TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-05-10, n. 202400321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-05-10, n. 202400321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400321
Data del deposito : 10 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2024

N. 00321/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00569/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 569 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A I T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



nei confronti

Banca del Mezzogiorno–Medio Credito Centrale S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Di Nitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia ,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del certificato con esito interdittivo emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo il 29.10.2021, prot. uscita n. 0125735;

- della nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Fasc. ANAC n. 4378/2021, con la quale è stata disposta la segnalazione e l'inserimento nel Casellario dell'informazione antimafia interdittiva;

-della nota del 26 ottobre 2021 con la quale la Camera di Commercio di Reggio Calabria ha chiesto la cessazione dell'attività di “ installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008, art. 1, comma 2, lettere A, B, C, D, E, F, G” … ”;

- delle note cat. Q2.2/20/C.A. del 10 giugno 2020 della Questura di Reggio Calabria; n. 159108 del 20 maggio 2020 e n. 192701 del 18 giugno 2020 del Comando Provinciale della Guardia di Finanza nonché di ogni altro atto richiamato, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente comprese le note informative e le indagini istruttorie sottese agli atti impugnati, di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 06.12.2021:

- della nota del Comune di Delianuova prot. 7887 del 09.11.2021 con la quale è stato avviato il procedimento di revoca dell’affidamento;

- della determinazione del Comune di Terranova Sappo Minulio n. 89 del 17/11/2021 con il quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione;

- della nota GSE/P20210031920 del 22.11.2021 con la quale è stata comunicata la risoluzione di diritto del contratto n. FER104879 e la contestuale fuoriuscita dall’impianto dal Contratto di Dispacciamento del GSE;

- della nota del 29.11.2021 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la quale è stata disposta la cancellazione dell’impresa dall’Albo;

- della nota del MCC S.p.A. del 01.12.2021 con la quale è stato avviato il procedimento di revoca dell’intervento agevolativo concesso;

- della determinazione del Comune di Terranova Sappo Minulio n. 90 del 17/11/2021 con la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione;

- della nota del 15/11/2021 prot. BS/21/1079 con la quale la CQOP SOA S.p.A. ha disposto l’avvio del procedimento di accertamento della perdita di uno dei requisiti di ordine generale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e dell’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione e di Banca del Mezzogiorno –Medio Credito Centrale S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I fratelli -OMISSIS- sono gli amministratori della -OMISSIS- (d’ora in avanti solo -OMISSIS-), società attiva dal 2012 nel settore dell’edilizia pubblica e privata con sede in Delianuova (RC).

2. La nominata società veniva attinta da un’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 29.10.2021 ai sensi dell’art. 84, 84 bis e 91 D.lgs. n. 159/2011-valevole anche come diniego di iscrizione alla “White List”- cui faceva seguito la segnalazione e l’inserimento nel Casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture da parte di ANAC e l’inibizione della Camera di Commercio di Reggio Calabria dall’esercizio “ dell’attività installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008, art. 1, comma 2, lettere A,B,C,D,E,F,G ”.

3. L’informazione interdittiva è fondata sui seguenti elementi indiziari:

- il sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento n. 1950/2016 nell’ambito dell’operazione di polizia “-OMISSIS-” dove la -OMISSIS- dal 2013 al 2015 sarebbe stata coinvolta a causa dell’esecuzione di alcuni subappalti controllati dalle cosche mafiose dei “-OMISSIS-” e dei “-OMISSIS-”;

- le controindicate note delle Forze di Polizia del 10.06, 18.06 e 05.12.2020, acquisite a riscontro della richiesta della società di continuare ad essere iscritta nella “White List”, da cui risultava che i fratelli -OMISSIS- risultavano imputati per reati “spia” (truffa aggravata ai danni del Comune di Reggio Calabria, associazione per delinquere aggravata dall’agevolazione mafiosa, frode nelle pubbliche forniture e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio) nell’ambito della predetta operazione di polizia portata a termine il 15.04.2019 nelle province di Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro e Latina.

La Prefettura ha, quindi, concluso per la sussistenza di fattori sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa desumibili da un variegato quadro indiziario caratterizzato da relazioni commerciali condizionate dalla presenza di associazioni criminose nella gestione degli appalti pubblici nella provincia di Reggio Calabria.

4. Per l’annullamento dell’interdittiva e degli atti necessariamente conseguenti è insorta la società ricorrente, deducendo tre ragioni di doglianza: a) la violazione degli artt. 84, 91 D.lgs. n. 159 del 2011 e art. 3 L. n. 241/90, in quanto la Prefettura avrebbe basato il giudizio di permeabilità criminosa su presupposti di fatto inesistenti o travisati. In particolare, si evidenziava che il sequestro preventivo sarebbe stato revocato con provvedimento del GIP

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