TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-03-15, n. 201800249
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Testo completo
Pubblicato il 15/03/2018
N. 00249/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00876/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
dell’esecuzione del decreto ingiuntivo del tribunale di Rimini sezione lavoro n.-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il presente ricorso si chiede l’ottemperanza, da parte del Ministero della Salute, della sentenza definitiva meglio indicata in epigrafe.
Il Ministero della Salute non si è costituito in giudizio.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero della Salute comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l’ordine alla suddetta Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo definitivo dianzi indicato, con pagamento integrale di quanto ivi stabilito.
Pertanto, si ordina al Ministero della Salute il pagamento, con le modalità indicate nel decreto, dell’importo liquidato nel decreto stesso, oltre alle spese di lite, entro il termine di gg.30, decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Deve procedersi sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta - nel caso di persistente inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata nella persona del Direttore dell’Ufficio Generale delle Risorse, dell’Organizzazione e del Bilancio presso il Ministero della Salute con facoltà di sub-delega ad un funzionario competente del medesimo Ufficio- affinché proceda all’integrale esecuzione del decreto in oggetto allo scadere di tale ulteriore termine;
Gli onorari del giudizio di ottemperanza seguono –come di norma- la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla minima complessità ed al carattere seriale della controversia;
Il Collegio da infine mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente sentenza, del ricorso e degli atti di causa alla procura regionale presso la Delegazione del Lazio della Corte dei Conti, per le eventuali valutazioni di competenza;