TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-06-10, n. 201600774
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N. 00774/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2016, proposto da:
Nikante Costruzioni s.r.l., in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv. A R e V C, con domicilio eletto presso Loredana Papa in Bari alla via Calefati n. 133;
contro
Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di programma siglato il 25/11/10 ex lege n. 116/2014, in persona del leg. rapp.te p.t. e Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di programma siglato il 25/11/10 ex lege n. 116/2014 - Uff. Sogg. Attuatore, in persona del leg. rapp.te p.t. rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Bari alla via Melo n. 97;Regione Puglia, Comune di Rignano Garganico;
nei confronti di
Doronzo Infrastrutture s.r.l., in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Dionigi, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari alla via Fornari n. 15/A;
per l'annullamento
del decreto n. 659 del 23.11.2015 del Commissario Straordinario Delegato per l’Attuazione degli Interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25 11 2010, a firma del Soggetto Attuatore, con cui si è disposta a favore della controinteressata DORONZO INFRASTRUTTURE s.r.l. l’aggiudicazione definitiva della gara di appalto mediante procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione delle Opere per la mitigazione del rischio idraulico nelle aree ad alta pericolosità idraulica nel territorio di Rignano Garganico Località Mezzanagrande e Ischia Confluenza dei torrenti Triolo e Candelaro nel Comune di Rignano Garganico (FG),
- di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi compresi, per quanto di ragione e di interesse:
a) i verbali di gara (e relativi allegati) n 1 del 14.4.2015, n 2 del 22.4.2015 e n 3 del 4.5.2015;
b) gli atti con cui è stata disposta e/o approvata l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della DORONZO INFRASTRUTTURE s.r.l. (e nota prot. n. 3036 del 13.10.2015), nonché il contratto eventualmente stipulato e l’eventuale verbale di consegna urgente;
c) la nota di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
d) le richieste di verifica dei requisiti e di certificazioni antimafia nei confronti dell’aggiudicataria e successive prese d’atto e approvazioni;
e) il decreto commissariale n. 203 del 14.4.2015 di nomina della Commissione giudicatrice;
f) tutti gli atti istruttori, i pareri, le richieste, i nulla-osta, le relazioni e i documenti istruttori, ove esistenti, comunque denominati, di estremi non conosciuti;
- in via subordinata, per quanto di interesse e di ragione,
- in parte qua del bando di gara e relativo disciplinare, approvati con decreto commissariale n. 771 del 29.12.2014 (parimenti impugnato), e successive eventuali rettifiche, integrazioni e modifiche, e relativi allegati, unitamente a tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi compresi il provvedimento a contrarre, tutti gli atti istruttori, i pareri, le richieste, i nulla-osta, le relazioni e i documenti istruttori, ove esistenti, comunque denominati, di estremi non conosciuti;
- per la declaratoria del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della gara di appalto oggetto di giudizio;
- per la condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro o, in subordine, secondo le rispettive quote di responsabilità che saranno individuate in corso di causa o, comunque, dall’adito Organo Giudicante, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, mediante reintegrazione in forma specifica con subentro nel contratto di appalto medio tempore eventualmente stipulato, dichiarandosi fin da ora la ricorrente disponibile all’espletamento della progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori (fermo il ristoro per le prestazioni e/o opere eventualmente già eseguite, di cui si chiede in ogni caso il risarcimento in termini economici) e, in subordine, mediante risarcimento per equivalente monetario oltre accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia e della Doronzo Infrastrutture s.r.l. e di Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia - Uff. Sogg. Attuatore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il presente ricorso, la Nikante Costruzioni s.r.l. (d’ora in poi, per brevità, anche solo “Nikante”), seconda classificata, ha impugnato il decreto n. 659 del 23/11/15 con il quale il Commissario Straordinario Delegato per l’Attuazione degli Interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico nella Regione Puglia (d’ora in poi “il Commissario”) ha aggiudicato in via definitiva all’odierna controinteressata Doronzo Infrastrutture s.r.l. (di seguito solo “Doronzo”) la gara di appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle “Opere per la Mitigazione del Rischio Idraulico nelle aree ad alta pericolosità idraulica nel territorio di Rignano Garganico, loc. Mezzanagrande e Ischia, confluenza dei torrenti Triolo e Candelaro, nel Comune di Rignano Garganico (Fg), gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente ha impugnato, altresì, i verbali di gara n. 1 e n. 2, l’aggiudicazione provvisoria, il contratto eventualmente stipulato, l’atto di nomina della commissione giudicatrice, nonché, in via subordinata ed in parte qua, il bando ed il disciplinare di gara.
1.1.- Con il primo motivo di impugnazione, la Nikante lamenta la mancata esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, che – in spregio alle previsioni di cui agli art. 93 co. 5 d. l.vo n. 163/06, nonché 26 e 35 D.P.R. n. 207/10 - non ha corredato l’offerta tecnica della necessaria relazione geologica, omettendo, altresì, di indicare tra i propri tecnici un geologo, per ciò solo impedita ad elaborare la predetta relazione in sede di redazione del progetto esecutivo. In via subordinata, impugna – quindi – anche il bando e il disciplinare di gara nella parte in cui non prevedono (neanche in via di eterointegrazione) la necessità di allegare all’offerta tecnica la relazione geologica.
1.2.- Con il secondo motivo, ha dedotto che il progetto della Doronzo costituisce una variante essenziale al progetto definitivo posto a base di gara, siccome carente della previsione della realizzazione delle rampe di accesso alle stradine laterali, espressamente previste dal disciplinare di gara ed oggetto del criterio di valutazione “2.2. (miglioramento accessibilità carrabile degli argini esistenti per manutenzione)” e ciò doveva condurre all’esclusione della concorrente. Ha aggiunto che, anche a voler ritenere che la modifica non integri una variante essenziale, appare del tutto illogico e frutto di un manifesto errore l’aver attribuito all’offerta della Doronzo, in relazione a tale punto, il punteggio massimo di 10, proprio per l’assenza di alcun miglioramento dell’accessibilità agli argini (non senza precisare che la decurtazione di tale punteggio determinerebbe la sua collocazione al primo posto nella graduatoria).
1.3.- Con il terzo motivo di ricorso, viene dedotta l’incompletezza ed inidoneità degli elaborati tecnici prodotti dalla Doronzo, con particolare riferimento alla mancanza dei calcoli specialistici delle strutture e dei particolari esecutivi, resi quanto mai necessari dalla circostanza che i ponti oggetto dell’offerta tecnica della aggiudicataria sono strutturalmente diversi da quelli oggetto del progetto definitivo posto a base di gara. In subordine, la Nikante ha impugnato il bando e il disciplinare nella parte in cui non prevedono che tali carenze determinino l’esclusione dalla gara o l’attribuzione di punti zero.
1.4.- Infine, con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato l’omessa valutazione da parte della Commissione di gara della dichiarazione resa dalla Doronzo ai sensi dell’art. 38 co.1 lett. F, a suo dire generica ed intrisa di valutazioni soggettive, che avrebbe quantomeno dovuto indurre la Commissione a richiedere chiarimenti sul punto;in ogni caso, deduce che - ove debitamente valutata – la dichiarazione avrebbe dovuto condurre all’esclusione della Doronzo, in conseguenza della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto tra la Doronzo e la Provincia di Massa Carrara, oggetto della dichiarazione.
1.5.- Tanto premesso, la ricorrente (anche sulla scorta delle allegazioni contenute in due perizie tecniche di parte, incentrate sul confronto tra le caratteristiche tecniche dell’offerta della Doronzo e della propria, oltre che sulla confutazione delle osservazioni espresse dalla commissione di gara nella nota del 27/1/16, prodotta dall’Avvocatura distrettuale) ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati;la declaratoria del suo diritto all’aggiudicazione della gara e la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica – mediante subentro nel contratto, ove medio tempore stipulato – ovvero per equivalente.
2.- Contestata la lite, si sono costituiti in giudizio per resistere il Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Puglia e la Doronzo Infrastrutture s.r.l., chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3.- Respinta l’istanza cautelare, acquisito agli atti il contratto medio tempore stipulato dalla stazione appaltante e dalla Doronzo, all’udienza del 5/5/16, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.