TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-02-21, n. 202202039
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Testo completo
Pubblicato il 21/02/2022
N. 02039/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07913/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7913 del -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori, 42;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera n.-OMISSIS-del -OMISSIS-del CPGT, di esonero temporaneo dalle funzioni di Giudice tributario, ex art.15, comma 1 del Regolamento disciplinare, a seguito del suo rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt.318, 319 c.p., dell’art.15 del Regolamento disciplinare, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre -OMISSIS- il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Dr. -OMISSIS- -OMISSIS-, Giudice del Tribunale di Potenza nonché Giudice tributario presso la CTP di Cosenza, con delibera n.-OMISSIS-del -OMISSIS-del CPGT, veniva temporaneamente esonerato dalle funzioni di Giudice tributario, ex art.15, comma 1 del Regolamento disciplinare, a seguito del suo rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt.318, 319 c.p..
Secondo il predetto art.15 del Regolamento disciplinare, il Giudice tributario rinviato a giudizio per alcuno dei reati di cui agli artt.314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 c.p., è temporaneamente esonerato dalle funzioni, con perdita del diritto al compenso fisso, per un periodo di tempo, salvo revoca, non superiore ad anni 5.
L’interessato impugnava la delibera e l’articolo, deducendo la violazione degli artt.3, 25, 97, 111 Cost., degli artt.15, 16 del D.Lgs. n.545 del 1992, degli artt.1, 7 e ss. della Legge n.241 del 1990, dell’art.41