TAR Perugia, sez. I, sentenza 2013-03-18, n. 201300175

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2013-03-18, n. 201300175
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201300175
Data del deposito : 18 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00546/2011 REG.RIC.

N. 00175/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00546/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 546 del 2011, proposto da:
F P, rappresentata e difesa dagli avv. S G, A L, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, via Martiri dei Lager, 158;

contro

Universita' degli Studi di Perugia, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento

nomina a ricercatore confermato per il settore scientifico disciplinare


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Perugia e del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il dott. C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si chiede;

- l’accertamento del diritto del dott.ssa F P ad essere nominata ricercatore universitario confermato per il settore scientifico disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese nella facoltà di economia dell’ateneo di Perugia a decorrere dal 21 aprile 2011 a fini giuridici ed economici e ad essere assegnata con pari decorrenza alla classe iniziale dei ricercatori confermati;

- l’annullamento per quanto necessario e in parte qua del decreto rettorale n. 1507 del 15 settembre 2011 nella parte in cui ha nominato la ricorrente ricercatore universitario confermato ai soli fini giuridici e ha disposto che la stessa restasse assegnata ai soli fini economici alla classe inziale/1^ a.b. dei ricercatori universitari non confermati;

- la condanna dell’università degli studi di Perugia e del ministero dell’istruzione ad assegnare la ricorrente dal 21 aprile 2011 nella classe iniziale dei ricercatori universitari confermati e alla ricostruzione di carriera con i relativi emolumenti economici.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e per l’Università chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 17 luglio 2012 è stato prodotto in giudizio dall’Università di Perugia il decreto rettorale n. 1084 del 26 giugno 2012 con il quale la ricorrente è stata assegnata alla classe 0 dei ricercatori universitari confermati con stipendio relativo al regime d’impegno a tempo pieno ed altri accessori, in riforma del precedente decreto;

L’Avvocatura chiede che sia dichiarata la cessata materia del contendere.

Con memoria in data 1 febbraio 2013 la ricorrente aderisce alla domanda di cessata materia del contendere.

Il Collegio prende atto delle domande di parte e dichiara cessata la materia del contendere.

Le modalità di risoluzione della questione rappresentano giusto motivo per compensare fra le parti le spese di giudizio.

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