveva provveduto alla riassunzione del processo nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo.

Con provvedimento dd. 29.03.2010, notificato al sig. M T e alla sig.ra A P, il Comune, constatata l’estinzione del citato processo R.G.n. 48/2008 e, conseguentemente, ritenendo divenuto, ormai, definitivo il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio, dava inizio al procedimento per l’adozione del provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in seguito ad abuso edilizio.

A tal fine, in data 13.04.2010, venne effettuato un sopralluogo, ove il tecnico comunale, dopo aver accertato che i lavori di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi