TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-10-13, n. 202200243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-10-13, n. 202200243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200243
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2022

N. 00243/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00101/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R C, in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della società Ciasa Roby S.a.s. di R C &
C., rappresentato e difeso dagli avvocati A E, R P G e N T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nello studio di quest’ultima, in Bolzano, piazza Gries, n. 11/C;

contro

Comune di Badia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliataria ex lege, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Aldo Enzo Serafino Fumagalli, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Belardi e Albert Palfrader, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei medesimi, in Bolzano, via Leonardo da Vinci, n. 1/e;Immobiliare M.D.L. S.r.l., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del permesso di costruire n. 11 del 15 marzo 2021 rilasciato dal Comune di Badia per la “ Demolizione e ricostruzione della casa di abitazione sulla P.Ed. 566/2 e P.F. 4460/2, 4460/4 e 4468/3 C.C. Badia in San Cassiano – Str. Micura de Rü n. 69 ”, conosciuto il 25 maggio 2021 a seguito di accesso agli atti;

2) ove occorrer possa, del parere della Commissione comunale per il territorio ed il paesaggio emesso nella seduta del 4 novembre 2020, anch'esso conosciuto il 25 maggio 2021 a seguito di accesso agli atti;

3) di ogni altro atto inerente, conseguente o comunque connesso, anche se non conosciuto, con riserva di ulteriore impugnazione;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 12.10.2021:

4) del permesso di costruire di variante n. 11 del 20 settembre 2021 rilasciato dal Comune di Badia per la “ Demolizione e ricostruzione della casa di abitazione sulla P.Ed. 566/2 e P.F. 4460/2, 4460/4 e 4468/3 C.C. Badia in San Cassiano – Str. Micura de Rü n. 69 ”, (il “ PdC in Variante ”), conosciuto il 27 settembre 2021 a seguito di accesso agli atti;

5) del provvedimento sindacale di “ Deroga dalla fascia di rispetto della strada comunale di tipo “B” ”, conosciuto il 27 settembre 2021 a seguito di accesso agli atti;

6) ove occorrer possa, del “ Provvedimento di conclusione positiva del procedimento per la non manifesta irricevibilità o inammissibilità o improcedibilità o infondatezza della richiesta ” di PdC in variante, conosciuto il 27 settembre 2021 a seguito di accesso agli atti;

7) ove occorrer possa, del parere della Commissione comunale per il territorio ed il paesaggio emesso nella seduta del 2 settembre 2021, conosciuto il 27 settembre 2021 a seguito di accesso agli atti;

8) di ogni altro atto inerente, conseguente o comunque connesso, anche se non conosciuto, con riserva di ulteriore impugnazione;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Badia e di Aldo Enzo Serafino Fumagalli;

Visto l’atto depositato il 31.8.2022, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa A D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che con il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe il ricorrente ha impugnato, ottenendo la tutela interinale, i permessi di costruire, originario e in variante, rilasciati dal Comune di Badia in favore del controinteressato per un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio abitativo, e gli atti ai medesimi presupposti, deducendo l’illegittimità dei provvedimenti gravati per carenza di titolo in capo al richiedente, per l’omessa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e per l’affermata violazione di diversi parametri edilizi;

Rilevato che nel corso del giudizio sono stati disposti ripetuti rinvii, richiesti dalle parti in lite in accordo tra loro, per la pendenza di trattative volte alla definizione stragiudiziale della vicenda;

Preso atto del fatto che, in vista dell’udienza pubblica, da ultimo fissata al 12.10.2022 per la discussione della causa, la parte ricorrente, con atto depositato il 31.8.2022, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, avendo raggiunto con il controinteressato un accordo transattivo che ha consentito la bonaria definizione della vicenda, e ha, inoltre, precisato che le parti costituite si sono rese disponibili ad accettare l’integrale compensazione delle spese di lite, come emerge dalle dichiarazioni dalle medesime rese al riguardo, depositate come documenti 88 e 89 del ricorrente;

Rilevato, alla luce delle descritte circostanze, che il dichiarato venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso implica, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., l’improcedibilità del gravame;

Ritenuto di dover statuire in ordine alle spese di lite, disponendone l’integrale compensazione in conformità alla volontà espressa dalle parti in causa;

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