TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2011-06-27, n. 201100091
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N. 00091/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00012/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2010, proposto da:
Soc. Energy di Wieser Margareth &Co., rappresentata e difesa dall'avv. I J, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, corso Libertà, 35;
M W, rappresentata e difesa dall'avv. I J, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, Corso Libertà, 35;
contro
Comune di Campo Tures, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Bolzano, via Carducci, 3;
Provincia Autonoma di Bolzano;
nei confronti di
Soc. Sparim Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Menestrina e Peter Platter, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, via Alto Adige, 40;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Campo Tures n. 53 dd. 7.10.2009, divenuta esecutiva in data 4.11.2009, con la quale è stata approvata una convenzione urbanistica con la società Sparim Spa;
2) della richiamata convenzione urbanistica da perfezionarsi con la società Sparim Spa;
3) della richiamata dichiarazione di congruità a firma del geom. Dietmar Niederkofler;
4) nonché, per quanto occorrer possa, della richiamata e non conosciuta delibera del Consiglio comunale di Campo Tures n. 22 dd. 13.05.2009, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del “progetto balneare Cascade” ed, in particolare, il relativo piano di finanziamento che prevede, tra l’altro, la vendita di cubatura alla società Sparim Spa;
5) di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Campo Tures e della Soc. Sparim Spa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Considerato che all'udienza del 9 febbraio 2010 le parti hanno chiesto che l'istanza di sospensiva venga decisa congiuntamente con il merito;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il dott. H Z e uditi per le parti i difensori, l'avv. I. Janes per i ricorrenti, l'avv. C B per il Comune di Campo Tures e l'avv. M M per la società Sparim Spa;
Ritenuto che non ricorrono le condizioni per consentire la piena esplicazione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, in relazione al carattere prevalente del danno che subirebbero i ricorrenti dalla stipula della convenzione urbanistica, prima ancora del tempo necessario alla stesura della sentenza;