TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-11-29, n. 201811617

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-11-29, n. 201811617
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201811617
Data del deposito : 29 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2018

N. 11617/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06573/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6573 del 2018, proposto da
A P, rappresentata e difes dall'avvocato M I A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, P.Le Clodio 56;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza depositata dalla ricorrente in data 27.10.2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2018 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Riferisce la signora A P di essere arruolata dal 15.1.2007 nel Corpo di Polizia Penitenziaria in qualità di Vice Commissario e di aver conseguito in data 16.1.2009 la promozione a Commissario del Corpo.

In data 6.6.20111 è stata assegnata presso la Casa Circondariale settore femminile Roma Rebibbia in qualità di vice Comandante.

In seguito in data 4.8.2017 l’Amministrazione le ha notificato il provvedimento recante l’inquadramento con la qualifica di Commissario Coordinatore, in applicazione dell’art.42, comma 3 del d.lgs. n. 95/2017, con decorrenza giuridica al 1° gennaio 2016.

Espone di aver depositato in data 23.8.2017 richiesta di colloquio con il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, senza ottenere riscontro;
pertanto ha depositato ulteriore istanza in data 24.10.2017 con la quale ha chiesto, in applicazione a quanto previsto dall’art.40, comma 6 del d.lgs. n. 95 del 2017, il conferimento di incarico corrispondente al grado conseguito dalla stessa, in quanto di fatto, allo stato, subordinata ad un collega con grado inferiore al suo (commissario capo), nonostante la medesima già inquadrata con qualifica di Commissario Coordinatore.

2. Si duole del mancato riscontro di detta istanza e, pertanto, ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento formatosi sulla predetta istanza, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art.2 della legge n.241 del 1990 e l’eccesso di potere sotto svariati profili , in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata, entro i termini prescritti dalla norma rubricata;
nella istanza la ricorrente avrebbe chiesto sulla base delle disposizioni di cui all’art.6 del d.lgs. n. 146/2000 il conferimento di un incarico corrispondente al grado conseguito. Tra l’altro la Casa circondariale di Roma Rebibbia sarebbe un istituto di secondo livello e la ricorrente attualmente commissario coordinatore svolgerebbe le funzioni di Vice Comandante e invece altro dipendente commissario Capo svolgerebbe le funzioni di Comandante, in violazione del rapporto di gerarchia di cui all’art.5 del d.lgs. n. 146 del 2000, con grave pregiudizio anche per il demansionamento e danno all’immagine.

Pertanto ha chiesto l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata dalla medesima in data 27.10.2018 e, per l’effetto, di disporre l’ordine all’Amministrazione di adottare un provvedimento positivo in favore della ricorrente, tenuto conto tra l’altro che il collega commissario Capo avrebbe manifestato la disponibilità, già rappresentata nella istanza, di poter svolgere un incarico corrispondente al proprio grado anche presso altra sede, in particolare presso l’Amministrazione centrale ove poter essere utilmente impiegata.

3.L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con mero atto di stile.

Alla camera di consiglio del 13 novembre 2018 la causa è stata rinviata alla odierna camera di consiglio per consentire alla ricorrente il deposito di note difensive.

4. In data 20.11.2018 il difensore di parte ricorrente ha depositato la nota del 12.11.2018 con la quale ha comunicato che successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuto, in risposta all’istanza avanzata dalla ricorrente con nota 30.6.2018, un provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione riguardo le motivazioni del diniego alla richiesta di assegnazione ad ufficio diverso;
in conseguenza di ciò il difensore ha chiesto una pronuncia di improcedibilità del ricorso in esame con condanna dell’Amministrazione alle spese.

Alla camera di consiglio del 27 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dal difensore della signora A P in ordine al sopravvenuto difetto di interesse della medesima al presente giudizio, circostanza non opposta dall’Amministrazione resistente.

E al riguardo si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ quali che ne siano le ragioni, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ”, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 2004, n. 3041;
idem, sez. V , 6 luglio 2007 n. 3853 ;
Tar Campania, Napoli, sez. IV, 8 giugno 2017, n. 3103;
Tar Lazio, Roma, sez. II ter , 22 giugno 2017, n.7297;
idem, 25 gennaio 2018, n. 936).

Pertanto, il Collegio in considerazione degli effetti di rito che tale dichiarazione di parte comporta, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Collegio stima equa, nel particolare andamento della causa e per la questione controversa, la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

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