TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-11-25, n. 202200444

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-11-25, n. 202200444
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202200444
Data del deposito : 25 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2022

N. 00444/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00048/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2019, proposto dal sig. M R K, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Isernia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

nei confronti

della Giemme Services s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento della Prefettura di Isernia n. 41373 del 9 novembre 2018, recante la revoca, ai sensi dell'art. 23, comma 1°, lett. a) del d.lgs. 142/2015, delle misure di accoglienza nei confronti del sig. Khan Muhammad Rehan;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1 - Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 41373 del 9 novembre 2018, con cui il Prefetto di Isernia ha disposto, nei suoi confronti, la revoca delle misure di accoglienza a decorrere dalla data di notifica dell’atto.



2 - Nel ricorso introduttivo si espone che:

- al sig. M R K è stata concessa l’accoglienza temporanea presso il C.A.T. (centro di accoglienza temporanea) di Via Giovanni XXIII in Isernia, gestito dalla ditta Giemme Services s.r.l.;

- a seguito della risoluzione per grave inadempimento della convenzione con tale ditta relativa al centro di accoglienza dei migranti, il ricorrente è stato trasferito una prima volta presso il centro di accoglienza convenzionato sito in Isernia al Corso Marcelli, gestito dalla Ditta Consorzio Libere Imprese Società Cooperativa Sociale Onlus;

- il T.A.R. Molise, con Decreto Presidenziale nr. 164 del 22 agosto 2018, ha accolto l’istanza diretta alla sospensione del detto provvedimento di trasferimento per il mancato rispetto del termine di otto giorni assegnato ai migranti per controdedurre al trasferimento, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della Prefettura;

- con successivo provvedimento n. 31650 del 29 agosto 2018 è stato adottato allora un nuovo decreto di trasferimento dei richiedenti asilo assegnandoli alla predetta struttura di accoglienza in convenzione con la Prefettura, trasferimento che sarebbe dovuto avvenire in data 4 settembre 2018;

- il ricorrente non si è però presentato presso il nuovo centro di accoglienza individuato dalla Prefettura, pur avendo ricevuto il provvedimento di trasferimento a questo;

- con il provvedimento n. 41373 del 9 novembre 2018, infine, il Prefetto di Isernia ha disposto la revoca delle misure di accoglienza concesse al ricorrente, in quanto quest’ultimo, per l’appunto, non si era trasferito presso il nuovo centro.



3 - L’impugnativa del provvedimento di revoca è affidata ai seguenti motivi: “ 1) Eccesso di potere. Illogicità e irragionevolezza. Violazione di legge in particolare della normativa, nazionale e comunitaria, in materia di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (d. lgs. n. 142/2015 e Direttiva 2013/33/UE);
2) In via subordinata. Violazione ed errata applicazione di legge, con riferimento all’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015, all’art. 20 della direttiva n. 2013/33/UE. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e omessa o apparente motivazione
”.



4 - Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Isernia si sono costituiti in giudizio depositando un’articolata memoria, con la quale l’Amministrazione ha insistito per l’integrale rigetto del ricorso, in una all’istanza di misure cautelari collegiali, e per la condanna alle spese di lite.



5 - Con ordinanza cautelare n. 69/2019 questo T.A.R. ha respinto la domanda di sospensiva degli atti impugnati, sulla scorta della seguente motivazione: “ il ricorso appare, prima facie, infondato atteso che il ricorrente, rifiutandosi al trasloco ordinato dal Prefetto, ha posto in essere comportamenti ritenuti non consoni dalla vigente normativa (art. 23, comma 1 lett. a, del D.Lgs. n. 142/2015), tali da rendere motivata e legittima la revoca del trattamento di accoglienza anche perché, stando all’orientamento di questo T.a.r., sussiste, sotto il profilo dell’applicabilità dell’art. 23 citato, piena omogeneità tra il trattamento di prima accoglienza e quello dello SPRAR (cfr.: T.a.r. Molise I, 18.4.2018 nn. 230 e 240) ”.



6 - Anche l’appello cautelare proposto avverso tale ordinanza ha avuto esito reiettivo, sulla motivazione che “ già questo Consiglio di Stato, a proposito di vicende del tutto analoghe e accadute nel medesimo ambito territoriale, ha osservato come il sistema pubblico di corretta gestione della accoglienza sarebbe seriamente compromesso qualora i richiedenti la protezione internazionale potessero scegliere a loro preferenza la struttura di accoglienza, eventualmente invocando l’esistenza di rapporti di vario genere con il precedente gestore della struttura;
non a caso la normativa europea vigente (cd. Direttiva Asilo 2013/33) consente agli Stati membri di prevenire forme di abuso del diritto all’accoglienza tra cui appunto gli spostamenti incontrollati da centro a centro sul territorio nazionale……Considerato, altresì, quanto alla applicabilità dell’art. 23 co. 1 lett. A) D.lgs. n. 142/2015 – il quale prevede la revoca della misura di accoglienza in caso di mancata presentazione alla struttura di destinazione: il tenore letterale – da cui emergerebbe l’inapplicabilità della revoca sanzionatoria ai soli centri S.P.R.A.R. (art. 14 D.lgs. 142 cit.) – non può avere carattere decisivo, dovendosi effettuare una interpretazione conforme alla ratio legis, che è quella di garantire l’ordinato governo della accoglienza, ed altresì conforme ai principi costituzionali;
dunque, la tesi dell’ordinanza appellata è persuasiva
” (cfr. C.d.S., ordinanza n. 3791/2019).



7 - All’udienza del 16 novembre 2022, uditi gli avvocati come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.



8 - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

8.1 - Secondo il ricorrente gli Stati membri dell’U.E. dovrebbero garantire le condizioni minime di assistenza del richiedente asilo che non abbia fonti di reddito adeguate fino alla decisione della sua domanda. Ciò comporterebbe l’irrevocabilità delle misure di accoglienza prima della definizione del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di protezione internazionale. Un provvedimento di revoca privo della valutazione dei “ mezzi sufficienti ” a garantire il sostentamento del richiedente asilo si porrebbe pertanto in contrasto con la finalità propria della normativa in materia di accoglienza.

Il motivo non persuade il Collegio.

8.2 - La Prefettura di Isernia ha affermato di aver assolto al proprio dovere di provvedere alle necessità del ricorrente assegnandolo a una struttura di accoglienza convenzionata e ritenuta più idonea all’ospitalità dei migranti, in quanto selezionata previo esperimento di gara pubblica. Oltre tutto, tale trasferimento si è reso necessario in conseguenza dell’avvenuta risoluzione da parte della Prefettura della convenzione con il gestore del precedente centro di accoglienza, con la conseguenza che i migranti non avrebbero comunque avuto alcun titolo a permanervi.

8.3 – Nella vicenda in esame, il trasferimento dal CAT ove il ricorrente è stato inizialmente ospitato è stato quindi determinato da obiettive esigenze organizzative della rete di accoglienza, poste peraltro anche nel diretto interesse dello straniero occupante, atteso che le strutture selezionate attraverso una procedura competitiva pubblica sono quelle che l’Amministrazione stessa ha ragionevolmente ritenuto più idonee all’espletamento del servizio.

Trova allora applicazione quanto già messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa in merito alla recessività dell’interesse del migrante a rimanere in una determinata struttura nel caso in cui, come si è verificato nella fattispecie, le esigenze organizzative del sistema di accoglienza non siano compatibili con tale interesse del singolo (vedasi in proposito: C.d.S., ordinanza n. 6076/2018).

Né il ricorrente aveva alcun titolo a soggiornare ulteriormente presso la precedente struttura di accoglienza successivamente alla risoluzione, da parte della Prefettura, della convenzione con il relativo gestore.

E non guasta in proposito evidenziare che l’art. 18, comma 6°, della Direttiva europea n. 2013/33/UE consente i trasferimenti dei richiedenti da una struttura alloggiativa a un’altra proprio allorquando, come nel caso di specie, siano necessari.

8.4 – Peraltro, il rifiuto del migrante di accettare l’ospitalità garantita presso altre strutture, e la sua pretesa di subordinare ogni decisionalità della pubblica Amministrazione procedente al proprio previo assenso, ove mai ritenuti meritevoli di rilevanza, comporterebbero la paralisi organizzativa dell’Amministrazione stessa;
in questo senso è significativo che il ricorrente nulla abbia nemmeno allegato sui motivi per i quali non si è presentato presso la struttura alla quale era stato destinato, consentendo con ciò di dubitare finanche della persistenza del suo interesse a fruire delle misure di accoglienza per lui predisposte presso il centro gestito dalla ditta Consorzio Libere Imprese soc.coop.soc. Onlus nel Comune di Isernia.

Questo Tribunale, in altre fattispecie sovrapponibili a quella in discussione, ha invero chiarito quanto segue: “ Il beneficio delle misure di accoglienza è subordinato all’accettazione, da parte del migrante, della struttura di accoglienza convenzionata individuata dalla Prefettura in quanto il d. lgs. n. 142/15 non consente allo straniero di scegliere la struttura dove alloggiare in considerazione delle evidenti esigenze di programmazione e coordinamento a livello nazionale dell’accoglienza degli stranieri menzionate dall’art. 9 comma 1 d. lgs. n. 142/15. In quest’ottica, l’art. 15 d. lgs. n. 142/15 attribuisce alla Prefettura il compito di individuare la struttura di accoglienza di riferimento del migrante aggiungendo, altresì, che “l'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura”. Pertanto, il migrante che non si trasferisce nella struttura individuata dalla Prefettura perde il diritto all’accoglienza, in base a quanto previsto dall’art. 15 d. lgs. n. 142/15, a nulla rilevando la pendenza di un procedimento di protezione internazionale, menzionata dall’art. 14 d. lgs. n. 142/15, il quale garantisce la fruizione delle misure fino alla definizione del procedimento di protezione internazionale ma a condizione che il migrante accetti tali misure secondo le modalità individuate dal competente organo, dovendosi escludere, per le ragioni anzidette, che la mera pendenza del procedimento attribuisca al richiedente asilo il potere di scegliersi la struttura ove alloggiare ” (T.A.R. Molise, I, nn. 185, 186, 188, 194, 195, 196, 197/2022).

8.5 – D’altronde, l’ingiustificato rifiuto di accettare ciò che, in realtà, la legge prevede come l’oggetto di un dovere collaborativo dello straniero ospitato, vale a dire il fatto di trasferirsi verso le strutture più idonee (trasferimento motivato, nel caso di specie, da sopravvenienze pianificatorie della rete dell’accoglienza) individuate via via dall’Amministrazione nel tempo, non può che determinare la decadenza dal beneficio.

A questo proposito è appena il caso di rammentare che l’art. 23, comma 1°, lett. a), del d.lgs n. 142/2015 -applicato nel caso di specie- prevede proprio la misura della revoca per la mancata presentazione presso la struttura individuata.

E in proposito anche l’art. 20, comma 1°, lett. a), della Direttiva europea n. 2013/33/UE, consente la revoca della misura di accoglienza le quante volte il richiedente, nella sostanza, non accetti di risiedere nel luogo determinato dall’Autorità competente. La norma appena citata prevede infatti che “

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