TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-11-10, n. 202011621

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-11-10, n. 202011621
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202011621
Data del deposito : 10 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2020

N. 11621/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06636/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6636 del 2012, proposto da
Soc Senico di Mura Denise &
C S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso lo studio Mario Gerundo in Roma, via della Luce, 46;

contro

Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D'Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S V, M T, con domicilio eletto presso lo studio S V in Roma, via Emilia, 88;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera datata 20/04/2012 di non ammissibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al D.Lgs 21 aprile 200 n. 185 presentata, dalla ricorrente il 07.06.2011, comunicata con nota datata 20.04.2012, ricevuta il 10 maggio 2012;

- della Delibera

CIPE

14/02/2002 n. 5, ove occorra e in parte qua, di ogni altro atto presupposto, consequenziale, anteriore o successivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D'Impresa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha presentato una domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al d.lgs. 185/2000, per l’apertura di un pub birreria, in affiliazione con il franchisor Jamaica Happy Pub, sito nel Comune di Carbonia.

Invitalia ha comunicato, con nota del 20 aprile 2012, la non ammissione al finanziamento in quanto << con riferimento al profilo di criticità progettuale “Carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa” il dimensionamento degli investimenti non è coerente con la quantificazione dei prodotti/servizi che si intende produrre e commercializzare e pertanto non è dimostrata la fattibilità dell’iniziativa. Infine, l’importo complessivo degli investimenti previsti determina un’elevata esposizione finanziaria iniziale, a fronte della quale non sono state indicate adeguate fonti di copertura e pertanto non è dimostrata la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa. Con riferimento al profilo di criticità progettuale “Mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta e carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’attività proposta” non è emersa una adeguata consapevolezza da parte del soggetto proponente su aspetti fondamentali dell’attività proposta. In particolare, non sono state fornite informazioni chiare, coerenti ed esaustive in relazione ai seguenti aspetti: le previsioni di costo e ricavo >>.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

1. Violazione d.lgs. 21 Aprile 2000 n. 185;
Violazione della Del.

CIPE

14 febbraio 2002 n. 5;
Violazione D.M.295/2001, violazione dell'art. 10 bis legge 241/1990, violazione dell'art. 5 d.lgs. 31.03.1998 n.123 e dell'art. 3 d.m. n.295/2001;
Eccesso di potere.

2. Violazione delle disposizioni indicate. Violazione dell’art. 3 legge 241/1990. Eccesso di potere.

Sostiene la ricorrente: che il piano di investimenti è adeguato e che non sussistono le criticità indicate da Invitalia nel provvedimento impugnato;
che l’art. 1 della delibera CIPE n. 5/2002, nella parte in cui prevede i criteri di valutazione delle domande, è illegittimo perché inserendo la voce “validità tecnica, economica e finanziaria” ha conferito ad Invitalia un eccessivo potere discrezionale di valutare nel merito i progetti sottoposti al suo esame;
che la motivazione è insufficiente e che non tiene conto delle osservazioni presentate ex art. 10 bis l. 241/1990.

Invitali ha eccepito il difetto di competenza di questo Tribunale e ha controdedotto nel merito.

All’udienza del 30 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È infondata l’eccezione di incompetenza di questo Tribunale posto che la ricorrente impugna espressamente la delibera CIPE la cui valenza attiene all’intero territorio nazionale.

Nel merito il ricorso è infondato.

Per l’art. 15 del d.lgs. 185/2000 Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative
”.

Il d.m. 295/2001, recante “criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego”, all'art. 4, sotto la rubrica “Procedimento di valutazione delle domande”, dispone che “ 1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte di Sviluppo Italia e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in due fasi: a) una fase preliminare, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l'esame della domanda e della documentazione di cui all'articolo 3;
b) una fase successiva, durante la quale le domande esaminate con esito positivo sono sottoposte ad un processo selettivo di orientamento/valutazione, inteso a verificare, in primo luogo, l'attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità dell'idea stessa e ad individuare la misura incentivante applicabile e, successivamente, la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa
”, specificando al comma 2 che “ nella valutazione delle domande di ammissione Sviluppo Italia si attiene ai criteri e agli indirizzi stabiliti dal CIPE ”.

Il CIPE ha fissato tali criteri ed indirizzi con delibera n. 5 del 14 febbraio 2002, nella quale viene richiesta, in particolare, la coerenza fra le caratteristiche professionali del proponente e l’iniziativa proposta nonché l’esistenza delle condizioni formali e sostanziali per avviare l'iniziativa a partire dal momento della concessione dell'agevolazione e della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.

Dal quadro normativo-regolamentare così ricostruito emerge che la ratio di tali agevolazioni è quella di premiare iniziative imprenditoriali nuove e credibili che dimostrino la presenza di una accertata potenzialità e capacità, non essendo sufficiente la mera corrispondenza del progetto presentato ai limiti massimi di valore previsti dalla normativa. Proprio in ragione di ciò, l’esame delle domande di agevolazioni economiche, rimesso agli organi di Invitalia, afferisce non solo a profili tecnici ed economici, ma anche alla valutazione della credibilità sostanziale del progetto presentato, richiedendo valutazioni di tipo discrezionale non sindacabili in sede di legittimità se non per vizi di macroscopica illogicità, che nella specie non è dato ravvisare.

La giurisprudenza ha rilevato che << Giova premettere come la necessità di apprezzare in modo particolarmente rigoroso gli elementi che fondano la previsione favorevole di finanziamento di iniziative imprenditoriali a carico dell'erario costituisca principio unanimemente affermato dalla giurisprudenza, anche comunitaria. In particolare, l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha affermato la necessità di far emergere valori pubblicistici nel settore imprenditoriale interessato dall'erogazione di misure finanziarie, in quanto ogniqualvolta " l'Autorità nazionale, ovvero quella Comunitaria, si risolve ad erogare una provvidenza economica in favore degli imprenditori operanti in un settore, a tale determinazione -unitamente a considerazioni relative alla opportunità o necessità di favorire od incentivare lo sviluppo o la crescita del settore via via prescelto - si accompagna la considerazione che le condizioni del libero mercato non garantirebbero adeguatamente il perseguimento delle dette esigenze se con incentivate attraverso la erogazione di misure lato sensu "compensative" dello stato di difficoltà in cui vengono a trovarsi gli imprenditori del settore" (cfr. Cons. Stato, A.P. 7 giugno 2012, n. 20). Esse sono dunque preordinate al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, pur implicandolo, quello dei destinatari, il che "vale a dire che in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario, ma anche quello dell'organismo che lo elargisce il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale;
logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore, anche allo scopo di evitare che si configurino aiuti di stato illegittimi" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2012, n. 3778;
sui principi generali in materia di contributi pubblici, Ad. plen. n. 20 del 2012, cit. supra;
Corte giust. UE, sez. VIII, 26 maggio 2016, C-273/15). La valutazione di tali elementi comporta l'espletamento, ad opera del soggetto erogatore, di un'attività istruttoria che, attraverso l'analisi del progetto imprenditoriale nel contesto socio-economico nel quale si colloca, consente di esprimere una ragionevole prognosi sull'attendibilità del risultato imprenditoriale che ci si prefigge, in una logica che trascende dunque le soggettive esigenze del richiedente, per quanto umanamente e professionalmente apprezzabili.

La particolare natura di tale giudizio si riflette sulla latitudine del sindacato del giudice amministrativo in guisa da escludere che questi possa sostituirsi all'organo valutatore, esorbitando dai confini di un sindacato estrinseco, secondo cui "il giudice amministrativo non può mai sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di valutazioni discrezionali, al di fuori dei tassativi casi di giurisdizione di merito stabiliti dalla legge" (cfr. Cons. Stato, A.P., 9 giugno 2016, n. 11).

In tale logica, il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, in sede di legittimità, è limitato ai profili di incompetenza e di violazione di legge e, quanto al vizio di eccesso di potere, lo stesso può essere vagliato solo per profili di irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione (cfr. ex multisCons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1508, riferita a fattispecie analoga). La finalità delle agevolazioni, dunque, desumibile dalla relativa disciplina, è quella di garantire che, attraverso la loro erogazione vengano stimolati sia la qualificazione della professionalità di soggetti privi di occupazione, sia la promozione della cultura di impresa (v. ancora Cons. Stato, n. 1508/2018, cit. supra)>> (Cons. St., sez. II, 18 settembre 2020, n.5470).

Posti questi principi, è da rilevare che il provvedimento impugnato, ritenendo la non ammissione per “mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta” e per “carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa”, non denota profili di macroscopica illogicità, rilevando in particolare, già con la comunicazione ex art. 10 bis, che “ l’importo complessivo degli investimenti previsti determina un'elevata esposizione finanziaria iniziale, a fronte della quale non sono state indicate adeguate fonti di copertura e pertanto non è dimostrata la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa ” e che “ le previsioni di costo e ricavo;
infatti, le previsioni economico finanziarie formulate in sede di colloquio sono in contrasto con quanto indicato in domanda
”.

Non è chi non veda come la complessità dell’articolazione del giudizio ne implichi la più che sufficiente ampiezza motivazionale, esente da censure posto che il sindacato del giudice amministrativo in un caso come questo, ove l’amministrazione ha un’ampia discrezionalità tecnica, deve ritenersi circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza o arbitrarietà, nella presente fattispecie non riscontrabili, posto anche che, con la proposizione del gravame, il ricorrente finirebbe per sostituire le proprie previsioni - incidenti inevitabilmente su aspetti di merito amministrativo - con quelle dell’amministrazione.

Infine, è da rilevare che Invitalia ha tempestivamente comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ex art. 10 bis, l. 241/1990, con nota del 15 febbraio 2012 inviata il 5 marzo 2012 all’indirizzo indicato dal ricorrente nella domanda di agevolazioni.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Stante la particolarità della questione le spese possono essere compensate.

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