TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-11-24, n. 202317472

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-11-24, n. 202317472
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317472
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 17472/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09544/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9544 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, C C, M R, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12, costituiti in giudizio;

nei confronti

Commissione Europea, Comune di Torino, Comune di Venezia, non costituiti in giudizio;
Città Metropolitana di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Zama, Cristina Pelusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

previa concessione di idonee misure cautelari,

- del Decreto Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.4.2023 (conosciuto soltanto attraverso mero comunicato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del 4.5.2023) avente ad oggetto il “Definanziamento del progetto previsto all’interno del Piano Urbano Integrato n. 7 - Sport E Benessere - Next Re Generation Firenze 2026 della Città Metropolitana di Firenze (..)”;

- e di tutti gli atti ad esso prodromici, presupposti e conseguenti anche se incogniti.

nonché per l’annullamento

- del diniego di accesso agli atti del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato, recepita al prot. comunale al n. 190684 del 13.6.2023 ed avente ad oggetto “Risposta istanza di accesso <<Riqualificazione Stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi, Firenze – decreto del 28.04.2023 – accesso agli atti>>”

e ACCERTAMENTO EX ART. 116 CPA

del diritto ad ottenere l’esibizione integrale della documentazione oggetto dell’istanza (“osservazioni della Commissione europea”) con condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione, in ipotesi anche ai sensi dell’art. 64 co. 3 del CPA.

***

Nonché

condanna al risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente del danno ingiusto subito dal Comune di Firenze per effetto dei provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Città Metropolitana di Firenze, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Comune di Firenze ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 28 aprile 2023 avente ad oggetto il “ Definanziamento del progetto previsto all’interno del Piano Urbano Integrato n. 7 “Sport E Benessere - Next Re Generation Firenze 2026 della Città Metropolitana di Firenze (..)” , nonché tutti gli atti ad esso prodromici, presupposti e conseguenti.

2. Al fine di comprendere al meglio la questione, giova ripercorrere cronologicamente la vicenda in cui si inserisce il provvedimento gravato.

Con il regolamento 2021/241, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione europea istituivano il “dispositivo” per la ripresa e la resilienza in risposta alla crisi economica provocata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In attuazione del suddetto programma Next Generation EU, con D.L. 6.5.2021, n. 59, conv. in L. 1.7.2021, n. 101, l’Italia adottava il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di seguito approvato, ai sensi dell’art. 20 del regolamento 2021/241, con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.7.2021.

Con l’art. 21 D.L. 6.11.2021 n. 152, recante “ Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose ”, convertito con delle modificazioni dalla legge 29.12.2021, n. 233, venivano individuati i soggetti e le modalità di attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica.

In particolare, l’art. 21, dopo aver ribadito, al comma 1, le finalità e l’ammontare dei finanziamenti, stabiliva: la possibilità di integrare gli oneri previsti dal co. 1 (coperti dal Fondo di rotazione Next Generation EU-Italia), con le risorse di cui al D.L. n. 59/2021, Piano Nazionale Complementare al PNRR - PNC (comma 2); la modalità di ripartizione di dette risorse tra le Città metropolitane, in base ad una formula matematica basata sulla popolazione residente nell’area metropolitana nonché sull’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella che veniva allegata allo stesso decreto (comma 3); che i progetti finanziati dovevano riguardare “ la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a), esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, economico e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività economiche, culturali e sportive ” (comma 6); che i progetti, a pena di inammissibilità, dovevano sottostare ai determinati criteri e condizioni, tra i quali quello di intervenire su aree urbane il cui IVSM fosse superiore a 99 o superiore alla mediana dell’area territoriale (comma 7); che entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sarebbero state assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) e, per ciascun progetto, sarebbe stato sottoscritto uno specifico “ atto di adesione ed obbligo ”, contenente i criteri, gli indirizzi ed i relativi obblighi con i soggetti attuatori (comma 10 dell’art. 21 cit.).

Il Comune di Firenze, con nota prot. 34093 del 31.1.2022, trasmetteva la proposta “ Progetti integrati di rigenerazione urbana Missione M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore a valere sulle risorse del PNRR, in particolare un progetto avente ad oggetto la riqualificazione dello Stadio “Artemio Franchi di P L N”, questo con il duplice obiettivo consistente, da una parte, nella “ modernizzazione e messa a norma dell’impianto ” e, dall’altra, “ la sua trasformazione in una struttura flessibile capace di contribuire alla rigenerazione urbana di Campo di Marte dando vita a nuove funzioni capaci di attrarre pubblico e visitatori . Peraltro, per il PUI presentato dal Comune di Firenze, veniva prevista una doppia linea di finanziamenti pubblici: 1) la prima, per euro 95.000.000,00, concessa dal Ministero della Cultura a valere sulle risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC); 2) la seconda a valere sul piano integrato per un importo di 55.000.000,00 euro a valere sulle risorse del PNRR.

Con decreto del 22.4.2022, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, individuava ed approvava l’elenco definitivo dei piani urbani integrati (PUI), selezionati e finanziabili secondo modalità indicate dall’articolo 21 del D.L n. 152/2021, e tra questi veniva inserito anche il progetto comprendente la riqualificazione funzionale dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Tanto è vero che, come previsto dall’art. 2 del citato decreto del 22.4.2022, veniva successivamente stipulato uno specifico atto di adesione (prima in data 7.6.2022 e poi, stante alcune modifiche, in data 30.1.2023) volto a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all’attuazione della proposta progettuale, e, inoltre, a fine dicembre del 2022, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la finanza locale erogava al Comune di Firenze, come disposto dall’art 4 co. 1, lett. a) del decreto citato, l’anticipazione del 10% sulla linea di finanziamento PNRR, pari ad euro 5.500.000,00.

Malgrado il progetto fosse stato inserito tra quelli finanziabili, con assegnazione definitiva delle risorse previste ed erogazione dell’anzidetto anticipo del 10%, a marzo del 2023, perveniva al Comune di Firenze una richiesta informale di chiarimenti da parte del Ministero sulle finalità dell’opera.

Il Comune di Firenze inviava tempestivamente al Ministero una relazione, nella quale veniva ribadito che la rifunzionalizzazione dello stadio si inseriva all’interno del più ampio progetto di intera riqualificazione di un quadrante della Città di Firenze, l’area di “Campo di Marte”,

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