TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2009-12-01, n. 200900523

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2009-12-01, n. 200900523
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 200900523
Data del deposito : 1 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00512/2008 REG.RIC.

N. 00523/2009 REG.SEN.

N. 00512/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 512 del 2008, proposto dal Sig.:
G B, rappresentato e difeso dall'avv. G R, come da manato a margine del ricorso, con domicilio eletto presso V A P in L'Aquila, corso Federico II, N. 36;

contro

Comune di Martinsicuro in Persona del Sindaco p.t.., rappresentato e difeso dall'avv. P R, con domicilio eletto presso L Av. Li in L'Aquila, via S. Domenico 14;

per l'annullamento

a) della delibera del C.C. di Martinsicuro n. 49 del 17.12.2007, avente ad oggetto “Adozione Variante al piano demaniale marittimo comunale”;

b) della delibera del Consiglio Comunale di Martinsicuro n. 22 dell’11.04.2008 avente ad oggetto “Adozione Varinate al piano demaniale marittimo comunale. Controdeduzioni alle osservazioni”;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martinsicuro in Persona del Sindaco p.t.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2009 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 15.09.2008 l’istante che assume di essere titolare di ditta individuale esercente attività di “stabilimento balneare per la posa di ombrelloni e sedie”, si duole degli arri deliberativi come in epigrafe deducendo quanto appresso.

1) Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione della L.R. Abruzzo 17.12.1997 n. 141 e del Piano Demaniale Marittimo, approvato dalla Regione Abruzzo con deliberazione del Consiglio Regionale n. 141/1 del 29.07.2004, pubblicata sul B.U.R.A. del 24.10.2004.

Rileva parte ricorrente che né la L.R. 141/97, né il P.D.M. della Regione Abruzzo prevedono alcuna tipologia di insediamento qualificata o qualificabile come “ombreggio”, né la individuazione di una nuova tipologia di insediamento può ritenersi rimessa al pianificatore comunale, essendo riservata, alla potestà pianificatoria regionale di settore e di dettaglio delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, la individuazione e la disciplina delle tipologie di insediamento censito sulle aree medesime.

Quindi l’art. 8 N.T.A. della Variante al P.D.M.C. approvata contrasta con la L.R. 141/97 e con le norme del P.D.M.

Peraltro l’anzidetto articolo m8 non solo individua illegittimamente una nuova tipologia di “ombreggio”, ma valorizza “le concessioni esistenti per ombreggio” pur risultando che l’istante non ha mai avuto una concessione demaniale “per ombreggio” bensì una concessione demaniale pluriennale per “stabilimento balneare o complesso balneare”.

2) Eccesso di potere.

Sviamento della causa tipica;
Violazione dei criteri e dei principi fissati dalla L.R. 141/97 e dal P.D.M. della Regione Abruzzo, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 141/1 del 29.07.2004;

Difetto di istruttoria;
Illogicità manifesta;
Carenza assoluta di motivazione.

Sostiene in particolare il ricorrente come la sua concessione demaniale subisca, per effetto della variante approvata, una obiettiva degradazione sia sotto il profilotipologico funzionale, sia dello ius aedificandi riconosciuto al concessionario.

Precisa, inoltre, che non avrebbe potuto immaginare che in sede di esame delle osservazioni della variante adottata e senza motivazione alcuna venisse ristretto l’ambito oggettivo della disciplina normativa, valorizzando esclusivamente le “aree divenute demaniali a seguito del decreto n. 10/2006” e non anche ”tutte le aree demaniali” sulle quali sussistono attività balneari decennali.

In sostanza l’istante ritiene che il trattamento riservatogli dalla Variante approvata sia palesemente disparitario sia rispetto ai titolari di concessioni per “stabilimenti balneari”, e sia rispetto ai titolari di impreviste ed improbabili “attività balneari”.

Né può infine sottacersi l’anzidetto difetto di motivazione dell’inserimento dell’area demaniale “de qua” fra le concessioni esistenti per ombreggio e servizi.

Conclude quindi la parte ricorrente con richiesta di annullamento degli atti impugnati e con il favore delle spese.

Il Comune di Martinsicuro si è costituito con memoria depositata in data 29.10.2008 chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile con vittoria di spese legali.

Con successiva memoria depositata in data 14.03.2009 il Comune anzidetto ha insistito nelle proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 25 Marzo 2009 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso promosso dal Sig. Bruni Giuliano, volto all’annullamento degli atti deliberativi come in epigrafe del ricorso stesso specificati, è inammissibile.

Come da parte resistente non si è mancato di evidenziare, il detto ricorrente è titolare di una concessione che gli consente di occupare una zona demaniale marittima (in origine di mq. 750 divenuti oggi mq. 1500) per il mantenimento di un “complesso balneare” , composto da una cabina spogliatoio, da un WC disabili e da una rampa di accesso e piattaforma per la posa dei predetti …..

Ma la detta cabina spogliatoio ed il WC per disabili, come interamente precisato da parte resistente, hanno una consistenza minima (inferiore a 7 mq), per cui appare comprensibile come al “complesso Balneare” non possa attribuirsi la qualificazione di “stabilimento balneare” ma piuttosto quella di “servizio minimo riservato alla balneazione” di cui si fa riferimento al 9° comma dell’articolo 6 delle N.T.A.

Le scelte che in proposito sono state operate dall’Amministrazione Comunale appaiono dunque logiche e ragionevoli, e, d’altra parte, secondo la giurisprudenza richiamata dalla parte resistente, e da intendersi qui per integralmente trascritte, le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica sono connotate da una ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamenti di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Per le argomentazioni dianzi riportate il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese di lite se ne dispone la integrale compensazione fra le parti concorrendo giuste ragioni.

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