TAR Torino, sez. I, sentenza 2017-04-26, n. 201700548
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Pubblicato il 26/04/2017
N. 00548/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2011, proposto da:
A G, S B, P C, R G, R M, F G P, S C, M B, M C, A P, M G, G R, A L, L D C, I M, A C, P G, R G, V Z, rappresentati e difesi dagli avvocati P S C.F. SCPPLA41C27A479D, J G C.F. GNDJCP78R27A479X, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P S in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;
contro
Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 -Carignano (To)-, Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, Consorzio Ecologico Cuneese, Consorzio Chierese per i Servizi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
della nota del Direttore del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 16.2.2011 prot. n. 1130/II/1 di comunicazione al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione della cessazione del pagamento delle indennità di carica a far data dal giugno 2010;
della nota del Direttore del Consorzio Bacino Basso Novarese 31.1.2011 prot. n. 88 di comunicazione al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione della cessazione del pagamento delle indennità di carica a far data dal giugno 2010;
della nota del Direttore del Consorzio di Gestione Rifiuti Mdio Novarese 8.2.2011 prot. n. 610 di comunicazione al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione della cessazione del pagamento delle indennità di carica a far data dal giugno 2010;
della deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Chierese per i Servizi 23.2.2011 n. 3 di applicazione dell'art. 5, co.7, d.l. 78/2010, conv. in l. 12/2010 che vieta il riconoscimento di indennità di funzione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
della nota del Direttore del Consorzio Ecologico Cuneese 25.1.2011 prot. n. 183/2011 di comunicazione al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione della cessazione del pagamento delle indennità di carica a far data dal giugno 2010;
di ogni altro atto preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso;
per l'accertamento del diritto dei componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi intimati all'indennità di funzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe indicati espongono di essere componenti dei consigli di amministrazione dei Consorzi resistenti, tutti costituiti tra enti locali per la valorizzazione dei rifiuti o comunque per lo svolgimento di servizi.
Essi impugnano le delibere con cui i Direttori dei quattro Consorzi hanno deliberato di sospendere il pagamento della indennità di carica loro precedentemente riconosciuta, e ciò a far tempo dal giugno 2010 ed in applicazione dell’art. 5 comma 7 de D.L. 78/2010, in base al quale ” Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni … .”.
I ricorrenti sottolineano di aver diritto ad una indennità di carica in base all’art. 82 comma 1 TUEL;richiamano inoltre l’art. 1 comma 4 TUEL, che stabilisce che ogni deroga al TUEL deve essere espressamente stabilita dalla norma successiva derogante. Secondo i ricorrenti la ratio dell’art. 5 comma 7 del D.L 78/2010 sarebbe semplicemente quella di evitare che gli amministratori degli enti associativi menzionati da tale disposizione, amministratori che sono elettivi, percepiscano più di un emolumento, e cioè quello derivante dall’essere componente dell’organo politico di un ente locale e quello relativo alla carica di amministratore dell’ente associativo cui partecipa anche l’ente locale rappresentato dall’amministratore. Pertanto secondo i ricorrenti l’art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 dovrebbe essere letto nel senso di escludere che l’emolumento relativo alla carica di amministratore dovrebbe essere escluso solo a favore degli amministratori di queste forme associative che siano contemporaneamente anche organi elettivi di enti locali e percepiscano come tali un emolumento. Infine secondo i ricorrenti i consorzi piemontesi non corrispondono esattamente ai consorzi di enti locali ex TUEL, essendo tutti costituiti in base alla L.R. 24/2002.
I Consorzi che hanno adottato gli atti impugnati non si sono costituiti in giudizio.
Il ricorso è stato chiamato alla camera di consiglio del 12 maggio 2011, quando il Collegio ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli atti gravati.
Il ricorso è stato infine chiamato alla pubblica udienza dell’8 marzio 2017, allorché il Collegio ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle domande svolte in giudizio.
Il Collego ritiene sussistere difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alle domande articolate con l’atto introduttivo del giudizio.
Preliminarmente rammenta che secondo consolidato e risalente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai fini di determinare il riparto di giurisdizione rileva non tanto la formulazione della domanda e la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il c.d. petitum sostanziale , cioè “ l’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ” (Cass. SS.UU. , 15.12.2015 n. 25211).
Orbene, ancorché nella specie i ricorrenti abbiamo formalmente richiesto l’annullamento delle determinazioni assunte dai Direttori dei Consorzi resistenti, è evidente che la posizione giuridica che essi vantano e che intendono tutelare ha la consistenza del diritto soggettivo, nella specie il diritto soggettivo a conservare l’indennità che essi precedentemente percepivano in base all’art. 82 comma 1 TUEL e che non ritengono essere venuta meno in ragione della entrata in vigore dell’art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010.
Va conseguentemente dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alle domande formulate con il presente ricorso.
Le spese del giudizio possono essere compensate per la novità della questione.