TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-06-13, n. 201205409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-06-13, n. 201205409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201205409
Data del deposito : 13 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12181/2002 REG.RIC.

N. 05409/2012 REG.PROV.COLL.

N. 12181/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12181 del 2002, proposto da:
Soc Esercizi Cinematografici Srl (Sec Srl), in persona del legale rappresentante Sig. F B, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso Bruno Cossu in Roma, via Tacito, 50;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali;

nei confronti di

Soc Sirio Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Ludovico Villani, Silvano Venturi, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;

per l'annullamento

per l’annullamento, previa sospensiva,

- del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25.6.2002 con cui è stata autorizzata l'apertura di una multisala cinematografica denominata SIRIO in Piacenza, località Galleana.

-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Soc Sirio Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente, esercente l’attività di una multisala cinematografica a tre schermi, denominata “Iris”, in Piacenza, Corso Emanuele II n. 49, impugna, chiedendone l’annullamento, l’autorizzazione rilasciata alla SIRIO per gestire, nel medesimo Comune, in località Galleana, una multisala di 10 sale, per 2052 posti.

Avverso il suindicato provvedimento, la ricorrente deduce i seguenti articolati motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 5 del

DPCM

391/98 con riferimento all’art. 4 co. 5 lett g) del DLvo n. 114/98;

2) Violazione sotto altro profilo dell’art. 3 co. 5 del

DPCM

391/98.

3) Violazione dell’art. 5 del

DPCM

391/98.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con memoria scritta contro deducendo, relativamente ai vari motivi di ricorso, che il rilascio dell’autorizzazione in parola costituiva per l’Amministrazione, in presenza della dichiarazione della sussistenza dei relativi requisiti, confermata dallo stesso Dirigente del Settore Urbanistica del Comune interessato, un atto dovuto.

Si è costituita in giudizio la società controinteressata con memoria scritta nella quale eccepisce l’irricevibilità del ricorso chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato.

Con ordinanza n. 6987 del 12.12.2002 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

In vista della discussione del merito le parti hanno presentato articolate memorie conclusionali.

All’udienza pubblica del 16 febbraio 2012 la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va esaminata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla società contro interessata.

L’eccezione va disattesa.

Non rileva, a tal fine, la circostanza che il Sig. G L, in qualità di legale rappresentante della società Artis Domus, avesse avuto conoscenza del provvedimento impugnato in data 25.6.2002 – secondo quanto dallo stesso affermato nel ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal medesimo nel 2003 successivamente al ricorso al TAR in esame.

Invero il decorso del termine di decadenza in esame va riferito alla conoscenza da parte della società Esercizi Cinematografici ricorrente, di cui risulta legale rappresentante il Sig. F B, mentre per il predetto Sig. L la contro interessata genericamente asserisce essere “socio di riferimento” della società ricorrente, senza dimostrare che questi rivesta una specifica carica sociale.

Né il provvedimento impugnato può presumersi essere pervenuto alla società interessata in data prossima a quella indicata nella nota di comunicazione (25.6.2002), essendo invece a tal fine onere, a carico della parte chi eccepisce l’irricevibilità, di comprovare la data dell’effettiva recezione dell’atto.

Ancora la controinteressata solleva dubbi sulla legittimazione a ricorrere, atteso che l’esercizio gestito dalla società ricorrente è sito nel centro del Comune di Piacenza e quindi non si pone in concorrenza con la nuova multisala ubicata in zona periferica “La Madonnetta”.

L’eccezione va disattesa alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale in materia che ha riconosciuto la legittimazione dell’esercente di un Cinema multisala di un Comune, confinante con quello nel quale viene ad essere autorizzata una nuova sala cinematografica, ad impugnare il provvedimento che autorizza un’impresa concorrente a svolgere analoga attività, nell'ambito dello stesso possibile mercato di riferimento (TAR Lombardia, Sez. III n. 2298 del 2.10.98 che appunto affermava on riferimento alla legittimazione a ricorrere degli esercenti sale nel centro storico avverso l’apertura di multisale in aree periferiche;
cfr Cons.Stato, Sez. V, 30 gennaio 2003 , n. 469).

Al riguardo la Sezione ritiene che, seppure non può escludersi che la collocazione di simili esercizi in un contesto urbanistico caratterizzato da una particolare “continuità” territoriale di inurbazioni e di rapida mobilità tra le diverse parti abitate, sia in grado di determinare un’opportunità di attrazione di ulteriori flussi di utenti piuttosto che il dedotto sviamento di clientela (cfr., in tal senso TAR Lombardia, Milano, IV n. 247 del 4.2.2005 ove si osserva che “in mancanza di dimostrazione contraria, l’implementazione di una nuova iniziativa commerciale potrebbe perfino risultare vantaggiosa agli operatori presenti nella zona, grazie ad un maggior afflusso di consumatori, nella misura in cui la loro offerta venga differenziata e qualificata”), tuttavia, non può essere negato l’interesse strumentale del gestore della sala già esistente a fronteggiare il prospettato rischio di sviamento di parte dei clienti, per effetto dell’ingresso di un nuovo operatore nello stesso bacino di utenza, non essendo a tal fine necessario dare compiuta comprova, in tale sede preliminare, dell’effetto di saturazione dell’offerta cinematografica che conseguirebbe all’attivazione della Multisala concorrente (TAR Lazio, II quater, n. 3545 del 24.4.08).

Applicando tali principi alla fattispecie in esame non può negarsi che la ricorrente sia legittimata ad agire in giudizio a tutela della sua posizione già consolidata nel settore nell’area del centro storico di Piacenza, considerata la possibilità della multisala SIRIO di intercettare i flussi d’utenza - altrimenti diretti alla propria sala - degli spettatori provenienti dalla Provincia, grazie alla vicinanza dell’uscita autostradale prossima alla nuova struttura in costruzione, nonché di nuovi utenti provenienti dalla stessa località Galleana in forte espansione.

Si passa pertanto ad esaminare il merito del gravame.

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la legittimità di un’autorizzazione all’esercizio di una multisala cinematografica, “in deroga” ai criteri previsti dall’art. 3 comma 2 del D.M. 29-09-1998, n. 391, di cui si contesta l’applicabilità alla fattispecie sia sotto il profilo della qualificazione come “centro commerciale” della struttura in cui dovrebbe sorgere il Cinema multiplex della contro interessata (sito in area periferica del Comune di Piacenza, località Galleana, dell’insediamento “La Madonnina”) anzichè come “area commerciale integrata” (primo motivo di ricorso), nonché della possibilità che detto esercizio possa ritenersi collocato “nell’ambito” di tale centro commerciale da cui sarebbe separato da arteria stradale (secondo motivo di ricorso).

L’esame dei primi due motivi di censura quindi investe l’applicazione della normativa derogatoria introdotta dall’art. 3 del D.M. 29-09-1998, n. 391, Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della L. 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Detta disposizione subordina il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di detti esercizi alla verifica di determinati requisiti tecnici ed al rispetto del contingente (cioè del numero massimo di licenze autorizzabili) indicato al comma 2, che viene fissato a livello territoriale in base al rapporto fra la popolazione residente ed il numero dei posti delle sale presenti nella regione (quoziente regionale) nonché in base al rapporto fra la popolazione residente nel comune ove si intende ubicare l'insediamento e nei comuni limitrofi ed il numero complessivo dei posti delle sale ivi ubicate (quoziente d'area).

Il medesimo regolamento consente tuttavia di rilasciare autorizzazioni “in deroga” al tetto fissato da tale contingente nel caso in cui l’esercizio cinematografico si collochi in prossimità di strutture adibite ad attività complementari o sinergiche, come sancito dal successivo comma 5, il quale consente l’apertura di “un complesso multisala nell'ambito di centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o nell'ambito di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per il tempo libero con finalità culturali o ricreative ed adeguate aree di parcheggio, ed afferma che “si prescinde dai criteri di cui al comma 2, se il numero complessivo di posti non è superiore a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno di due chilometri dalla più vicina sala con numero di posti superiore a 1.300”.

Come già ricordato dalla Sezione nel precedente sopra citato (TAR Lazio, II quater, n. 3545 del 24.4.08), con ampio richiamo del complesso percorso evolutivo della disciplina in materia di apertura di sale o multisale cinematografiche - caratterizzato da un’oscillazione tra la scelta di introdurre e quella di eliminare i limiti al numero delle licenze rilasciabili - la norma in esame deve essere interpretata - l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, aveva in gran parte soppresso i vincoli autorizzatori limitandoli alle sole autorizzazioni relative alle strutture di grandi dimensioni (sale con una capienza superiore ai 1300 posti) in seguito ai rilievi ripetutamente formulati dall’autorità Antitrust, che inducono ad una lettura della norma che ha introdotto una deroga al limite quantitativo del numero di autorizzazioni all’esercizio cinematografico rilasciabili che sia costituzionalmente orientata e compatibile con i principi comunitari di libera concorrenza e di apertura del mercato. Ciò sia per considerazioni di ordine economico – che nel particolare settore del diritto pubblico dell’economia assumono valore di canone guida nell’interpretazione delle norme che disciplinano gli interventi pubblici nei vari settori dell’iniziativa economica - sia per ragioni giuridiche.

Sotto il primo profilo, va ricordato che gli effetti distorsivi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti dalle le modalità di intervento pubblico nel delicato (anche per il collegamento con la libertà di comunicazione ed espressione artistica, oltre che di iniziativa economica) settore del mercato dell’esercizio cinematografico previsti dalla normativa sono stati ripetutamente segnalati dall’Autorità antitrust a Parlamento e Governo, evidenziando la necesssità di una riforma del settore (vedi in particolare l’ Indagine conoscitiva sul settore cinematografico” ove si evidenzia che i criteri di valutazione posti come parametri per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi cinematografici “appaiono eccessivamente restrittivi …..non sembrano infatti tener conto dell'effettivo andamento della domanda, ma appaiono finalizzati a contingentare il numero delle sale presenti sul territorio” sicchè il vantaggio riconosciuto a chi già opera sul mercato riduce gli incentivi a migliorare la qualità del servizio e quindi non contribuisce ad aumentare il numero degli spettatori” (delibera n. 2335 del 5.10.1994, in Bollettino Agcm, n. 40/1994);
nonché segnalazione del 23 novembre 1994 ove si evidenzia come il D.P.C.M. 8 introducesse i parametri che non sembravano tener conto dell'effettivo andamento delle presenze del pubblico, ma sostanzialmente finalizzati a contingentare il numero di sale presenti sul territorio evitando la concorrenza tra le stesse”, in Boll.AGCM n.47/94). In tale ottica è stato ribadito che“far dipendere l'apertura di nuove sale o la trasformazione di quelle in attività non già dalla domanda attesa, bensì da parametri per i quali non si è dimostrata esistere una effettiva connessione con le dinamiche del mercato, rischia di produrre un rallentamento nell'auspicata espansione del settore… può ostacolare la costituzione di più circuiti nello stesso ambito locale e quindi limitare il dispiegarsi della concorrenza secondo le modalità specifiche dell'attuale fase di sviluppo del mercato in esame” (segnalazione n. 10 del 19.12.1996, in Bollettino Agcm, n. 52/1996), apparendo a tal fine insufficienti le modifiche apportate con il

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