TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-08, n. 202309788

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-08, n. 202309788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309788
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2023

N. 09788/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05625/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5625 del 2020, proposto da
Logic s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Fortunio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Sandra Maria Colombino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento comunicato via PEC in data 17 aprile 2020 di inammissibilità della domanda cod. ISI I2417-000400 presentata allo sportello telematico INAIL sul sito www.inail.it, secondo quanto stabilito dall'avviso pubblico ISI 2017, inerente i finanziamenti e gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, antecedenti o consequenziali, presupposti e/o preparatori, agli stessi comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INAIL;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La società ricorrente ha dito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe allegando a tal fine quanto segue:

- che in data 20 dicembre 2017, l’INAIL – Direzione Regionale Lazio pubblicava sul sito www.inail.it/Sicurezza sul Lavoro/ Finanziamenti alle imprese, l’avviso pubblico 2017 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e del decreto legislativo n. 106/2009;

- che l’invio telematico della domanda poteva essere effettuato a partire dal 19 aprile 2018 fino al 31 maggio 2018;

- che avendo deciso di partecipare, presentava un progetto di bonifica da materiali contenenti amianto eseguendo pedissequamente le istruzioni predisposte per la presentazione della domanda telematica, raggiungendo il punteggio di 140, superiore alla soglia necessaria per l’ammissione;

- che in data 29 giugno 2018 avveniva la pubblicazione degli elenchi provvisori, in ordine cronologico di arrivo, delle domande di finanziamento, mentre in data 4 settembre 2018 la pubblicazione degli elenchi definitivi, con invito a inoltrare, in caso di collocamento in posizione utile per l’accesso al finanziamento, la documentazione necessaria per il prosieguo della procedura;

- che provvedeva quindi tempestivamente al deposito di tutta la documentazione necessaria (nello specifico: il Modulo A; Perizia Giurata; Allegato I Offerta economica dell’intervento di rimozione amianto; Allegato II Visura catastale dell’immobile oggetto dell’intervento; Allegato III Contratto di locazione; Allegato IV Offerta economica Direzione lavori e coordinamento della sicurezza; Allegato V Planimetria edifici con copertura da bonificare; Allegato VI allegato fotografico; Allegato VII Certificazione di analisi materiali contenenti amianto della copertura);

- che nella dalla perizia giurata si evinceva il costo dell’opera di rimozione e bonifica da sopportare, pari ad € 171.200,00, unitamente al fatto nonché che esercitava la propria attività commerciale nell’immobile interessato;

- che ciò nonostante, in data 11 aprile 2019 riceveva una PEC con la quale le veniva richiesta un’integrazione documentale - la planimetria urbanistica, i conteggi analitici della consistenza

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