TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2012-02-16, n. 201200133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2012-02-16, n. 201200133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201200133
Data del deposito : 16 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00089/2012 REG.RIC.

N. 00133/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00089/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 89 del 2012, proposto da:


Coop Risveglio A Rl, rappresentata e difesa dall'avv. P Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi 43;


contro

Comune di Maglie, rappresentato e difeso dall'avv. P M, con domicilio eletto presso L Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;

nei confronti di

Coop Sociale Nuova Era, rappresentata e difesa dagli avv. R G M, A L, con domicilio eletto presso l’avv. Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione n. 899 del 7.12.2011 comunicata con nota prot. n. 27558 datata 12.12.2011 del Comune di Maglia;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare della determina n. 857 del 21.11.2011 e n. 784 del 14.10.2011 e dei verbali di gara nonchè del contratto ove stipulato;

con richiesta di subentro nel rapporto e di risarcimento dei danni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Maglie e di Coop Sociale Nuova Era;

Visto il ricorso incidentale proposto da Coop Sociale Nuova Era;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 il dott. Luca De Gennaro e uditi i difensori, nelle preliminari, l’avv. Marasco, in sostituzione dell'avv. Quinto, per la ricorrente, l’avv. Leuci per la controinteressata e l’avv. Montagna per il Comune


Visto l’art. 119, comma 3, D.lgs. n. 104/2010;

Considerato che la questione deve essere definita nel merito.

Ritenuto che occorre fissare l’udienza pubblica per la trattazione del merito, senza medio tempore sospendere il servizio affidato.

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