TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 2023-11-13, n. 202306193
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Pubblicato il 13/11/2023
N. 06193/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04245/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4245 del 2019, proposto da
G D, rappresentato e difeso dall'avvocato F S E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Piano Di Sorrento, corso Italia n. 319;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 167/19, emessa il 17 giugno 2019 (notificata il 2 luglio 2019), dal dirigente ad interim del IV Dipartimento del Comune di Sorrento e di tutti i provvedimenti precedenti, preordinati, connessi e conseguenti, ivi compreso l'atto istruttorio, ovvero la relazione redatta dal tecnico comunale Arch. Daniele De Stefano a seguito dell'accertamento del 3 aprile 2018, su cui si fonda il provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza telematica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della richiesta di parte ricorrente, per come svolta all’udienza del 9.11.2023, di disporre un rinvio d’udienza, stante l’opportunità di attendere gli esiti dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata all’Ufficio Paesaggio del Comune di Sorrento, prot. n. 69022 del 2.11.2023;
Ritenuto che, nel caso di specie, dagli esiti della valutazione di detta istanza possano eventualmente conseguire significativi cambiamenti negli assetti amministrativi della fattispecie in esame;
Ritenuto che, pertanto, ferma restando la natura dispositiva della giurisdizione del Giudice Amministrativo, risulta in tal modo integrato il presupposto di eccezionalità della situazione processuale giustificativa del rinvio ex art. 73, comma 1- bis , c.p.a.;