TAR Brescia, sez. II, sentenza 2011-08-31, n. 201101291

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2011-08-31, n. 201101291
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201101291
Data del deposito : 31 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00576/2010 REG.RIC.

N. 01291/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00576/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 576 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B D, anche in qualità di amministratrice di sostegno di B M e P M B, rappresentati e difesi dall'avv. F T, con domicilio eletto presso F T in Brescia, via Battaglie, 50;

contro

Comune di Vestone, rappresentato e difeso dall'avv. E C, con domicilio eletto presso E C in Brescia, via Carini, 1;

nei confronti di

Asl 302 - A.S.L. della Provincia di Brescia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto attiene al ricorso introduttivo:

- della nota 11 marzo 2010, n. U0002706;

- della deliberazione della Giunta comunale 12 febbraio 2010, n. 7 e di tutti gli atti preordinati, conseguenti e comunque connessi, ivi compreso ogni provvedimento di determinazione delle modalità di partecipazione al costo del servizio CDD, mensa CDD, trasporto o in generale dei servizi a favore delle persone con disabilità;

per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti:

- dell’atto di intimazione e costituzione in mora 6 settembre 2010, prot. U0009035.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vestone;

Vista l’autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dal giudice tutelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono, rispettivamente, la madre, nonché amministratrice di sostegno e il padre di Mauro Bacchetti, disabile in situazione di gravità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, inserito presso il Centro Diurno Disabili.

Essi si dolgono dell’illegittimità degli atti con cui il Comune - pur applicando, in relazione alla retta di frequenza del servizio CDD, il principio della valorizzazione della dichiarazione ISEE del solo utente – ha previsto che, per quantificare la quota di partecipazione al servizio mensa e al servizio trasporto, si faccia, invece, riferimento all’ISEE familiare.

A tal fine essi hanno dapprima dedotto, con il ricorso introduttivo:



1. violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. 109/98, 1 bis del

DPCM

221/1999, degli artt. 4 e 5 del DPR 223/1989, degli artt. 443 e 438 del codice civile, dell’art. 24 del D.L. 112/1998, degli artt. 4 e 6 del

DPCM

14 febbraio 2001, in quanto la quota di compartecipazione sarebbe stata illegittimamente posta a carico dei soggetti civilmente obbligati;



2. violazione degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione e della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità e dell’art. 3, comma 2 ter del d. lgs. 109/98, e più precisamente del principio, da essi ricavabile, della necessità dell’evidenziazione della situazione economica del solo assistito anche con riferimento ai servizi di mensa e trasporto;



3. violazione dell’art. 28 della legge n. 118/1971 e, conseguentemente degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione e degli artt. 3, 9 e 20 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, in quanto il servizio di trasporto dovrebbe essere gratuito al pari di quello previsto per la frequenza della scuola dell’obbligo;



4. violazione degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione e della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, in quanto l’art. 26 della legge n. 104/1992 imporrebbe ai Comuni di assicurare le modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servizi dei mezzi pubblici nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio;

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