TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2011-05-09, n. 201100255

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2011-05-09, n. 201100255
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201100255
Data del deposito : 9 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00822/1999 REG.RIC.

N. 00255/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00822/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 822 del 1999, proposto da:
Comune di Trivento, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Petrossi, con domicilio eletto presso Concetta Petrossi Avv. in Campobasso, via Garibaldi N.54/B;

contro

Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali, Regione Molise, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;
Soprintendenza Arch. e Per i Beni Amb. art. Stor. Molise;

per l'annullamento

del decreto ministeriale del 18.5.99, di apposizione del vincolo paesaggistico sull’intero territorio del Comune di Trivento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali e di Regione Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il decreto impugnato, il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n.1497 del 1939 e dell’articolo 82 del d.p.r. n.616 del 1977, l’area comprendente, tra l’altro, l’intero territorio del Comune di Trivento.

Il Ministero, difatti, ha ritenuto che tale area “si contraddistingue come complesso di cose immobili, per la sua singolarità geologica e per il suo valore estetico e tradizionale, caratterizzata dalla presenza di antichi borghi adattati su emergenze rocciose circondate da boschi e orti;
dalla presenza del Tratturo Celano-Foggia, dalla presenza di numerose fontane e corsi d’acqua per l’abbeveraggio degli armenti;
che l’area in questione riveste caratteristiche di eccezionale pregio sia per la posizione, lungo la valle del Trigno, che per la presenza degli importanti centri storici”.

Con tale provvedimento si è voluto, in sostanza, preservare l’intero territorio da “interventi edilizi che potrebbero modificarne i pregevoli tratti caratteristici”.

Come noto, ai sensi dell’articolo 7 della legge n.1497 del 1939, vigente ratione temporis, i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili oggetto del provvedimento, non possono distruggerli o introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è protetto;
e proprio a tal fine devono sottoporre i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla Soprintendenza e astenersi dal compierli sino a che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

L’articolo 1 della medesima legge illustra poi quali sono le caratteristiche che l’autorità preposta deve rinvenire nei beni, al fine di poterli sottoporre al regime vincolistico di tutela in questione.

Proprio argomentando dall’elencazione contenuta in tale articolo, si osserva che i beni di interesse paesaggistico per atto amministrativo possono essere individuati sia singolarmente (numeri 1) e 2)) sia come bellezze d’insieme (numeri 3) e 4)), purchè, anche in quest’ultimo caso, vi sia un tratto comune, una peculiarità uniforme ed omogenea che ne giustifichi una valutazione unitaria come bellezza d’insieme.

In caso contrario, è evidente che ragione vuole che, se i beni non sono omogenei come testimonianza di bellezza e amenità, i provvedimenti devono essere distinti, cosi come le giustificazioni della loro sottoposizione a vincolo, atteso che ognuno di essi è funzionale ad un interesse dai connotati diversi che deve essere autonomamente illustrato e descritto.

Già dalla motivazione del provvedimento impugnato, risulta, invece, la genericità e la disomogeneità del vincolo, in quanto v’è commistione tra singolarità geologica, valore estetico e testimonianza di tradizioni (sulla necessaria unitarietà ed omogeneità dell’insieme di immobili oggetto di vincolo paesaggistico, cfr. ad esempio Consiglio di Stato, 9 maggio 2006, n. 2539, relativa all’apposizione del vincolo di tutela su alcune aree del centro abitato di Verona).

Si tratta, del resto, di valori che possono emergere da distinte e determinate zone del territorio, anche godibili come panorama d’insieme;
mentre nel caso in esame esse sono delimitate attraverso i confini amministrativi comunali, e ciò concorre a manifestare un sintomo di irragionevolezza e non adeguatezza e proporzionalità del vincolo.

Alla luce delle precedenti ragioni, appare viepiù valorizzata la censura relativa al mancato adeguato coinvolgimento degli enti territoriali rappresentativi della collettività stanziale e quindi esponenziali di gran parte degli interessi coinvolti dalla decisione in questione, i quali, messi in condizione di partecipare al procedimento di apposizione del vincolo, avrebbero potuto arricchire l’istruttoria, quantomeno di tutte quelle considerazioni esposte nel presente ricorso e ritenute meritevoli di tutela.

In conclusione il ricorso è meritevole di accoglimento, per le ragioni indicate.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi