TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-07-01, n. 202204411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-07-01, n. 202204411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202204411
Data del deposito : 1 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2022

N. 04411/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05593/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5593 del 2021, proposto da:
Centro Diagnostico San Ciro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato O P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza:

a) della sentenza n. 1911 del 22 marzo 2021, emessa da questo TAR;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la nota depositata il 24 maggio 2022, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- con l’odierno ricorso, il Centro Diagnostico San Ciro ha chiesto l’ottemperanza della sentenza di n. 1911 del 22 marzo 2021, con la quale questo TAR aveva dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dall’ASL Napoli 3 Sud sull’istanza presentata dal centro medesimo per essere autorizzata ad installare una struttura di PET/TAC, di cui al decreto della Regione Campania n. 29 del 31 marzo 2017;

- l’ASL Napoli 3 Sud, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

- con nota depositata il 24 maggio 2022, il centro ricorrente ha fatto presente che, in data 3 febbraio 2022, con Deliberazione del Direttore generale n. 89, prot. emerg. Dipartimento di Prevenzione n. 1070 del’11 febbraio 2022 – l’ASL resistente, in esecuzione della predetta sentenza, ha individuato “le strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per l’accreditamento per PET-TAC” .

- a fronte di quanto sopra, la ricorrente con nota depositata il 24 maggio 2022, ha dichiarato il sopravvenuto disinteresse alla decisione, riservandosi di agire con autonomo instaurando giudizio, per il risarcimento del danno.

Ciò premesso:

- di quanto sopra, al Collegio non rimane che prenderne atto e dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, con compensazione integrale delle spese, in relazione alla pronuncia in rito.

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