TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-11-29, n. 202317922
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Pubblicato il 29/11/2023
N. 17922/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09938/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9938 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Ambasciata d'Italia al Cairo e il Ministero dell'Interno, in persona del rispettivo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
- dell''illegittimità, previa adozione di una misura cautelare, del silenzio-inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto, da parte del MAECI, dell’Ambasciata d’Italia al Cairo e del Ministero dell’Interno, dell’obbligo di rilasciare i passaporti in favore dei minori italiani residenti all’estero sigg.ri -OMISSIS-;
- dell’obbligo di provvedere in capo alle succitate Amministrazioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha proposto ricorso, ex artt. 31 e 117 del cod.proc.amm., chiedendo che venga accertata e dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia al Cairo, dal MAECI e dal Ministero dell’Interno in ordine all’istanza di rilascio del passaporto per i due figli minori sigg.ri -OMISSIS-e -OMISSIS- e, per l’effetto, che venga ordinato alle predette Amministrazioni di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
2 – In particolare il ricorrente nel gravame ha esposto: i) di essere divenuto cittadino italiano a far tempo dal giugno del 2012 e di essere padre dei minori sigg.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-, nati in Egitto ma divenuti cittadini italiani, ai sensi dell’art. 1 della l.n. 91/1992;ii) di aver presentato nel gennaio del 2022 un’istanza per un visto di ingresso per familiari di cittadino comunitario;iii) che l’Ambasciata d’Italia al Cairo ha concesso il visto per la moglie del sig. -OMISSIS- e per il primo figlio, sig. --OMISSIS-, in quanto cittadini stranieri, ma non per i sigg.ri --OMISSIS-, essendo gli stessi cittadini italiani: questi ultimi, infatti, necessitano di un passaporto italiano per poter fare ingresso nello Stato;iv) di aver presentato, per tali ragioni, immediatamente domanda all’Ambasciata d’Italia al Cairo, affinché venisse rilasciato ai due figli, sigg.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-, il passaporto italiano;v) che, tuttavia, a tale istanza l’Ambasciata d’Italia al Cairo non ha mai dato riscontro;vi) di aver, quindi, presentato, per mezzo dell’Ufficio Immigrati CGIL -OMISSIS- un’ulteriore istanza, anche qui senza alcun esito;vii) di aver inoltrato il-OMISSIS- a mezzo p.e.c. una nuova istanza volta a ottenere il rilascio dei suindicati passaporti;viii) che, anche a seguito di tale rinnovata istanza l’Ambasciata d’Italia al Cairo è rimasta silente;ix) di essere, pertanto insorto avverso tale inerzia.
3 – L’Amministrazione si è costituita in resistenza al ricorso con atto di puro stile.
4 – All’udienza camerale del 4 agosto 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare formulata a corredo del gravame, questo T.A.R. con ordinanza -OMISSIS- l’ha dichiarata inammissibile.
5 - All’udienza camerale del 25 ottobre 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6 – Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
6.1 – Innanzitutto, deve ritenersi sussistente l’interesse del ricorrente alla proposizione dell’azione anche in proprio, attesa l’inscindibile connessione di quest’ultima con l’esercizio del diritto alla realizzazione dell’unità familiare, che permetterebbe ai due figli minori, entrambi cittadini italiani, di fruire di diritti allo stato non esercitabili senza fare ingresso nel Paese in cui, ormai da molti anni, vive e lavora il padre.
6.2 – Il ricorso è inoltre tempestivo in dipendenza di quanto previsto dall’art. 31, comma 2, del cod.proc.amm., a lume del quale l’azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perduri l’inadempimento, e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
La notifica del ricorso in esame risale difatti al 12 luglio 2023, e dunque a una data certamente antecedente allo spirare del termine annuale decorrente dal trentesimo giorno dalla scadenza del termine ordinario di conclusione del procedimento avviato con l’istanza del ricorrente via p.e.c. -OMISSIS-.
6.3 - Con riferimento allo scrutinio della domanda formulata dal ricorrente, il Collegio rileva in via generale che - come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza in materia - “ il ricorso avverso il silenzio rifiuto, ex art. 117 c.p.a. diretto ad accertare la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza del privato, volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, …risulta esperibile solo in presenza di un obbligo di provvedere, nascente da specifiche previsioni di legge ovvero dai principi generali ovvero anche dalla peculiarità del caso” ( ex plurimis cfr. Cons. St., IV, n. 653/2016;III, n. 5015/2015).
In tale prospettiva il dovere delle amministrazioni pubbliche di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso è configurabile “ nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio ”. Per cui, in tanto si può considerare illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di un privato, in quanto questa sia vincolata a pronunciarsi entro un termine prescritto dalla legge, da un regolamento, da un atto di autolimitazione dell’Amministrazione stessa, in corrispondenza ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento. Uguale onere di pronunciarsi incombe sull’Amministrazione ove lo impongano, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia o di equità (cfr. Cons. St., n. 4235/2016;T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 5114/19) ovvero scaturenti dai princìpi generali oppure dalla peculiarità del caso (Cons. St., IV, n. 653/2016;id. n. 5015/2015).
A tale stregua l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione deve ritenersi senza dubbio sussistente ai sensi della lettura congiunta degli artt. 1, 5, 6, 7 e 8, comma 2 della l.n. 1185/1967, recante la disciplina in materia di passaporti.
Dal combinato disposto di tali articoli si evince, infatti, che: i) i passaporti sono lo strumento a disposizione dei cittadini per uscire dal territorio della Repubblica e per farvi rientro;ii) il passaporto può essere emesso in assenza delle situazioni ostative previste dalla citata legge, previa valutazione dell’Amministrazione competente al rilascio;iii) il passaporto è rilasciato dal Ministro per gli Affari Esteri e, all’estero, per sua delega, dai rappresentanti diplomatici e consolari;iv) l’Autorità competente per il rilascio del passaporto all’estero sono le rappresentanze diplomatiche e consolari nella cui circoscrizione risiede il richiedente (nella specie l’Ambasciata Italiana al Cairo), cui la relativa istanza dev’essere indirizzata;v) l’Ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto, richiede, ove necessario, il completamento della istruttoria, o rigetta l'istanza, indicando le cause che ostano al rilascio.
6.4 - Sulla base delle surrichiamate coordinate, il Collegio osserva che nel caso di specie, l’Ambasciata d’Italia al Cairo, pur a fronte di numerose richieste del ricorrente, l’ultima delle quali inviata via p.e.c. il-OMISSIS- e ritualmente recapitata, nonché a fronte del decorso sia del termine stabilito dall’art. 8, comma 2 della l.n. 1185/1967 sia di quello più lungo stabilito dall’art. 2, l. n. 241 del 1990, non ha adottato alcun provvedimento.
E nella fattispecie all’esame non trovano applicazione né l’istituto del silenzio assenso, in virtù dell’esclusione sancita dall’art. 20, comma 4 della l.n. 241/1990, né tanto meno alcuna altra ipotesi legislativa di silenzio significativo.
E’ poi da aggiungere che il comportamento inerte dell’Ambasciata d’Italia al Cairo deve ritenersi nella specie vieppiù contrastante con i principi di buon andamento, giustizia ed equità, ove si consideri l’attuale formulazione dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, a mente della quale l’Amministrazione è tenuta a fornire riscontro – seppur con motivazione in “ forma semplificata ”, ossia con un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo – persino nel caso in cui l’istanza del privato sia inaccoglibile per “ manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda ”.
A tale stregua il silenzio serbato dall’Ambasciata sulle istanze del ricorrente va qualificato come silenzio inadempimento.
6.5 - Gli elementi in precedenza illustrati - a prescindere da qualunque determinazione l’Amministrazione vorrà adottare in relazione all’ammissibilità e fondatezza dell’istanza - comportano il necessario accoglimento del presente ricorso, dovendosi ordinare al Ministero degli Esteri e all’Ambasciata d’Italia al Cairo di concludere il procedimento entro 90 (novanta) giorni dalla notifica o (se anteriore) dalla comunicazione della presente sentenza, con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato (in senso positivo o negativo che sia) sull’istanza del ricorrente al rilascio del passaporto per i figli minori sigg.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-, previo espletamento, beninteso, delle dovute verifiche e valutazioni.
Spese compensate attesa la particolarità della controversia.