TAR Genova, sez. I, sentenza 2010-03-15, n. 201001154

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2010-03-15, n. 201001154
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201001154
Data del deposito : 15 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01085/2009 REG.RIC.

N. 01154/2010 REG.SEN.

N. 01085/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso ex art. 25 L. n. 241/1990 numero di registro generale 1085 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F B P, A B P, R B P, M A B, P B P, M T B, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio D'Arienzo, G C e P B P (che si difende anche in proprio), con domicilio eletto presso lo studio dell’ultima in Genova, via Marcello Durazzo, 1;

contro

- Comune di Busalla, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Saffi 7/2;
- Provincia di Genova, non costituita in giudizio;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad accedere ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto della richiesta d'accesso protocollata in data 3.9.09 presso il Comune di Busalla, relativi ai movimenti franosi occorsi nella e presso la proprietà Bruni-Cottolengo in via G. la Piana Busalla (GE) e per l'annullamento del silenzio-rifiuto ex art. 25 comma 4 L. n. 241/90 opposto dal Comune di Busalla.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Busalla;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 l’avv. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 25 L. n. 241/1990 notificato in data 2-3.11.2009, i ricorrenti, proprietari di alcuni terreni recentemente interessati da un movimento franoso, hanno agito ex art. 25 L. 241/1990 per ottenere l’accesso alla documentazione richiesta con istanza presentata il 3.9.2009, riguardante tutta la corrispondenza e gli altri documenti relativi al movimento franoso.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 18.12.2009 hanno esteso l’impugnazione alla nota del comune 18.11.2009.

Si è costituito in giudizio il comune di Busalla, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

All’udienza dell’11 febbraio 2010 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che è cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di accesso, insistendo per la condanna del comune di Busalla al pagamento delle spese processuali sulla base del principio della soccombenza virtuale.

Se dunque deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a fronte della richiesta di condanna del comune al pagamento delle spese di lite, occorre nondimeno delibare la fondatezza del ricorso.

Orbene, esso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva con riferimento ai signori A B P, R B P, M A B, P B P e M T B, posto che l’istanza di accesso 3.9.2009 prot. 8336 è sottoscritta dal solo signor F B P, in assenza di apposito mandato (avendo la delega 2.9.2009 data certa del 9.12.2009) o di sottoscrizione degli altri cointeressati (cfr. Cons. di St., V, 5.9.2006, n. 5116).

Nel merito il ricorso è palesemente infondato.

Risulta agli atti che le precedenti istanze di accesso presentate dai ricorrenti in data 20.2.2009 e 13.3.2009 fossero state evase dal comune di Busalla (cfr. docc. 3, 4 e 5 delle produzioni 7.12.2009 di parte comunale).

Per il resto, la nota 18.11.2009 del comune di Busalla - inopinatamente impugnata con motivi aggiunti – nel precisare che l’amministrazione ha già consentito l’accesso al fascicolo, “che potrà quindi essere visionato negli orari di ufficio e nell’osservanza del regolamento per l’accesso”, ammette incondizionatamente l’accesso e la visione (chiaramente preordinata e funzionale alla individuazione di specifici documenti da rilasciare successivamente in copia, se e quando richiesti) del fascicolo concernente le ordinanze sindacali nn. 2, 4 e 7/2009, compatibilmente con la formulazione generica dell’istanza, che non forniva gli estremi dei documenti richiesti.

A norma dell’art. 5 comma 2 e 6 comma 3 del D.P.R. 12.4.2006, n. 184 (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), sia nel caso di accesso informale (art. 5) che in quello di accesso formale (art. 6), l'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione.

Ai sensi del successivo art. 7, “l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia”.

Esattamente ciò che ha inteso il comune con la nota impugnata con motivi aggiunti, posto che, in mancanza di precisa indicazione degli estremi del documento di cui è richiesta l’ostensione, è logico ed ovvio che l’accesso sia – quantomeno in prima battuta (salva, cioè, la possibilità di estrarre successivamente copia dei documenti i cui estremi siano esattamente individuati in sede di esame del fascicolo) – limitato alla visione del fascicolo.

Se a ciò si aggiunge che la documentazione concernente le ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco di Busalla a seguito della frana in questione era stata già depositata dal comune nell’ambito del ricorso R.G. n. 433/2009 (circostanza pure evidenziata nella nota 18.1.2009), proposto dagli stessi ricorrenti, ne risulta per altro verso confermato il carattere emulativo dell’istanza di accesso.

In applicazione del principio della soccombenza virtuale, i ricorrenti debbono pertanto essere condannati al pagamento, in favore del comune di Busalla, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 (tremila), oltre I.V.A. e C.P.A..

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