TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-11-29, n. 202317922
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2023
N. 17922/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09938/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9938 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Ambasciata d'Italia al Cairo e il Ministero dell'Interno, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
- dell''illegittimità, previa adozione di una misura cautelare, del silenzio-inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto, da parte del MAECI, dell’Ambasciata d’Italia al Cairo e del Ministero dell’Interno, dell’obbligo di rilasciare i passaporti in favore dei minori italiani residenti all’estero sigg.ri -OMISSIS-;
- dell’obbligo di provvedere in capo alle succitate Amministrazioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha proposto ricorso, ex artt. 31 e 117 del cod.proc.amm., chiedendo che venga accertata e dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia al Cairo, dal MAECI e dal Ministero dell’Interno in ordine all’istanza di rilascio del passaporto per i due figli minori sigg.ri -OMISSIS-e -OMISSIS- e, per l’effetto, che venga ordinato alle predette Amministrazioni di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
2 – In particolare il ricorrente nel gravame ha esposto: i) di essere divenuto cittadino italiano a far tempo dal giugno del 2012 e di essere padre dei minori sigg.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-, nati in Egitto ma divenuti cittadini italiani, ai sensi dell’art. 1 della l.n. 91/1992; ii) di aver presentato nel gennaio del 2022 un’istanza per un visto di ingresso per familiari di cittadino comunitario; iii) che l’Ambasciata d’Italia al Cairo ha concesso il visto per la moglie del sig. -OMISSIS- e per il primo figlio, sig. --OMISSIS-, in quanto cittadini stranieri, ma non per i sigg.ri --OMISSIS-, essendo gli stessi cittadini italiani: questi ultimi, infatti, necessitano di un passaporto italiano per poter fare ingresso nello Stato; iv) di aver presentato, per tali ragioni, immediatamente domanda all’Ambasciata d’Italia al Cairo, affinché venisse rilasciato ai due figli, sigg.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-, il passaporto italiano; v) che, tuttavia, a tale istanza l’Ambasciata d’Italia al Cairo non ha mai dato riscontro; vi) di aver, quindi, presentato, per mezzo dell’Ufficio Immigrati CGIL -OMISSIS- un’ulteriore istanza, anche qui senza alcun esito; vii) di aver inoltrato il-OMISSIS- a mezzo p.e.c. una nuova istanza volta a ottenere il rilascio dei suindicati passaporti; viii) che, anche a seguito di tale rinnovata istanza l’Ambasciata d’Italia al Cairo è rimasta silente; ix) di essere, pertanto insorto avverso tale inerzia.
3 – L’Amministrazione si è