TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-02-21, n. 202202039
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Pubblicato il 21/02/2022
N. 02039/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07913/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7913 del -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E G, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori, 42;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera n.-OMISSIS-del -OMISSIS-del CPGT, di esonero temporaneo dalle funzioni di Giudice tributario, ex art.15, comma 1 del Regolamento disciplinare, a seguito del suo rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt.318, 319 c.p., dell’art.15 del Regolamento disciplinare, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre -OMISSIS- il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Dr. -OMISSIS- -OMISSIS-, Giudice del Tribunale di Potenza nonché Giudice tributario presso la CTP di Cosenza, con delibera n.-OMISSIS-del -OMISSIS-del CPGT, veniva temporaneamente esonerato dalle funzioni di Giudice tributario, ex art.15, comma 1 del Regolamento disciplinare, a seguito del suo rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt.318, 319 c.p..
Secondo il predetto art.15 del Regolamento disciplinare, il Giudice tributario rinviato a giudizio per alcuno dei reati di cui agli artt.314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 c.p., è temporaneamente esonerato dalle funzioni, con perdita del diritto al compenso fisso, per un periodo di tempo, salvo revoca, non superiore ad anni 5.
L’interessato impugnava la delibera e l’articolo, deducendo la violazione degli artt.3, 25, 97, 111 Cost., degli artt.15, 16 del D.Lgs. n.545 del 1992, degli artt.1, 7 e ss. della Legge n.241 del 1990, dell’art.41 della Carta dei diritti UE, dell’art.6 del TFUE, dell’art.30, comma 10 della Legge n.413 del 1991 nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, errore e travisamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che erano stati violati i principi del contraddittorio procedimentale e che non gli era stato dunque consentito di partecipare al procedimento e di controdedurre;che l’art.15 del Regolamento disciplinare contrastava con l’art.16 del D.Lgs. n.545 del 1992, il quale prevede proprio la fase del contraddittorio procedimentale;che inoltre il Regolamento di disciplina contemplava una sanzione disciplinare non prevista dalla legge e in particolare dall’art.15 del D.Lgs. n.545 del 1992, il quale ne fissava un numero chiuso;che vi era un contrasto anche con la Legge delega n.413 del 1991, con l’art.25 Cost. e che in definitiva la sanzione disciplinare poteva e doveva essere introdotta solo dalla legge.
L’interessato ha sostenuto inoltre che l’esonero temporaneo doppiava la sanzione di cui all’art.14 del Regolamento disciplinare, della sospensione obbligatoria dall’incarico e dal compenso fisso, prevista per le ipotesi più gravi dell’ordinanza cautelare di custodia o interdittiva, della condanna, della misura di prevenzione o sicurezza, trattando così in maniera analoga situazioni differenti;che inoltre vi era stata una disparità di trattamento con alcuni altri magistrati coinvolti nella vicenda anche per reati più gravi;che in definitiva la misura assunta risultava non equa.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il CPGT si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.4899 del -OMISSIS- il Tribunale fissava l’udienza pubblica, ex art.55, comma 10 c.p.a., per la definizione nel merito della lite.
Con altre memorie la parte ricorrente ribadiva i propri assunti e ribatteva alle difese dell’Amministrazione.
Nell’udienza del 6 dicembre -OMISSIS- la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso appare fondato e dunque da accogliere, per le ragioni assorbenti di seguito esposte (cfr. in senso analogo già TAR Lazio, II bis, n.11813 del -OMISSIS-).
Sotto un primo profilo occorre evidenziare che non era stato consentito al ricorrente, prima dell’emissione della misura impugnata, di poter partecipare al procedimento con apporto di osservazioni controdeduttive;che quindi il predetto art.15 del Regolamento di disciplinare, illo tempore vigente, regolante la fattispecie applicata in esame, si pone in contrasto con l’art.16 del D.Lgs. n.545 del 1992, ove sono previste la contestazione dei fatti all’incolpato, la possibilità dello stesso di presentare giustificazioni, la comunicazione al medesimo circa l’archiviazione o la fase istruttoria, la notifica all’incolpato della data di discussione del caso, la possibilità per lo stesso di prendere visione degli atti, di estrarne copia, di depositare le proprie difese, l’ultima parola per il medesimo in sede di discussione, con possibilità di farsi assistere da altro componente della Commissione Tributaria.
Ne consegue che il predetto vizio di legge che affligge l’art.15 del Regolamento disciplinare, vizia irrimediabilmente in via derivata anche la delibera n.-OMISSIS-del -OMISSIS-.
Sotto un secondo profilo è necessario rilevare che il suddetto art.15 del Regolamento contempla una sanzione disciplinare non prevista dalla legge;che nello specifico è nell’art.15 del D.Lgs. n.545 del 1992 che viene fissato, in numero chiuso, il novero di dette sanzioni, all’uopo individuandosi, in scala graduale, l’ammonimento, la censura, la sospensione dalle funzioni, la rimozione dall’incarico;che dunque in nessun punto della disciplina legislativa è previsto l’esonero temporaneo dall’esercizio delle funzioni.
Ne discende che un altro vizio di legge va riferito all’art.15 del Regolamento di disciplina, con conseguente ulteriore illegittimità derivata della delibera n.-OMISSIS-del -OMISSIS-.
A tutto ciò va aggiunto che l’esonero temporaneo di cui al predetto art.15 del Regolamento appare in sostanza una duplicazione della sanzione di cui al precedente art.14 del Regolamento, prevista tuttavia per le più gravi ipotesi dell’ordinanza cautelare di custodia o interdittiva, della condanna penale, della misura di prevenzione o sicurezza, trattandosi così in maniera analoga situazioni differenti.
La disposizione censurata di cui all’art.15 si atteggia così anche a misura sperequata, sproporzionata e in definitiva irragionevole e non coerente col sistema delineato nello stesso Regolamento di disciplina assunto dal CPGT.
Giova in ultimo segnalare l’inconferenza dei riferimenti operati dalla Difesa erariale all’art.21 del D.Lgs. n.109 del 2006, richiedendosi in quel caso, ai fini della sospensione disciplinare, la previa adozione della misura cautelare personale, assente invece nella fattispecie in trattazione, nonchè alla pronuncia Cons. Stato, IV, n.7705 del 2019, riferendosi la stessa alla differente ipotesi della sospensione facoltativa, ex art.13 del Regolamento di disciplina.
Ne consegue che l’art.15 del Regolamento di disciplina e la conseguente delibera n.-OMISSIS-del -OMISSIS-del CPGT vanno annullati.
Il CPGT dovrà poi curare la pubblicazione della presente sentenza nelle forme di legge previste, avendo la disposizione recata nel cennato art.15 valenza regolamentare.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.