TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-11-14, n. 202403791
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2024
N. 03791/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2024, proposto da
AT AL S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Provvidenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di CA), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
nei confronti
Città Metropolitana di CA, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Motorizzazione Civile di CA n. 10768 in data 20 maggio 2024 (“Revoca autorizzazione n. 221 del 02/07/2020 Codice impresa CT/ AY6 Chiusura procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 della Legge 07/08/90 n. 241 e 8 della L.R. 30/04/1991 n. 10, così come modificato ed integrato dalla L.R. 05/04/2011 n. 5”); b) ove occorra, della nota n. 6777 del 25 marzo 2024 di avvio del procedimento; c) della nota n. 7042 del 27 marzo 2024 (integrazione dell’avvio del procedimento).
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: a) la nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Motorizzazione Civile di CA n. 10768 in data 20 maggio 2024 (“Revoca autorizzazione n. 221 del 02/07/2020 Codice impresa CT/ AY6 Chiusura procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 della Legge 07/08/90 n. 241 e 8 della L.R. 30/04/1991 n. 10, così come modificato ed integrato dalla L.R. 05/04/2011 n. 5”); b) ove occorra, la nota n. 6777 del 25 marzo 2024 di avvio del procedimento; c) la nota n. 7042 del 27 marzo 2024 (integrazione dell’avvio del procedimento).
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente gestisce un centro per la revisione ed il collaudo di veicoli a motore e loro rimorchi; b) con nota n. 6777 in data 25 marzo 2024 l’Amministrazione ha avviato un procedimento che si è concluso con l’adozione dell’impugnato provvedimento di revoca; dell’autorizzazione n. 221 in data 2 luglio 2020; c) nella comunicazione di avvio del procedimento, con cui è stato assegnato un termine di tre giorni per controdedurre, l’Amministrazione ha rilevato che in relazione al veicolo targato EN216GC, sottoposto a revisione con esito regolare con chilometri percorsi pari a 168.059, nella precedente revisione sarebbe stato accertato un più elevato chilometraggio; d) con nota in data 26 marzo 2024 la società ha contestato l’esiguità del termine assegnato per dedurre e ha presentato istanza di accesso agli atti, reiterata con nota del 9 aprile 2024; e) con nota n. 7042 del 27 marzo 2024 l’Amministrazione, assegnando un termine di quindici giorni per dedurre, ha rappresentato che identica anomalia era stata riscontrata in relazione ad altre cinque vetture; f) con nota in data 11 aprile 2024 la ricorrente ha presentato le proprie deduzioni e con nota del 16 maggio 2024 ha sollecitato la definizione del procedimento; g) con l’impugnato provvedimento n. 10768 del 20 maggio 2024 l’Amministrazione ha disposto la revoca dell’autorizzazione n. 221 in data 2 luglio 2020.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’Amministrazione ha inizialmente assegnato l’incongruo termine di tre giorni per le deduzioni di parte, successivamente elevato a quindici giorni, ma concedendo l’accesso agli atti solo in data 11 aprile 2024 (ultimo giorno utile per la presentazione di memorie); b) sono state conseguentemente violati, sotto un profilo sostanziale, gli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990; c) l’Amministrazione ha anche omesso di valutare le puntuali difese della società - affermando, tra l'altro, contraddittoriamente che le memorie confutavano le contestazioni elevate - e da tale circostanza deriva anche il difetto di motivazione del provvedimento di revoca; d) in particolare, come osservato nel corso del procedimento, con riferimento alla vettura targata CM567CP non vi era modo di effettuare, tramite il portale, un raffronto con la precedente revisione e non si evinceva come l’Ufficio avesse reperito tale dato; e) quanto alla vettura targata DL237MH, nel portale risultava una revisione in data 20 aprile 2020, con chilometri rilevati pari a 160.129; f) in ordine alla vettura targata EM886WC, risultava nel portale la revisione in data 28 gennaio 2021, con chilometri rilevati pari a 153.239; g) il dato relativo al chilometraggio viene, comunque, dichiarato dal proprietario o da un suo delegato (allegato 2 alla circolare n. 26869 in data 30 ottobre 2018), sicché nulla può imputarsi sul punto al tecnico verificatore; h) le comunicazioni di avvio del procedimento non indicano le norme che sarebbero state violate e, in particolare, la nota n. 7042 in data 27 marzo 2024 non specifica quale potere l’Amministrazione aveva intenzione di esercitare; i) la disposta sospensione, inoltre, non è un provvedimento contemplato dall’ordinamento; l) nel provvedimento di revoca si fa, poi, riferimento ad un ulteriore accertamento che si è concluso in data 17 maggio 2024, dopo il sollecito inoltrato dalla ricorrente in data 16 maggio 2024; m) con riferimento ai veicoli su cui sono state effettuare ulteriori verifiche (targhe EY485FT, FE252P, FB869BB, EL954NH e CB403JX) l’Amministrazione non ha indicato i dati chilometrici, né eventuali discrasie, violando, altresì, il principio del contraddittorio procedimentale e adottando un atto che si fonda su motivazioni ulteriori rispetto a quelle contemplate nelle comunicazioni di avvio del procedimento; n) nel (solo) provvedimento di revoca si fa riferimento alla violazione dell’art. 80, comma 11, del decreto legislativo n. 285/1992, secondo cui “il responsabile tecnico deve limitarsi a rilevare